AS 2024 567
Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 marzo 19711 sugli yacht è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. a2 Nella pagina del registro sono iscritti:a. cognome, nome, data di nascita e domicilio del proprietario o, se si tratta di una persona giuridica, ragione sociale o nome e sede della persona giuridica;
Art. 4 cpv. 11 Gli yacht immatricolati soggiacciono alle disposizioni degli articoli 1, 4, 7, 14 capoversi 2 e 3, 15 e 16 della legge sulla navigazione marittima come anche alle altre disposizioni di detta legge e della sua ordinanza d’esecuzione del 20 novembre 19562, dichiarate applicabili dalla presente ordinanza; per l’applicazione di queste disposizioni, gli yacht svizzeri sono equiparati alle navi svizzere.
Art. 5 cpv. 1 lett. b1 Possono essere iscritti nel registro degli yacht svizzeri soltanto i panfili sportivi e da diporto:b. per i quali siano adempiute le condizioni di cui alla presente ordinanza per quanto concerne i proprietari, l’assicurazione di responsabilità civile, la denominazione e la procedura;
Art. 6 Proprietari1 I proprietari di uno yacht svizzero devono essere persone fisiche di cittadinanza svizzera o con domicilio in Svizzera oppure persone giuridiche con sede in Svizzera.2 Le persone giuridiche devono inoltre avere la loro amministrazione effettiva in Svizzera ed essere iscritte nel registro di commercio.3 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere che il proprietario dia informazioni quanto al modo di finanziamento dell’acquisto dello yacht e del rispettivo esercizio.
Art. 8 cpv. 1 e 1bis1 Il proprietario di uno yacht svizzero deve concludere e mantenere, presso una società d’assicurazione ammessa dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a esercitare la propria attività in Svizzera, un’assicurazione di responsabilità civile sullo yacht che copra la responsabilità per la condotta e l’esercizio di detta imbarcazione.1bis Il proprietario di uno yacht svizzero può chiedere che la copertura assicurativa di una società d’assicurazione con sede all’estero sia riconosciuta in via eccezionale come equivalente dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima se:a. le società d’assicurazione ammesse dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a esercitare le loro attività in Svizzera non offrono la copertura necessaria;b. per lo yacht esiste già una copertura assicurativa sufficiente in uno degli Stati rivieraschi che si affacciano su acque confinarie (Lago di Costanza, Lago Maggiore, Lago Lemano).
Art. 10 cpv. 3 lett. b3 A sostegno della domanda devono essere allegati:b. per le persone giuridiche, l’estratto del registro di commercio;
Art. 12 cpv. 11 ll certificato di bandiera è valido cinque anni.
Art. 16 cpv. 44 Gli articoli 9–11c dell’ordinanza del 20 novembre 19563 sulla navigazione marittima si applicano anche alla condotta e all’esercizio d’uno yacht svizzero; per l’applicazione di queste disposizioni, gli yacht svizzeri sono equiparati alle navi svizzere.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
9 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |