La presente ordinanza disciplina la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni della compensazione per il telelavoro dovuta dalla Francia e la procedura da seguire concernente la compensazione da versare alla Francia in virtù del paragrafo 1 lettere b) e c) del Protocollo addizionale relativo all’esercizio dell’attività dipendente in telelavoro (Protocollo addizionale) alla Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale.
AS 2025 524
Ordinanza
concernente le compensazioni per il telelavoro
secondo la Convenzione tra la Svizzera e la Francia
per evitare le doppie imposizioni
del 13 agosto 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 lettera e1 della legge federale del 18 giugno 20212 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Quota della compensazione dovuta dalla Francia destinata alla Confederazione
La quota destinata alla Confederazione a titolo di imposta federale diretta ammonta al 10 per cento della compensazione dovuta dalla Francia in virtù del paragrafo 1 lettere b) e c) del Protocollo addizionale.
Art. 3 Ripartizione tra i Cantoni della compensazione dovuta dalla Francia
Il saldo della compensazione dopo deduzione della quota destinata alla Confederazione è ripartito tra i Cantoni, per abitante, in base al numero postale d’avviamento del luogo di residenza del lavoratore.
Art. 4 Versamento ai Cantoni della compensazione dovuta dalla Francia
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) accredita i conti correnti detenuti dai Cantoni presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 28ter della Convenzione del 9 settembre 19664 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale.
Art. 5 Trasmissione da parte dei Cantoni alla Confederazione di un conteggio della compensazione da versare alla Francia
Le autorità fiscali cantonali trasmettono all’AFC entro il 31 maggio dell’anno successivo al versamento delle rimunerazioni un conteggio della compensazione basato sulle imposte dovute, compresa l’imposta federale diretta, in ragione della quota di attività esercitata in telelavoro dai lavoratori residenti di Francia per conto di un datore di lavoro situato nel Cantone.
Art. 6 Versamento della compensazione alla Francia
L’AFC addebita ai conti correnti detenuti dai Cantoni presso l’AFF le compensazioni da questi dovute conformemente all’articolo 5.
Versa la totalità dell’ammontare della compensazione sul conto che la Francia ha indicato ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo addizionale.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
13 agosto 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |