AS 2024 534
Legge federale
sui medicamenti e i dispositivi medici
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 19 agosto 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 16 dicembre 20222,
decreta:
I
La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:
Inserire dopo il titolo del capitolo 2 sezione 6
Art. 33a Gratuità della donazione di sangue1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano.2 Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo:a. il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;b. il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;c. un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.
Art. 35 cpv. 1bis1bis Il sangue e i suoi derivati labili importati per trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all’articolo 33a.
Art. 36 cpv. 2bis2bis I criteri di esclusione non possono discriminare nessuno. Qualora facciano riferimento a un comportamento a rischio del candidato donatore, si basano sul comportamento individuale e devono essere scientificamente motivati.
Art. 41, rubrica Altre prescrizioni in materia di sicurezza
Art. 86 cpv. 1 lett. c1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:c. utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l’idoneità del donatore, l’esame obbligatorio, l’obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell’articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza;
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
27 settembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |