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AS 2023 647

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 20201 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1

1 L’ammontare del soldo si basa sul grado secondo l’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 febbraio 20182 concernente l’amministrazione dell’esercito.

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 27 cpv. 1 e 30 cpv. 2 e 3)

Funzioni e gradi nella protezione civile, soldo

Titolo

Funzioni e gradi nella protezione civile

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»

(art. 30 cpv. 2 e 3)

Seconda tabella concernente il soldo

Abrogata