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AS 2022 609

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1

1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe­riore a 22 050 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3675 franchi.

Art. 5 Adeguamento all’AVS

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti
in fr.

Nuovi importi
in fr.

21 510

22 050

25 095

25 725

86 040

88 200

3 585

3675

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr