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AS 2022 756

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 6

Capitolo 3:
Divieto di utilizzo di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 7a Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi

1 Se, in virtù dell’articolo 23 lettera a, ha stabilito un divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali, l’ufficio federale competente può autorizzare su richiesta, se è possibile escluderne la diffusione, , l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per gli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1.

2 L’autorizzazione disciplina in particolare:

  • a. il quantitativo di organismi che è permesso utilizzare;

  • b. la durata dell’autorizzazione;

  • c. il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti;

  • d. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;

  • e. l’obbligo di allegare l’autorizzazione all’invio in caso di importazione e spostamento;

  • f. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione dell’organismo.

Titolo prima dell’art. 8

Capitolo 4:
Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali

Sezione 1: Obbligo di notifica

Art. 60 cpv. 3 lett. b

3 Il passaporto fitosanitario non è necessario:

  • b. per la messa in commercio di merci destinate direttamente a consumatori finali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali; un passaporto fitosanitario è invece necessario se le merci sono state ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza presso un’azienda che utilizza merci a scopo commerciale e inviate tramite posta o un servizio di corriere incaricato.

Art. 75 cpv. 3bis

3bis L’ufficio federale competente può stabilire che il passaporto fitosanitario deve contenere altri elementi per le merci che non devono lasciare un focolaio d’infestazione o una zona cuscinetto secondo l’articolo 15 oppure una zona infestata o una zona cuscinetto secondo l’articolo 16.

Art. 80 cpv. 4

4 Devono notificare annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte secondo l’articolo 60 entro il termine stabilito dal SFF. Una notifica è necessaria anche se nell’anno in questione un’azienda non produce o mette in commercio siffatte merci o per nessun tipo di merci rilascia un passaporto fitosanitario.

Art 107

Contro le decisioni emanate in base agli articoli 10 capoverso 4, 13 capoverso 4, 51, 55 capoversi 4 e 5 o 56 capoverso 2 può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni presso l’ufficio federale competente. Ciò vale anche per le decisioni emanate in base alle disposizioni stabilite dall’ufficio federale competente secondo l’articolo 23 lettera e o g.

II

L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione è modificato come segue:

La voce dell’identificatore 154 è stralciata dalla tabella.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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