AS 2022 779
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
Art. 8b cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d
1 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:
c. un’attestazione degli organi d’esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge;
d. l’iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un’autorità, in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |