La garanzia di origine riporta come minimo:
a. la designazione del combustibile o carburante;
b. la quantità di combustibile o carburante prodotta in kWh;
c. la designazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o del carburante;
d. l’indicazione della fonte di carbonio utilizzata nella produzione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa;
e. l’indicazione del periodo di produzione;
f. la data di emissione del certificato originale in caso di certificati esteri per gas rinnovabili importati;
g. i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall’utilizzo di combustibili o carburanti;
h. i dati dell’impianto di produzione, in particolare la denominazione, l’ubicazione, la data di entrata in servizio, il nome e l’indirizzo del gestore;
i. il tipo di impianto, la tecnologia di produzione e la capacità di produzione;
j. l’indicazione dell’eventuale ammontare dell’aiuto finanziario ricevuto dal produttore per la produzione del combustibile o del carburante.
L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (organo d’esecuzione) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine dopo aver consultato le cerchie interessate.