AS 2023 720
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 20151 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3
3 In deroga al capoverso 1, la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dall’esercito o dalla protezione civile in bande di frequenze previste per usi sia militari sia civili soggiace all’articolo 29a, a condizione che non siano disponibili sul mercato altri impianti conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, i quali adempiono lo stesso scopo.
Art. 7 cpv. 2bis e 3, frase introduttiva e lett. a e abis
2bis Gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati tramite una porta USB‑C. L’UFCOM stabilisce le categorie di impianto e le specifiche per le prestazioni e i protocolli di comunicazione per la ricarica di tali impianti di radiocomunicazione. Emana le prescrizioni amministrative necessarie sulla base degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea.
3 L’UFCOM stabilisce i requisiti essenziali supplementari applicabili, come pure gli impianti di radiocomunicazione o le classi d’impianti ai quali essi si riferiscono, tenendo conto degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea. I requisiti essenziali supplementari sono i seguenti:
a. gli impianti devono essere compatibili, oltre che con i dispositivi di ricarica di cui al capoverso 2bis, con ulteriori accessori;
abis gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili senza cavo che sono ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati con un caricatore a induzione o a risonanza magnetica;
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva
1 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 e 2bis tramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
Art. 19 cpv. 2 lett. d, 3 e 5
2 Ogni impianto di radiocomunicazione emittente deve essere corredato dalle seguenti informazioni:
d. nel caso degli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis, le informazioni relative alla capacità di ricarica, ai dispositivi di ricarica compatibili nonché all’eventuale dispositivo di ricarica incluso.
3 Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere c e d devono anche essere riportate sull’imballaggio. In caso di vendita a distanza, le informazioni di cui al capoverso 2 lettera d devono essere fornite con l’indicazione del prezzo. Se non vi è alcun imballaggio, le informazioni in merito alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili devono essere riportate sull’impianto stesso. Se a causa della dimensione o della tipologia dell’impianto di radiocomunicazione ciò non fosse possibile, l’utilizzatore deve poter stampare le informazioni come documento di accompagnamento separato.
5 Le informazioni devono essere ben visibili, leggibili e comprensibili per gli utilizzatori, e redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell’impianto. Nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.
Titolo dopo l’art. 24
Sezione 5:
Offerta combinata di impianti di radiocomunicazione e dispositivi di ricarica
Inserire prima del titolo del capitolo 3
Art 24a
Gli operatori economici che offrono impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis con un dispositivo di ricarica devono offrirli anche senza.
Art. 25 cpv. 1 lett. f e h
1 Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:
f. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio ai sensi dell’articolo 47 capoversi 3 e 4 OUS da un radioamatore autorizzato conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 18 novembre 20202 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS);
h. gli impianti di radiocomunicazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili con occupanti, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, purché riconosciuti a tale scopo dall’Ufficio federale dell’aviazione civile; quest’ultimo informa l’UFCOM in merito agli impianti riconosciuti;
Art. 27, rubrica e cpv. 1, 1bis e 4 lett. e
Autorizzazione per gli operatori economici
1 Deve dapprima ottenere un’autorizzazione dell’UFCOM chiunque:
a. intenda importare impianti di radiocomunicazione secondo l’articolo 6 capoverso 2 o metterli a disposizione sul mercato secondo l’articolo 26 capoverso 1;
b. intenda installare dispositivi che provocano interferenze secondo l’articolo 32b LTC.
1bis L’UFCOM può vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri. L’Ufficio emana le prescrizioni amministrative necessarie.
4 Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per:
e le persone titolari di un’autorizzazione secondo il capoverso 1.
Art. 27a Dimostrazione, test e riparazione
Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione, test e riparazione un impianto di radiocomunicazione destinato a essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica, necessita di un’autorizzazione secondo l’articolo 59a OUS3.
Art. 28 Restrizioni d’esercizio
Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 possono essere esercitati soltanto alle condizioni fissate negli articoli 53–59a OUS4.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art 28a Indirizzo di corrispondenza
I richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni e decisioni.
Titolo dopo l’art. 29
Sezione 3:
Impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dall’esercito o dalla protezione civile in bande di frequenze previste per usi sia militari sia civili
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art 29a
Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 3 possono essere messi a disposizione sul mercato, installati ed esercitati unicamente nel rispetto dei parametri tecnici di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera i OUS5 stabiliti dall’UFCOM previa consultazione dell’organo militare competente.
Art. 39 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 44a Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2023
Gli impianti di radiocomunicazione che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 7 capoverso 2bis, 19 capoverso 2 lettera d e 3 nonché 24a, possono essere messi a disposizione sul mercato fino alle seguenti date:
a. laptop: fino al 26 aprile 2026;
b. altri impianti di radiocomunicazione: fino al 28 dicembre 2024.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |