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AS 2024 690

Ordinanza del DATEC
sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti
(OGOCC)
(OGOCC)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia (OEn),

ordina:

Sezione 1 Garanzia di origine

Art. 1 Contenuto e forma della garanzia di origine

La garanzia di origine riporta come minimo:

  • a. la designazione del combustibile o carburante;

  • b. la quantità di combustibile o carburante prodotta in kWh;

  • c. la designazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o del carburante;

  • d. l’indicazione della fonte di carbonio utilizzata nella produzione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa;

  • e. l’indicazione del periodo di produzione;

  • f. la data di emissione del certificato originale in caso di certificati esteri per gas rinnovabili importati;

  • g. i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall’utilizzo di combustibili o carburanti;

  • h. i dati dell’impianto di produzione, in particolare la denominazione, l’ubicazione, la data di entrata in servizio, il nome e l’indirizzo del gestore;

  • i. il tipo di impianto, la tecnologia di produzione e la capacità di produzione;

  • j. l’indicazione dell’eventuale ammontare dell’aiuto finanziario ricevuto dal produttore per la produzione del combustibile o del carburante.

L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (organo d’esecuzione) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine dopo aver consultato le cerchie interessate.

Art. 2 Validità delle garanzie di origine

Una garanzia di origine è valida per 18 mesi a decorrere dalla data del mese in cui è stata emessa.

Durante la durata di validità può essere annullata e utilizzata come prova dell’utilizzo di combustibili e carburanti, a meno che altri atti normativi federali non dispongano diversamente.

Su richiesta, il termine di 18 mesi è sospeso per la durata dello stoccaggio a lungo termine dei combustibili e carburanti in questione.

Art. 3 Registrazione dei gruppi di consumatori finali

Chi annulla garanzie di origine secondo l’articolo 4c capoverso 1 lettere a, b e c numeri 1 e 2 nonché capoverso 2 OEn, registra il gruppo di consumatori finali nella banca dati.

Sezione 2 Notifica di impianti di produzione

Art. 4 Obbligo di notifica per impianti di produzione di combustibili e carburanti situati in Svizzera

I produttori di combustibili e carburanti notificano all’organo d’esecuzione gli impianti di produzione situati in Svizzera fornendo i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g–j.

I dati di cui al capoverso 1 devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

Per gli impianti di produzione di carburanti rinnovabili, oltre ai dati di cui al capoverso 1, i produttori registrano l’autorizzazione quale stabilimento di produzione secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b della legge del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e la concessione di un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b LIOm.

Qualsiasi modifica dei dati è notificata tempestivamente all’organo d’esecuzione.

Art. 5 Obbligo di notifica per importatori di combustibili e carburanti provenienti da impianti di produzione esteri

Gli importatori di combustibili e carburanti provenienti da impianti di produzione esteri notificano all’organo d’esecuzione quanto segue:

  • a. gli impianti di produzione esteri con i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d, e g–j;

  • b. se disponibile, la concessione di un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b LIOm4.

Se non è stata concessa un’agevolazione fiscale, l’importatore fa certificare i dati di cui al capoverso 1 lettera a da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

Qualsiasi modifica dei dati è notificata tempestivamente all’organo d’esecuzione.

Sezione 3 Rilevamento e notifica dei dati di produzione e concernenti l’importazione e l’esportazione

Art. 6 Obbligo di rilevamento e notifica dei dati di produzione e concernenti l’importazione e l’esportazione

I produttori di combustibili o carburanti o terzi da loro incaricati rilevano i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b ed e (dati di produzione):

  • a. mensilmente, entro il 6° giorno del mese successivo, per:

    1. i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore,

    2. i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica;

  • b. annualmente, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, per:

    1. i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore,

    2. i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica.

Se gas prodotto in Svizzera viene immesso nella rete, la quantità deve essere rilevata in corrispondenza del punto di immissione.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini notifica all’organo d’esecuzione mensilmente, entro la fine del mese successivo, i dati concernenti l’importazione e l’esportazione.

Gli importatori di carburanti o combustibili bilanciati in massa ai sensi dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/20015 registrano la documentazione di accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa.

Art. 7 Obbligo di notifica per la statistica globale dell’energia

I produttori che non immettono tutto il biogas da loro prodotto nella rete o che non vendono tutto il gas da loro prodotto a una stazione di rifornimento, notificano all’organo d’esecuzione per la statistica globale dell’energia, di cui al numero 167 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19936 sulle rilevazioni statistiche, la potenza del combustibile e la potenza nominale elettrica e termica installata, inclusi eventuali ampliamenti.

I produttori di biogas che dispongono di un contatore di calore notificano annualmente all’organo d’esecuzione quanto segue:

  • a. la produzione di calore in kWh ottenuta con il biogas prodotto sul sito dell’impianto;

  • b. il calore venduto a terzi in kWh, con l’indicazione del gruppo di consumatori finali rifornito.

Se i vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o carburante sono vettori energetici primari o fossili, i produttori notificano all’organo d’esecuzione le quantità di vettori energetici impiegati per la produzione.

Sezione 4 Trasferimento di garanzie di origine estere per gas rinnovabili e di altri certificati esteri per gas rinnovabili

Art. 8

Per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • a. il gas rinnovabile viene prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni;

  • b. il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa soddisfa le esigenze ecologiche;

  • c. il certificato estero per gas rinnovabile è stato emesso da un registro nazionale, negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»7 o si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica8 della «Association of Issuing Bodies»9;

  • d. il gas rinnovabile è stato immesso nella rete europea del gas.

L’UFE pubblica direttive sui giustificativi che consentono di dimostrare che:

  • a. il gas rinnovabile viene prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni;

  • b. il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa soddisfa le esigenze ecologiche.

Se un certificato estero per gas rinnovabile viene registrato nella banca dati di cui all’articolo 9, deve essere cancellato nel registro originale.

Se un certificato estero per gas rinnovabile proveniente da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all’articolo 9, l’importatore deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso.

Sezione 5 Organo d’esecuzione

Art. 9 Gestione di una banca dati

L’organo d’esecuzione gestisce una banca dati per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine.

Art. 10 Controllo e sorveglianza

L’organo d’esecuzione verifica a cadenza regolare la plausibilità:

  • a. per i combustibili rinnovabili e l’idrogeno non venduto come carburante: dei dati degli impianti registrati, nonché dei dati concernenti l’importazione e dei dati di produzione;

  • b. per i carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera: dei dati di produzione;

  • c. per i combustibili e i carburanti rinnovabili importati in Svizzera: dei dati contenuti nella documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 6 capoverso 4;

  • d. per i certificati trasferiti in Svizzera relativi a gas rinnovabili: delle indicazioni che provano che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1.

A tale scopo, può effettuare sopralluoghi e richiedere un rinnovo della certificazione.

Se i dati di cui al capoverso 1 non sono stati rilevati correttamente, può richiederne la rettifica. Se i dati non sono rettificati, non emette la garanzia di origine o cancella eventuali garanzie di origine già emesse.

Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine che ha registrato nonché l’esportazione di garanzie d’origine e l’importazione di garanzie di origine e di altri certificati esteri per gas rinnovabili.

Art. 11 Altri compiti

Su richiesta, l’organo d’esecuzione emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile delle transazioni effettuate nella banca dati.

Assicura che per la quantità di combustibile o carburante certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

Riscuote emolumenti per la registrazione degli impianti e per gli altri compiti che gli competono secondo la presente sezione.

Mette a disposizione dell’UFE tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

Rappresenta la Svizzera in seno alla «Association of Issuing Bodies»10 e in altri organismi internazionali.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

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