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AS 2025 551

Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’USAV è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 24cSezione 10:
Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari

Art. 24c Tasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificatiPer il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 20252 sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse: Fr. Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio a. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario 20 000 10 000 b. trattamento di una domanda di omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF) 12 000 6000 c. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change» 5000 2500 d. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change» 3000 1500 e. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change» 1000 500 f. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non‑significant change» 600 300 g. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica in determinate aree di valutazione, come modifica della fonte del principio attivo o della classificazione ed etichettatura 600 300 h. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPFper indicazione 200 100 i. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPFper indicazione 100 50 j. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione per un uso minore ai sensi dell’art. 17 OPFper indicazione 100 50 k. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza per indicazione 100 50 l. trattamento di una domanda di rilascio di un permesso di vendita 200 200 m. trattamento di una domanda di modifica di un permesso di vendita 100 100 n. trattamento di una domanda di modifica amministrativa di un’omologazione o di un permesso di vendita, incluso il trasferimento dell’omologazione a un altro titolare 100 100 o. controllo della completezza del fascicolo di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti, designati come approvati ai sensi degli articoli 5 e 6 OPF o la cui approvazione è stata rinnovata nell’UE 800 400 p. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario 12 000 6000 q. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF) 7000 3500 r. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE, che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (art. 48 OPF)per prodotto fitosanitario 200 100 s. trattamento di una richiesta di rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 87 OPF 100 100

Art. 24d Tasse per gli organismi ausiliariPer il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF3, l’USAV riscuote le seguenti tasse: Fr. Organismi ausiliari Organismi ausliari a basso rischio a. trattamento di una domanda di approvazione di un organismo ausiliario 2000 800 b. trattamento di una domanda di rinnovo dell’approvazione di un organismo ausiliario 1000 400 c. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza per indicazione 80 50

Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24c nella versione secondo il diritto anteriore4 è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

20 agosto 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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