AS 2025 226
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 34d cpv. 2 lett. b2 I contributi devono essere versati in ogni caso:b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio e audiovisivi, emittenti radiofoniche e televisive, media digitali e stampati, imprese di design, musei nonché da scuole del settore artistico.
Art. 41bis cpv. 1 lett. g1 Devono pagare gli interessi di mora:g. le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell’anno civile seguente l’anno della realizzazione dell’utile, sui contributi d’acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
21 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |