AS 2023 233
Ordinanza
sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSG)
(OOSG)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 maggio 20221 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Abrogato
Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione
Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.
Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati
1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
2 Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.
3 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.
4 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.
5 Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.
Art. 2 cpv. 1
1 L’ASIG gestisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.
Art 4 Collaborazione
In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’UFE, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.
Art. 7 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.
10 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |