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AS 2022 87

AS 2022 87

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I La modifica del 25 agosto 20211 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importa- zioni agricole è modificata come segue:

Cifra II cpv. 1 lett. b e 2

1 La presente ordinanza entra in vigore come segue:

b. l’articolo 5 capoverso 2bis il 1° gennaio 2027. 2 L’articolo 5 capoverso 2 è applicabile fino al 31 dicembre 2026, dopodiché è abro- gato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RU 2021 513, 679 2 RS 916.01

2022-0348 RU 2022 87

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2022 87

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