Preambolo
La Confederazione Svizzera (Svizzera)
e
il Regno di Norvegia (Norvegia),
in seguito denominate congiuntamente «le Parti» o singolarmente «la Parte»,
intendendo perseguire l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’Accordo di Parigi sul clima adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in seguito denominato «Accordo di Parigi», e raggiungere un equilibrio globale tra le fonti di emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e la rimozione di gas a effetto serra tramite pozzi nella seconda metà del corrente secolo;
ricordando il sesto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sulla necessità di ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra e di impiegare tecnologie per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO2 per le emissioni difficilmente evitabili al fine di raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi;
ricordando anche gli articoli 4, 6 e 13 dell’Accordo di Parigi che riconoscono, da un lato, che alcune Parti scelgono volontariamente di cooperare nell’attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per accrescere l’ambizione delle loro azioni di mitigazione, e, dall’altro, che nell’ambito di tali approcci cooperativi volontari le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, secondo le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi;
considerando l’approccio cautelativo di cui al Principio 15 della Dichiarazione di Rio adottata nel 1992 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo;
visti gli allegati II e III della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale del 1992 che ammettono lo stoccaggio permanente di CO2 nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino;
visto anche il Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, in seguito denominato «Protocollo di Londra», emendato nel 2006 con la Risoluzione LP.1(1) volta a considerare lo scarico dei flussi di CO2 provenienti da processi di cattura del CO2 ai fini del suo stoccaggio;
vista inoltre la Risoluzione LP.3(4) al Protocollo di Londra adottata il 30 ottobre 2009 che autorizza l’esportazione di CO2 ai fini dello stoccaggio permanente nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino;
sottolineando la Risoluzione LP.5(14) al Protocollo di Londra adottata l’11 ottobre 2019 che autorizza l’applicazione transitoria della Risoluzione LP.3(4) al Protocollo di Londra;
confermando che le Parti hanno dichiarato la suddetta applicazione transitoria dell’emendamento e intendono condividere informazioni in merito alla stessa, inclusi accordi o convenzioni avviati tra Stati esportatori e riceventi;
riconoscendo i requisiti del Protocollo di Londra e altre leggi applicabili in merito ai flussi di CO2, al trasporto di CO2 e alle attività di stoccaggio in essere tra le Parti, le responsabilità di autorizzazione e il rilascio di permessi e autorizzazioni, nonché i relativi piani di monitoraggio;
osservando che la Norvegia è una Parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1992 e che il presente Accordo non pregiudica alcun processo nell’ambito dello SEE;
considerando che la Norvegia partecipa al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/EC del Consiglio attraverso la sua attuazione nel quadro dell’accordo SEE;
considerando anche l’Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra;
conoscendo la legislazione nazionale rilevante delle Parti, in particolar modo della legislazione in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO2;
riconoscendo l’importanza dei quadri internazionali pertinenti e la compatibilità del presente Accordo con gli impegni rilevanti assunti ai sensi del diritto internazionale e della legislazione SEE applicabile;
intendendo promuovere la diffusione di tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO2,
hanno convenuto quanto segue: