AS 2024 42
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 109a
Abrogato
Art. 115g cpv. 4 e 5
4 Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1.
5 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.4 lettera c, i pagamenti diretti per il 2024 non vengono ridotti.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.
24 gennaio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |