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AS 2022 823

Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti Haiti

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione della Risoluzione 2653 (2022)2 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di Sicurezza dell’ONU),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  • a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  • b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  • c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  • d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionate nell’allegato o a loro beneficio.

Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, o in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionate nell’allegato.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  • a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  • b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  • c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti; o

  • c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale.

La SECO rilascia le autorizzazioni secondo il capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU e in conformità con le decisioni di tale Comitato.

I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano allo svolgimento di attività umanitarie o al sostegno di altre attività volte a coprire i bisogni primari della popolazione di Haiti da parte delle persone fisiche e giuridiche designate nel paragrafo 10 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

  • a. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;

  • b. in conformità con il paragrafo 5 della risoluzione 2653 (2022) e con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Recepimento automatico

Art. 8

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU (allegato), sono recepite automaticamente.

La pubblicazione delle voci di cui all’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.00.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art. 2, 3 cpv. 1 e 4)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

  1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU.3

  2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite.4