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AS 2024 12

Ordinanza sulle dogane (OD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 228 Dotazione di armi al personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine (art. 106 cpv. 2 lett. a e b LD)1 Il seguente personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine può far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:a. il personale della divisione principale Antifrode doganale;b. il personale impiegato nel traffico turistico;c. il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.2 Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, il direttore dell’UDSC rilascia ai collaboratori che rientrano nella categoria di personale di cui al capoverso 1 l’autorizzazione a portare e far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:a. il collaboratore interessato è esposto a particolari pericoli nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti;b. non vi sono motivi d’impedimento per il porto di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi; sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi;c. il collaboratore interessato dispone di una formazione specifica ai sensi dell’articolo 8 della legge del 20 marzo 20082 sulla coercizione (LCoe).3 Per i collaboratori che il 31 dicembre 2021 erano impiegati presso l’UDSC quali specialisti doganali o revisori non vige alcun obbligo di porto di armi da fuoco. L’UDSC garantisce ai collaboratori che non desiderano portare un’arma da fuoco di poter assumere compiti il cui adempimento non li espone a particolari pericoli.4 I collaboratori che dispongono di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 devono partecipare alle esercitazioni di tiro e di sicurezza prescritte nonché ai perfezionamenti prescritti nei quali sono trattati i temi secondo l’articolo 30 LCoe.5 L’UDSC è responsabile dell’organizzazione delle esercitazioni di tiro e di sicurezza. Per l’adempimento dei suoi compiti può collaborare con altri uffici.

Art. 229 cpv. 1, frase introduttiva1 Per l’uso di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi da parte del personale del Corpo delle guardie di confine e del personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 si applicano i seguenti principi:

Art. 229a Custodia e ritiro delle armi 1 L’UDSC garantisce la custodia sicura di armi e munizioni.2 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma, il superiore ritira immediatamente l’arma. Il direttore dell’UDSC decide, d’intesa con il superiore, se la persona interessata è ancora autorizzata a portare un’arma.

Art. 232, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttivaCondizioni per l’uso di armi da fuoco (art. 106 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LD)1 Il personale del Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 possono far uso dell’arma da fuoco nel caso di cui all’articolo 106 capoverso 1 lettera c LD, soltanto:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

22 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr