AS 2024 87
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 febbraio 20051 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 lett. c
1 I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:
c. per altri compiti di rappresentanza, nei casi in cui l’impiego di un veicolo di rappresentanza è necessario e proporzionato.
Art. 16
Abrogato
Inserire dopo il titolo della sezione 7
Art. 28a Esecuzione
1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili dell’esecuzione, nella misura in cui la presente ordinanza non designi altri servizi responsabili.
2 Per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, il DDPS emana istruzioni riguardanti i principi ecologici dell’acquisto e dell’utilizzo di veicoli dell’amministrazione.
Art. 28b Gruppo di lavoro veicoli di rappresentanza
1 La Cancelleria federale gestisce un gruppo di lavoro veicoli di rappresentanza.
2 Nell’ambito dei compiti seguenti il gruppo di lavoro è responsabile del coordinamento e dello scambio tra i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1:
a. provvede a basi unitarie per le richieste di trasporto;
b. provvede a una prassi d’esecuzione unitaria presso le unità amministrative;
c. rileva annualmente indicatori statistici sui trasporti di rappresentanza;
d. in caso di necessità elabora raccomandazioni per l’ottimizzazione dei trasporti di rappresentanza all’attenzione della Conferenza dei segretari generali.
3 Il gruppo di lavoro si compone di un rappresentante ciascuno delle seguenti unità amministrative:
a. Cancelleria federale;
b. Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
c. Ufficio federale di polizia;
d. Segreteria generale del DDPS;
e. Comando Operazioni;
f. BLEs.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.
14 febbraio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |