Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2025 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica | Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria) |
|---|---|
A | ≤ 3,23 |
B | > 3,23 fino a ≤ 4,03 |
C | > 4,03 fino a ≤ 4,84 |
D | > 4,84 fino a ≤ 5,65 |
E | > 5,65 fino a ≤ 6,46 |
F | > 6,46 fino a ≤ 7,26 |
G | > 7,26 |