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AS 2024 350

Ordinanza del DATEC
concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
(OEE-AAT)
(OEE-AAT)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica,

ordina:

Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica

Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2025 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica

Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)

A

≤ 3,23

B

> 3,23 fino a ≤ 4,03

C

> 4,03 fino a ≤ 4,84

D

> 4,84 fino a ≤ 5,65

E

> 5,65 fino a ≤ 6,46

F

> 6,46 fino a ≤ 7,26

G

> 7,26

Art. 2 Media delle emissioni di CO2

Per il 2025 la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 113 g/km.

Art. 3 Calcolo dell’equivalente benzina3

L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

  • a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,14;

  • b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in kg/100 km × 1,52 l/kg;

  • c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,79;

  • d. miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,72;

  • e. elettricità: consumo di energia (elettricità) in kWh/100 km × 0,11 l/kWh;

  • f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in kg/100 km × 3,82 l/kg.

Art. 4 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria4

L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

  • a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,09;

  • b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in kg/100 km × 1,23 l/kg;

  • c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,79;

  • d. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 1,67;

  • e. elettricità: consumo di energia (elettricità) in kWh/100 km × 0,22 l/kWh;

  • f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in kg/100 km × 7,51 l/kg.

Art. 5 Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica5

Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO2 per 100 in ciascun caso:

  • a. benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km × 461 g CO2/l;

  • b. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 433 g CO2/l;

  • c. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in kg/100 km × 503 g CO2/kg;

  • d. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 373 g CO2/l;

  • e. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 462 g CO2/l;

  • f. elettricità: consumo di energia (elettricità) in kWh/100 km × 110 g CO2/kWh;

  • g. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in kg/100 km × 1584 g CO2/kg.

Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC

Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV6 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2025 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica

Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)

A

≤ 4,80

B

> 4,80 fino a ≤ 5,12

C

> 5,12 fino a ≤ 5,56

D

> 5,56 fino a ≤ 6,00

E

> 6,00 fino a ≤ 6,65

F

> 6,65 fino a ≤ 7,52

G

> 7,52

L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:

  • a. un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);

  • b. l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km.

Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DATEC del 7 luglio 20237 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

5 luglio 2024

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

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