AS 2023 647
Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 novembre 20201 sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 1
1 L’ammontare del soldo si basa sul grado secondo l’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 febbraio 20182 concernente l’amministrazione dell’esercito.
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 27 cpv. 1 e 30 cpv. 2 e 3)
Funzioni e gradi nella protezione civile, soldo
Titolo
Funzioni e gradi nella protezione civile
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
(art. 30 cpv. 2 e 3)
Seconda tabella concernente il soldo
Abrogata