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AS 2023 138

Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulla dipendenza da stupefacenti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3e capoversi 2 e 3, 18d capoverso 3, 29c capoversi 1 e 2 e 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti (LStup),

Art. 1 lett. f

Abrogata

Art. 2 lett. c e g

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  • c. diacetilmorfina: derivato farmacologico della morfina prodotto legalmente e destinato alla cura medica di persone dipendenti da oppiacei;

  • g. persona gravemente dipendente da eroina: una persona che soddisfa la definizione diagnostica secondo la Classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-11 nella versione 01/2023 pubblicata nel gennaio 20233;

Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina

1 La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell’ambito della terapia, in linea di massima all’interno di un’istituzione titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura.

2 Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diacetilmorfina anche a casa o presso un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a oppure consegnarla in uno di questi luoghi in dosi giornaliere etichettate specificamente a nome del paziente.

3 A un paziente possono essere consegnate dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a sette dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:

  • a. il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;

  • b. la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;

  • c. il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.

4 Su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a se per il paziente è difficile recarsi regolarmente presso l’istituzione titolare dell’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1, segnatamente in caso di comorbilità o di attività professionale.

5 In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese se:

  • a. sono adempite le condizioni secondo il capoverso 3 lettere a e c;

  • b. il paziente è particolarmente ben stabilizzato; e

  • c. il paziente deve partire per un determinato periodo per motivi personali o professionali.

6 In caso di consegna di cui ai capoversi 3–5, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle agevolazioni di cui ai capoversi 3–5.

Art. 14 cpv. 1

1 Le istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina (istituzioni di cura) sono istituzioni autorizzate a somministrare e consegnare la diacetilmorfina che:

  • a. dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1;

  • b. garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;

  • c. riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;

  • d. dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;

  • e. hanno locali dotati dell’infrastruttura appropriata; e

  • f. sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell’impiego della diacetilmorfina.

Art. 14a Istituzione esterna appropriata

1 L’istituzione di cura può delegare la somministrazione e la consegna di diacetilmorfina a un’istituzione esterna appropriata se quest’ultima:

  • a. ha ricevuto informazioni e istruzioni adeguate da parte dell’istituzione di cura;

  • b. dispone di personale sufficientemente formato; e

  • c. dispone di locali e infrastrutture appropriate.

2 Se un’istituzione esterna appropriata è incaricata della somministrazione o della consegna di diacetilmorfina in dosi giornaliere etichettate specificamente a nome del paziente, l’istituzione di cura presenta immediatamente un annuncio per ciascun paziente all’UFSP o alle autorità cantonali competenti.

3 Nell’autorizzazione rilasciata all’istituzione di cura, l’UFSP prevede oneri e condizioni adattati, segnatamente se:

  • a. le condizioni di cui al capoverso 1 non sono interamente adempite;

  • b. l’adeguato accompagnamento terapeutico del paziente non è garantito.

4 L’UFSP rifiuta la delega segnatamente se:

  • a. le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempite;

  • b. l’adeguato accompagnamento terapeutico del paziente non può essere garantito.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 4

1 Il personale di cura di un’istituzione di cura deve comprendere almeno:

4 Abrogato

Art. 16 cpv. 1–3

1 Ogni istituzione di cura deve disporre di un’autorizzazione dell’UFSP.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

  • a. è stata rilasciata l’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 3e capoverso 1 LStup;

  • b. sono adempite le condizioni per prescrivere una cura a base di diacetilmorfina nonché i requisiti riguardanti il personale di cura e l’istituzione stabiliti dalla presente ordinanza.

3 Abrogato

Art. 18 cpv. 1

1 L’UFSP rilascia ai medici autorizzati a prescrivere stupefacenti destinati alla cura di persone affette da dipendenza un’autorizzazione per l’acquisizione, la somministrazione e la consegna di diacetilmorfina nell’ambito di una cura basata sulla prescrizione di questa sostanza (autorizzazione del medico) se essi dispongono di sufficiente esperienza nel settore delle dipendenze.

Art. 21 cpv. 1 lett. d, 3 e 4

1 L’UFSP rilascia a un paziente un’autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (autorizzazione del paziente) se:

  • d. la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina è prescritta presso un’istituzione titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1.

3 In caso di autorizzazione di una consegna secondo l’articolo 13 capoverso 5 o di annuncio di delega a un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a capoverso 2, l’UFSP può adeguare l’autorizzazione del paziente e prevedere oneri e condizioni adattati.

4 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta se i presupposti per il rilascio sono adempiti.

Art. 24 Informazione

L’UFSP pubblica ogni due anni un rapporto sull’esecuzione, l’andamento e l’evoluzione delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Titolo dopo l’articolo 33

Capitolo 7: Emolumenti e protezione dei dati

Sezione 1 (art. 34)

Abrogata

Art. 41, frase introduttiva

I collaboratori dell’UFSP, delle autorità cantonali e delle istituzioni, i quali nell’ambito dell’articolo 18e LStup sono competenti per verificare le condizioni e l’andamento delle cure di persone dipendenti da stupefacenti, trattano i seguenti dati personali:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

3 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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