AS 2024 641
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (OsAlA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 lett. f nonché 5 lett. f4 In riferimento agli animali, si intende per:f. specie minori: gli animali destinati alla produzione di derrate alimentari diversi da bovini (animali da latte e da macello, inclusi i vitelli), ovini (animali da macello), suini, polli, galline ovaiole, tacchini e pesci della famiglia dei salmonidi. 5 In riferimento alle imprese, si intende per:f. commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all’utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all’ingrosso.
Art. 9 cpv. 33 L’UFAG valuta le notifiche effettuate secondo il capoverso 1 e le pubblica in un elenco che tiene aggiornato2. Può valutare nuovamente in qualsiasi momento le notifiche effettuate.
Art. 19 cpv. 2bis2bis Gli additivi e le premiscele di cui all’articolo 48 capoverso 1 devono essere ceduti soltanto a imprese del settore dell’alimentazione animale o ad aziende attive nella produzione primaria autorizzate a utilizzarli.
Art. 22 cpv. 33 Soltanto il titolare dell’autorizzazione, i suoi successori legittimi o una persona da esso incaricata per scritto può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato.
Art. 26 cpv. 2 e 32 Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell’elenco di cui all’articolo 20 possono essere presentate da persone con domicilio in Svizzera e da ditte con sede sociale o filiale o rappresentante in Svizzera.3 Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 22 possono essere inoltrate da persone con domicilio in Svizzera e da ditte con sede sociale o filiale o rappresentante in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo con il Paese del domicilio o della sede sociale, di non applicare questo requisito.
Art. 39 cpv. 1Concerne soltanto il testo francese
Art. 43, rubrica e cpv. 1 Obbligo di tenere un registro1 Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve tenere un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la rintracciabilità degli alimenti per animali.
Art. 47 cpv. 1 lett. a1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono:a. notificare all’UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una o più fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti per animali, nella forma richiesta ai fini della registrazione o dell’omologazione;
Art. 48 cpv. 2, frase introduttiva2 Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce ai fini dell’immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:
Art. 54 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |