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AS 2023 255

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «scuola di guida» è sostituito con «scuola guida».

2 In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 151d e 151n nonché l’allegato 12, «posti a sedere» è sostituito con «posti».

Art. 3 cpv. 1 voce C e 2 voce C1

1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:

  • C: autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente;

  • combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

  • C1: autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 7500 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente;

  • combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

Art. 5abis cpv. 1 lett. c n. 3

1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

  • c. livello 3:

    1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,

Art. 5i cpv. 3 e 5

3 I medici e gli psicologi devono comunicare i risultati degli esami alle persone esaminate e alle autorità cantonali.

  • 5 Le autorità cantonali possono mettere a disposizione i moduli di cui al capoverso 4 in forma elettronica. Se un’autorità cantonale ricorre a tale possibilità, può chiedere di ricevere i moduli solo elettronicamente.

Art. 5j Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

1 Se l’esame di verifica dell’idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può richiedere all’autorità cantonale che un medico in possesso del riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco di un esame di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b, il medico interpellato deve possedere almeno il riconoscimento di livello 3.

2 Se sussistono dubbi in merito al risultato dell’esame, un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all’autorità cantonale di disporre una corsa di verifica dell’idoneità alla guida cui partecipino un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 e un esperto della circolazione.

3 Se la persona esaminata non supera la corsa di verifica dell’idoneità alla guida, l’esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all’autorità cantonale.

Art. 6 cpv. 2–2ter

2 Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» possono ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie C e CE a partire da 17 anni compiuti. L’esame di conducente delle categorie B, BE, C e CE può essere sostenuto al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.

2bis Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» possono sostenere l’esame pratico di conducente delle categorie B o BE al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.

2ter Gli apprendisti che superano l’esame pratico di conducente delle categorie B, BE, C o CE prima del compimento dei 18 anni possono guidare veicoli a motore fino al rilascio della licenza di condurre solo se accompagnati. L’accompagnatore deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LCStr. L’autorizzazione a condurre deve essere comprovata dalla licenza per allievo conducente firmata dall’esperto della circolazione o dall’attestato d’esame. Tale guida accompagnata non è considerata scuola guida ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.

Art. 7 cpv. 1 e 2

1 Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1.

2 Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve soddisfare i requisiti minimi relativi alla vista di cui all’allegato 1.

Art. 9 cpv. 1 e 1bis

1 Il richiedente che non possiede ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valide deve sottoporsi a un controllo della vista prima di presentare una delle seguenti domande:

  • a. domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente:

    1. della categoria A,

    2. della categoria B,

    3. della sottocategoria A1,

    4. della sottocategoria B1,

    5. della categoria speciale F;

  • b. domanda per il rilascio di una licenza di condurre:

    1. della categoria speciale M,

    2. della categoria speciale G.

1bis Il controllo della vista deve essere effettuato da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto, un ottico diplomato o un optometrista BSc, tutti esercitanti in Svizzera.

Art. 11 Presentazione della domanda

1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato:

  • a. un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l’allegato 4;

  • b. un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell’articolo 10;

  • c. una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l’autorità cantonale lo consenta.

2 Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido:

  • a. gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni:

    1. «autista di veicoli pesanti AFC»,

    2. «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»,

    3. «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;

  • b. gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC».

3 Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d’identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d’identità in particolare:

  • a. tutti i tipi di passaporto e la carta d’identità secondo l’ordinanza del 20 settembre 20022 sui documenti d’identità;

  • b. i passaporti e le carte d’identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d’origine;

  • c. tutte le carte di soggiorno rilasciate da un’autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell’esecuzione della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo;

  • d. i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l’ordinanza del 14 novembre 20125 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV):

    1. titolo di viaggio per rifugiati di cui all’articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati,

    2. passaporto per stranieri di cui all’articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19547 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente.

4 La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l’identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all’autorità di ammissione.

5 Se presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c attestante l’idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.

Art. 11b Esame della domanda

1 L’autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone.

2 L’autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:

  • a. durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);

  • b. durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione o del permesso per il trasporto professionale di persone.

3 L’autorità cantonale invita:

  • a. i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie né un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;

  • b. i richiedenti che hanno superato il 75° anno d’età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;

  • c. i richiedenti che presentano disabilità fisiche oppure sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi per altri motivi a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;

  • d. i richiedenti sulla cui idoneità caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l’articolo 5c.

4 Se il rappresentante legale di un richiedente minorenne o sotto curatela generale si rifiuta di firmare il modulo di domanda, l’autorità cantonale lo convoca insieme al richiedente.

5 L’autorità cantonale può richiedere un estratto 3 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia.

6 Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse alla circolazione soltanto su presentazione di un rapporto favorevole rilasciato da un medico specialista in neurologia.

Art. 13 cpv. 2

2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA. Possono delegare questo compito a terzi.

Art. 15 cpv. 2 lett. b e 5

2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:

  • b. persone formate su motoveicoli ai fini della loro attività professionale in polizia;

5 Abrogato

Art. 16 cpv. 3 lett. b

3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:

  • b. il contratto di tirocinio dei seguenti apprendisti è risolto prima che abbiano compiuto 18 anni:

    1. gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»,

    2. gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»,

    3. gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari».

Art. 17 cpv. 5 lett. c

5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:

  • c. gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» possono effettuare corse di scuola guida con un veicolo a motore della categoria C o una combinazione di veicoli della categoria CE soltanto se accompagnati da un maestro conducente o una persona autorizzata a formarli. Se possiedono la licenza di condurre della categoria C, possono effettuare corse di scuola guida con una combinazione di veicoli della categoria CE senza accompagnatore;

Art. 19a Impostazione, contenuto e svolgimento

L’USTRA disciplina l’impostazione, il contenuto e lo svolgimento dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base degli allievi motociclisti.

Art. 20 Formazione degli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»

1 Chi vuole formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall’autorità cantonale soltanto a formatori o dipendenti dell’azienda che siano esperti nella professione dell’autista, abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza del traffico, e offrano la garanzia che può essere loro affidata la formazione di giovani adulti.

2 Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L’USTRA disciplina i corsi d’istruzione.

3 Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prorogato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall’ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l’esame di conducente di autocarri.

Inserire prima del titolo della sezione 127

Art. 20a Notifica della risoluzione di un contratto di tirocinio

1 In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e se all’apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria C o CE prima del compimento dei 18 anni, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. Se l’apprendista non ha ancora compiuto 18 anni, l’autorità cantonale lo invita a restituire la licenza (art. 16 cpv. 3 lett. b).

2 In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all’apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l’articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L’autorità cantonale invita l’apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.

Art. 21 cpv. 2

2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA. Possono delegare questo compito a terzi.

Art. 22 cpv. 1bis

1bis Per essere ammessi all’esame pratico di conducente, i richiedenti una licenza di condurre della categoria B devono essere in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno se l’hanno ottenuta prima del compimento dei 20 anni. Ciò non vale per gli apprendisti che seguono le seguenti formazioni professionali di base:

  • a. «autista di veicoli pesanti AFC»;

  • b. «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;

  • c. «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;

  • d. «autista di veicoli leggeri CFP».

Art. 24d Iscrizione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari

Per le condizioni, le restrizioni e gli altri dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate. Questi sono definiti dall’USTRA.

Art. 27 cpv. 1–1quinquies

1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

  • a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone nonché gli esperti della circolazione:

    1. ogni cinque anni, fatta eccezione per il primo esame dopo il compimento del 50° anno d’età che dev’essere effettuato entro i 53 anni,

    2. dopo il primo esame svolto dopo il compimento del 50° anno d’età, ogni tre anni, fatta eccezione per il primo esame dopo il compimento del 75° anno d’età che dev’essere effettuato entro i 77 anni;

  • b. i titolari di una licenza di condurre ogni due anni a partire dal compimento del 75° anno d’età;

  • c. i titolari di una licenza di condurre affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.

1bis L’autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b l’obbligo di sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida. Il promemoria è inviato:

  • a. per la prima visita di controllo di persone di cui al capoverso 1 lettera a: tre mesi prima del termine di scadenza calcolato a partire dalla data dell’ultimo esame medico di idoneità alla guida;

  • b. per la prima visita di controllo di persone di cui al capoverso 1 lettera b: entro un mese dal compimento dei 75 anni;

  • c. per tutte le visite di controllo successive: tre mesi prima del termine di presentazione del risultato dell’esame ai sensi del capoverso 1ter.

1ter Con il promemoria l’autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che il risultato dell’esame deve essere presentato entro tre mesi dall’invio del promemoria e per tutte le visite di controllo successive entro il termine ultimo. Questo è calcolato a partire dalla data dell’ultimo esame svolto.

1quater Dopo il primo esame medico di idoneità alla guida, l’autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettera c le successive visite di controllo eventualmente necessarie.

1quinquies L’autorità cantonale può eccezionalmente estendere i termini per la presentazione dei risultati degli esami.

Art. 35a cpv. 1 e 2bis

1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre per categorie e sottocategorie, la licenza è annullata. Questo vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata. L’annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre.

2bis In caso di annullamento le eventuali licenze per allievo conducente sono revocate e anche ritirate.

Art. 42 cpv. 1 lett. c, cpv. 2, 2 bis, 3, 3bis lett. b nonché 3ter, frase introduttiva e lett. a

1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

  • c. di una licenza per allievo conducente valevole.

2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LCStr.

2bis Con una licenza di condurre per ciclomotori straniera valevole si può guidare in Svizzera un veicolo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18 lettera a OETV8.

3 I conducenti provenienti dall’estero che entrano e circolano in Svizzera con un ciclomotore ai sensi dell’articolo 18 lettera a OETV, un veicolo a motore agricolo o forestale o un veicolo a motore di lavoro non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine per questo tipo di veicoli. Questi conducenti devono sempre portar seco un documento d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.

3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

  • b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l’articolo 25; è escluso il personale di circhi e baracconi.

3ter Non hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20079 sullo Stato ospite, a condizione che:

  • a. siano titolari di una licenza di condurre nazionale valevole;

Art. 43 cpv. 1 e 2

1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l’età minima prescritta nella presente ordinanza per i titolari di licenze domiciliati in Svizzera. Per la guida senza accompagnatore di autoveicoli della categoria B si applica l’età minima di 18 anni.

2 Le persone domiciliate all’estero che secondo il diritto del loro Paese d’origine non hanno bisogno di una licenza di condurre per ciclomotori e hanno raggiunto l’età minima ivi prescritta sono ammesse a circolare in Svizzera se hanno almeno 16 anni.

Art. 44 cpv. 1bis–1quater e 4

1bis La corsa di controllo non può essere ripetuta.

1ter Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L’autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell’omessa partecipazione.

1quater Se la persona interessata non supera la corsa di controllo, le è vietato l’uso della licenza di condurre straniera.

4 Le autorità che rilasciano una licenza di condurre svizzera devono restituire le licenze rilasciate dagli Stati membri dell’UE o dell’AELS all’autorità di emissione. Le altre licenze devono essere restituite all’autorità di emissione o consegnate al titolare. Il contenuto delle licenze straniere viene registrato.

Art. 45 cpv. 4, parte introduttiva e lett. b nonché 4bis

4 La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l’autorità, se il titolare è domiciliato in Svizzera. Essa è restituita al titolare:

  • b. su richiesta, se questi rinuncia al domicilio in Svizzera.

4bis Le licenze di condurre straniere il cui uso è stato vietato per una durata illimitata sono restituite all’autorità di rilascio allegando una copia della decisione di divieto di far uso della licenza, se il titolare non è domiciliato in Svizzera.

Art. 88a Motoveicolo della sottocategoria A1 con velocità limitata

1 L’esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.

2 Questa restrizione è iscritta nella licenza di condurre (art. 24d) se il titolare ha compiuto 16 anni d’età.

Art. 144 Mancata notifica della risoluzione di un contratto di tirocinio

1 Il formatore che non notifica la risoluzione del contratto di tirocinio concluso con un apprendista che segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e al quale la licenza per allievo conducente della categoria C o CE è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni è punito con la multa.

2 Il formatore che non notifica la risoluzione del contratto di tirocinio concluso con un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» durante la durata di validità della licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza di cui all’articolo 15 capoverso 2 lettera a è punito con la multa.

Art. 150 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e, nonché 6, 6bis e 7

2 L’USTRA disciplina le esigenze relative a forma cartacea o elettronica, contenuto, aspetto e, se del caso, materiale e stampa per:

  • e. permessi per formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»;

6 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza, disciplinare i dettagli in ordinanze e, in particolare per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe generali e astratte a singole disposizioni. Esso prende decisioni d’ordine generale, di regola dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.

6bis I Cantoni possono autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore.

7 L’USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la comprensione di base della dinamica di guida necessaria per circolare nel traffico e la padronanza del veicolo. L’USTRA disciplina l’impostazione, il contenuto e lo svolgimento dei corsi di guida di trattori.

Art. 151l cpv. 6

6 I titolari di una licenza di condurre cartacea blu devono sostituirla entro il 31 ottobre 2024 con un documento in formato carta di credito. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l’autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione. Trascorso il suddetto termine, i documenti cartacei perdono la loro validità come attestato delle autorizzazioni a condurre.

Art. 151p Disposizioni transitorie della modifica del 10 maggio 2023

1 Una licenza di condurre della sottocategoria D1 ottenuta fino al 14 luglio 2023 (fatto salvo l’art. 151d cpv. 10) autorizza a condurre a titolo professionale nel traffico interno anche autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, escluso quello del conducente, e posti in piedi.

2 Le persone di cui all’articolo 11b capoverso 3 lettera a che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone prima del 1° marzo 2024 e possiedono già una licenza delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o il permesso per il trasporto professionale di persone, non sono convocate dall’autorità cantonale a un esame medico di idoneità alla guida.

Art. 154 cpv. 1

Abrogato

II

1 Gli allegati 1, 1bis, 4 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4a è sostituito dalla versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 13 novembre 196210 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 27, rubrica e cpv. 1–3

Scuola guida

1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa recante una «L» bianca su fondo blu. La targa deve essere fissata in modo tale da essere facilmente riconoscibile da dietro. Deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.

2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuola guida e per corse d’esame, l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare. L’accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano, tranne in caso di corse di scuola guida effettuate con autoveicoli della categoria C, a condizione che il conducente sia pronto all’esame di guida.

3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente:

  • a. su motoveicoli;

  • b. su altri veicoli a motore senza rimorchio con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2023.

2 Gli articoli 9 capoversi 1 e 1bis, 11b, 17 capoverso 5 lettera c, 27 capoversi 1–1quinquies, 42 capoverso 3bis lettera b, 151p capoverso 2, gli allegati 4 numeri 5.5, 5.52 e 5.55 nonché 12 entrano in vigore il 1° marzo 2024.

10 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

Inserire prima della tabella

Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre

Inserire dopo la tabella

Conducenti di veicoli per i quali non è necessaria una licenza di condurre

Vista

Acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio; campo visivo non troppo ridotto

(art. 5b cpv. 1 lett. b)

Requisiti per i medici di livello 1

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1bis»

(art. 5b cpv. 1 lett. b e 5f cpv. 1 lett. a)

Lett. c

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

  • c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse accompagnate da un medico per verificare l’idoneità alla guida nonché della relativa procedura;

(art. 11)

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre

Titolo

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone

N. 1

1

Dati personali

Cognome

(anche cognome da nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti:

Cognome dei genitori:

Data di nascita

(giorno/mese/anno):

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine

(stranieri: Paese di origine):

Domicilio precedente:

fino al:

Foto attuale, formato

passaporto

(35 x 45 mm)

Firma:

Campo riservato

alla scansione della firma

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o
una licenza di condurre

della(e) categoria(e):

A

B

C

D

BE

CE

DE

della(e) sottocategoria(e):

A1

B1

C1

D1

C1E

D1E

della(e) categoria(e) speciale(i):

F

G

M

o di un permesso per il trasporto professionale di persone

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

N. 5.5.–5.55

  • 5.5 Esame della vista (valido 24 mesi): solo per i richiedenti di una licenza per allievo conducente delle categorie A o B, delle sottocategorie A1 o B1 o della categoria speciale F e i richiedenti di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M che ancora non possiedono una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valida:

5.51

Acuità visiva:

Da lontano:

non corr.:

corr.:

A destra:

A sinistra:

A destra:

A sinistra:

5.52

Campo visivo
orizzontale

1° gruppo medico

≥ 120

< 120

Difetti
campimetrici

no

destra

sinistra

verso l’alto

verso il basso

5.53 Motilità oculare verificata verso l’alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l’alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra Diplopia no sì, direzione:

  • 5.54 Osservazioni

5.55

Valutazione

Requisiti del:

1° gruppo medico

soddisfatti senza ausilio visivo

soddisfatti solo con ausilio visivo

non soddisfatti

Data:

Timbro e firma del medico o di un altro esperto (art. 9 cpv. 1bis) che ha effettuato l’esame della vista:

N. 6

  • 6 Tutela e curatela

  • È minorenne o sotto curatela generale?

    no

  • Nome e indirizzo del rappresentante legale:

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale:

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l’identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 4 OAC):

Certifica l’identità del richiedente:

(timbro e firma)

Documenti allegati

(Contrassegnare i documenti corrispondenti)

  • Eventualmente (art. 10 cpv. 1 OAC): certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso

  • Apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e non hanno ancora compiuto 18 anni: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 lett. a OAC)

  • Apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC»: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 lett. b OAC)

  • Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera

Annesso, sezione «Categorie», voce C

  • C: Autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente;

  • combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

Annesso, sezione «Sottocategorie», voce C1

  • C1: Autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, e non più di otto posti, escluso quello del conducente;

  • combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

(art. 27d cpv. 1)

Attestato di formazione complementare

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via e n.:

NPA/Località:

Numero licenza di condurre:

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Attestato di partecipazione al corso di formazione complementare

Data di scadenza della licenza di condurre in prova:
…………………………………………

Data di partecipazione al corso:

…………………………………………

Firma dell’organizzatore:
…………………………………………

(art. 22)

Esame pratico di conducente

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 12»

(art. 22 cpv. 2 e 88 cpv. 1)

N. IV

IV. Durata dell’esame e distanza percorsa

La durata dell’esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione delle capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell’esame, inclusi accoglienza e commiato dal candidato, non deve essere in nessun caso inferiore a:

  • – 60 minuti, di cui almeno 45 su strade pubbliche, per le categorie A e B, le sottocategorie A1 e B1 nonché la categoria speciale F;

  • – 60 minuti per le categorie BE e DE, le sottocategorie C1, D1, C1E e D1E nonché per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l’articolo 25. La corsa d’esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 giugno 200711 sull’ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo;

  • – 90 minuti per le categorie C e CE;

  • – 120 minuti per la categoria D.

Ordinanza<br />sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli<br />(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC) | Lexipedia | Lexipedia