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AS 2024 334

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 14Abrogato

II

1 L’allegato 1 è modificato come segue:

Titolo «V. Altre prestazioni» n. 24 24. Adeguamento della grafia dei nomi secondo l’articolo 99f OSC, se la relativa domanda è presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile: – se la domanda è presentata per una persona 75 – se la domanda è presentata contemporaneamente da due persone coniugate o che vivono in un’unione domestica registrata 100 – se la domanda è presentata da un genitore o da entrambi i genitori per loro e per i loro figli 100 L’emolumento include una conferma dell’ufficio dello stato civile che l’adeguamento della grafia dei nomi è stato documentato nel registro dello stato civile. 2 L’allegato 3 è modificato come segue:

Titolo «IV. Altre prestazioni» n. 10 10. Trasmissione di domande all’ufficio dello stato civile competente in Svizzera e riscossione degli emolumenti 30

III

La presente ordinanza entra in vigore l’11 novembre 2024.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presedente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi