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AS 2022 723

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 giugno 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. c–cter

2 Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

  • c. mettere a disposizione dati e informazioni per l’adempimento dei compiti della Confederazione e per una migliore comprensione della società;

  • cbis. coordinare la standardizzazione e l’armonizzazione dei dati necessari alla messa in atto dell’utilizzo multiplo dei dati;

  • cter. promuovere lo sviluppo della scienza dei dati in seno all’Amministrazione federale;

Art. 2 lett. c

Il Dipartimento persegue i propri obiettivi ed espleta i propri compiti non solo conformemente ai principi generali che reggono l’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), ma anche in base ai seguenti criteri:

  • c. mira a soluzioni comprensibili, eque e orientate al futuro e punta alla rapidità e alla digitalizzazione delle procedure e del trattamento dell’informazione;

Art. 5 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo

1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l’autorità competente in materia di parità tra i sessi.

2 L’UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

  • a. lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;

  • b. promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti;

  • c. prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFU assume le funzioni seguenti:

  • a. si occupa di questioni inerenti alla politica della parità;

  • b. partecipa all’elaborazione di atti normativi federali significativi per la parità;

  • c. elabora raccomandazioni per autorità e privati e redige perizie;

  • d. informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze ed elaborando pubblicazioni;

  • e. è l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 20112;

  • f. accorda aiuti finanziari ai sensi della legge federale del 24 marzo 19953 sulla parità dei sessi (LPar) e dell’ordinanza del 13 novembre 20194 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e controlla l’esecuzione dei programmi e delle misure finanziati.

4 Inoltre l’UFU adempie i seguenti compiti particolari:

  • a. mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito ai sensi dell’articolo 13c capoverso 2 LPar;

  • b. esegue controlli della parità salariale ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del 12 febbraio 20205 sugli appalti pubblici.

Art. 10 Ufficio federale di statistica

1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è l’autorità competente per la statistica uffi­ciale svizzera. È responsabile del coordinamento della gestione dei dati della Confederazione, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale.

2 L’UST persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

  • a. garantire la produzione e la diffusione di risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell’economia, della società, del territorio e dell’ambiente in Svizzera in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo principi scientifici;

  • b. assicurare il coordinamento e l’armonizzazione della statistica ufficiale di Confederazione, Cantoni e Comuni;

  • c. tenere i registri di riferimento di cui all’articolo 10 della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale, gestire piattaforme elettroniche di comunicazione centrali della Confederazione, in particolare Sedex, e piattaforme di interoperabilità e offrire servizi di base per il trattamento digitale dei dati;

  • d. sostenere la Confederazione e, su richiesta, i Cantoni, i Comuni e le cerchie interessate nei settori della scienza dei dati, dei metodi statistici, dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UST assume le funzioni seguenti:

  • a. mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica;

  • b. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale;

  • c. progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche e gestisce un pool di dati;

  • d. cura la stretta collaborazione con la scienza, la ricerca e l’economia nei settori della statistica, della gestione dei dati, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale;

  • e. provvede all’integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell’Unione europea;

  • f. mette a disposizione online un catalogo nazionale dei metadati.

4 Assume inoltre, in stretta collaborazione in particolare con gli altri uffici federali, i ruoli istituzionali seguenti di:

  • a. amministratore svizzero dei dati (Swiss Data Steward) e amministratore dei dati statistici (Statistics Data Steward);

  • b. Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) della Confederazione;

  • c. segreteria della Rete di competenze per l’intelligenza artificiale (CNAI) della Confederazione;

  • d. segreteria per l’Open Government Data dell’Amministrazione federale centrale.

Art. 12 cpv. 4

4 All’USAV è subordinato, in quanto istituto di ricerca, l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici.

Art. 16g

Abrogato

Art. 16h Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)

I compiti e l’organizzazione di Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) sono disciplinati nella legge del 16 giugno 20177 sui fondi di compensazione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti8

Art. 47

Abrogato

2. Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti9

Art. 9 cpv. 1

1 Swissmedic rilascia l’omologazione se il medicamento adempie i requisiti della legislazione sugli agenti terapeutici e, in caso di medicamenti contenenti OGM, le condizioni dell’ordinanza del 10 settembre 200810 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Art. 80

Abrogato

3. Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente11

Art. 26 lett. h

A seconda del prodotto, l’autorizzazione di cui all’articolo 25 è rilasciata da uno dei seguenti servizi federali nell’ambito della procedura di autorizzazione determinante nel caso specifico:

  • h. Abrogata

4. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’USAV12

Capitolo 2 sezione 5 (art. 22)

Abrogata

5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie13

Titolo prima dell’art. 48

Sezione 3:
Medicamenti, prodotti immunologici e microrganismi patogeni per gli animali

Art. 48 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie

1 Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici in conformità alla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre approvati dall’USAV. L’USAV rilascia l’approvazione, nella misura in cui l’utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.

2 L’USAV pubblica periodicamente l’elenco dei preparati immunologici approvati a tale scopo.

3 L’USAV può vietare l’offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l’efficacia.

Art. 124 cpv. 2

2 In deroga all’articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e approvato dall’USAV.

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