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AS 2022 770

Ordinanza del DDPS
sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro
(Ordinanza sugli ufficiali di tiro)
(Ordinanza sugli ufficiali di tiro)

Preambolo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 dicembre 20031 sugli ufficiali di tiro è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 30, 32 capoverso 2, 40 capoverso 1 lettera b e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sul tiro,

Art. 3 cpv. 1

1 La durata del mandato degli UFT è di quattro anni.

Art. 5, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b e c

Rappresentanza in organi specializzati

1 A richiesta, l’UFT rappresenta gli interessi della Confederazione per quanto attiene al tiro fuori del servizio, segnatamente negli organi specializzati seguenti:

  • b. all’assemblea dei delegati della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST);

  • c. all’assemblea dei delegati dell’USS Assicurazioni3;

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Conferenza federale di tiro

1 Una volta all’anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, gli UFT sono convocati alla conferenza federale di tiro. Il capo Comando Istruzione nomina il presidente. Le deliberazioni sono registrate in un verbale. Il verbale è trasmesso in forma elettronica agli UFT e alle commissioni cantonali di tiro.

2 Se necessario, alla conferenza federale di tiro possono essere convocati specialisti militari o civili e rappresentanti di servizi ufficiali, della FST e dell’USS Assicurazioni; essi hanno voto consultivo.

Art. 13 Durata del mandato, durata d’esercizio della funzione e limite d’età

Per quanto riguarda la durata del mandato, la durata d’esercizio della funzione e il limite d’età dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si applicano le regolamentazioni cantonali.

Art. 19 Controllo dei rapporti di tiro

1 Il presidente della commissione cantonale di tiro verifica i rapporti di tiro vidimati dai membri della sua commissione nel sistema d’informazione Tiro e attività fuori del servizio (SAT-Admin) e, se necessario, richiede i fogli di stand per un controllo supplementare.

2 I rapporti di tiro, le ordinazioni di munizioni e gli elenchi dei tiratori «rimasti» sono vidimati dal presidente della commissione nel sistema SAT-Admin all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa e delle autorità militari cantonali competenti.

Art. 23, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Rapporto d’istruzione e assistenza ai rappresentanti delle società

2 In tale occasione, occorre introdurre segnatamente i rappresentanti delle società di nuova nomina nei loro compiti. Il membro della commissione cantonale di tiro assiste ogni società di tiro anche durante l’anno.

3 Alla fine degli esercizi di tiro, egli può convocare i rappresentanti delle società incaricati dell’allestimento dei rapporti di tiro a un rapporto d’istruzione speciale. Per questa attività, egli può conteggiare una mezza indennità giornaliera al massimo.

Art. 27 Verifica dei fogli di stand e dei rapporti di tiro

Il membro della commissione cantonale di tiro verifica e corregge i fogli di stand e i rapporti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Egli provvede a vidimare i rapporti di tiro nel sistema SAT-Admin all’attenzione del presidente della commissione cantonale di tiro.

Art. 32 Indennità

1 Le indennità per gli UFT e le commissioni cantonali di tiro sono stabilite nell’allegato 2. Per ottenere dette indennità è necessario allestire un rendiconto delle spese nel sistema SAT-Admin.

2 I giustificativi contabili e le ricevute devono essere indirizzati elettronicamente mediante il sistema SAT-Admin, per la via di servizio, all’Aggruppamento Difesa.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

Viola Amherd

(art. 2)

Circondari di tiro federali

Circondario

Cantoni

Regioni, distretti

1

GE, VD

VD: Nyon, Morges, Ouest Lausannois

2

VD

Lausanne, Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut

3

VS

Bas-Valais

4

VS

Oberwallis

5

FR

6

BE

Berner Jura

7

BE

Bern-Mittelland e Seeland

8

BE

Emmental e Oberaargau

9

BE

Oberland

10

BS, BL

11

SO

12

LU

13

AG

14

ZH

Zürich, Affoltern, Horgen, Meilen, Hinwil, Uster e Dietikon

15

SH, ZH

ZH: Pfäffikon, Winterthur, Andelfingen, Bülach e Dielsdorf

16

UR, SZ, OW, NW, ZG

17

TI, GR

GR: Moesa

18

TG, SG

SG: Alttoggenburg, Gossau, Untertoggenburg, Wil, Rorschach, St. Gallen, Unter- e Ober-Rheintal

19

GL, AR, AI, SG

SG: Gaster, See, Sargans, Werdenberg, Neutoggenburg e Obertoggenburg

20

GR

senza Moesa

21

NE

22

JU

(art. 32)

Indennità degli UFT e delle commissioni cantonali di tiro

N. 1.2

  • Se l’attività di servizio degli UFT, dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si limita a 5 ore o meno (compreso il viaggio), l’indennità giornaliera è ridotta della metà. Il diritto all’indennità giornaliera completa sussiste se l’attività di servizio supera le 5 ore (compreso il viaggio).

N. 1.3

Abrogato

N. 1.6

  • Per il corso preparatorio dei quadri, i lavori di preparazione e di chiusura dei corsi concernenti i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per capi dei giovani tiratori può essere corrisposta per ogni corso al massimo un’indennità giornaliera.

N. 1.9

  • Per la rappresentanza negli organi specializzati secondo l’articolo 5 capoverso 1 gli UFT possono far valere 10 mezze giornate all’anno al massimo.

N. 1.10

  • Nelle riunioni con le società di tiro o nelle ispezioni degli impianti di tiro gli UFT possono far valere per il lavoro amministrativo una mezza indennità giornaliera al massimo per ciascun caso.

N. 1.11

  • Per un rapporto d’istruzione speciale alla fine degli esercizi di tiro secondo l’articolo 23 capoverso 3 i membri delle commissioni cantonali di tiro possono far valere una mezza indennità giornaliera al massimo all’anno.

N. 3.1

  • L’indennità per i pasti che devono essere presi fuori del luogo di servizio o di domicilio è coperta mediante il versamento di un’indennità forfettaria che ammonta a:

    • a. 14 franchi per la colazione, in caso di partenza prima delle ore 06.30;

    • b. 27.50 franchi per il pranzo;

    • c. 27.50 franchi per la cena.

  • Se l’attività di servizio degli ufficiali federali di tiro, dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si limita a 5 ore (compreso il viaggio), non sussiste alcun diritto a un pranzo o a una cena. È possibile conteggiare un pranzo o una cena se l’attività di servizio supera le 5 ore (compreso il viaggio).

N. 3.2

  • Per i pernottamenti per ragioni di servizio, dietro presentazione della ricevuta sono rimborsate le spese di pernottamento effettive secondo le tariffe locali usuali, ma al massimo 180 franchi (compresa la colazione). Per il pernottamento in un alloggio privato sono versati al massimo 50 franchi (compresa la colazione) per notte.

Titolo prima del n. 4.1

4 Indennità per funzionari

N. 4.1

  • I funzionari assunti al posto dei membri ordinari delle commissioni cantonali di tiro hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’ammontare di quella corrisposta a un membro della commissione cantonale di tiro per una prestazione giornaliera (compreso il viaggio) di almeno 5 ore e a una mezza indennità giornaliera per una prestazione (compreso il viaggio) di durata inferiore alle 5 ore.

N. 4.3

Abrogato

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