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AS 2025 646

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni1 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’allegato 5 numero 22, «esame successivo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «controllo periodico».2 Nell’articolo 56 capoverso 2, negli allegati 7 numero 2 e 9 numero 311.1 «controllo successivo» è sostituito con «controllo periodico».3 Negli articoli 104a capoversi 4 e 5 lettera c, 104c capoversi 1 e 2 lettera c, 191 rubrica, capoversi 3 e 4 lettera c e 222j capoverso 7 «dispositivo di protezione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «protezione antincastro».

Art. 29 cpv. 5, 6 e 75 Si considerano nuovi i veicoli:a. immatricolati per la prima volta;b. immatricolati all’estero da non più di un anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70.6 Si considerano completi i veicoli che non necessitano di completamento per soddisfare le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.7 Si considerano completati i veicoli che costituiscono il risultato di diversi stadi di produzione e soddisfano le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.

Art. 30 Esame di veicoli nuovi: esame amministrativo1 Per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppureb. un rapporto di perizia, basato su un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC2), compilato e firmato dall’importatore.2 Per i seguenti veicoli, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica:a. autoveicoli leggeri nuovi e completi, escluse le automobili di cui al capoverso 1;b. rimorchi nuovi e completi con un peso totale fino a 3,50 t;c. motoveicoli nuovi e completi;d. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nuovi e completi.3 L’USTRA può prevedere l’esame amministrativo per altri generi di veicoli.

Art. 30a cpv. 1, 1bis e 31 Per i veicoli nuovi completi o completati non rientranti nell’articolo 30, per i veicoli ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 sprovvisti di approvazione del tipo e di scheda tecnica, nonché per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete sprovviste dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:a. un certificato di conformità UE in formato cartaceo e un esame di identificazione:1. per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a,2. per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;b. un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC3) e un controllo di funzionamento: per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;c. un certificato di conformità UE in formato cartaceo, un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC), un’approvazione del tipo o una scheda tecnica nonché un controllo di funzionamento: per tutti gli altri veicoli completi o completati;d. se non è disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo né un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC), un controllo di funzionamento e i seguenti documenti:1. una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al pertinente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale,2. approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale figurante nell’allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere,3. dichiarazioni di conformità riconosciute in base all’articolo 14 OATV4,4. rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da organi di controllo riconosciuti secondo l’articolo 17 capoverso 1 OATV.1bis Se il detentore del veicolo gode di privilegi e immunità diplomatici o consolari, nel caso del capoverso 1 lettera d è sufficiente un controllo di funzionamento come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento.3 La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 deve essere fornita dal richiedente.

Art. 30b Esame di veicoli nuovi: esame tecnico completoSe un veicolo nuovo completo o completato è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 e non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30a, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale il veicolo è destinato.

Art. 30c Esame di veicoli nuovi: esame tecnico di parti o modifiche di veicoliPer i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera d numeri 1–4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e1 Per i veicoli non nuovi (art. 29 cpv. 5), la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un controllo di funzionamento nel caso in cui: b. sia disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo; c. sia disponibile un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC5);d. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al pertinente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale; oppuree. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

Art. 32 cpv. 11 Per i veicoli nuovi provvisti di un’approvazione del tipo, una scheda tecnica, un certificato di conformità UE in formato cartaceo o un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC6), l’autorità d’immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a persone che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte.

Art. 34b cpv. 11 Gli esami d’immatricolazione e i controlli periodici devono essere effettuati da esperti della circolazione. Fanno eccezione gli esami d’immatricolazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 e i collaudi in officina (art. 32).

Art. 36 cpv. 11 L’autorità di immatricolazione effettua controlli successivi dei gas di scarico in occasione dei controlli periodici ufficiali.

Art. 41 cpv. 55 Se per un veicolo trasformato non esiste una garanzia conformemente al capoverso 2, essa può essere fornita da chi ha effettuato la trasformazione se un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV attesta la sicurezza di funzionamento e della circolazione stradale.

Art. 44 cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 101 cpv. 2, 6bis e 72 I controlli periodici di tachigrafi e i controlli conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni e controlli del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione.6bis A conclusione dell’installazione e dopo ogni controllo periodico del tachigrafo analogico, l’officina deve redigere un rapporto di esame. Quest’ultimo deve contenere le informazioni relative a tachigrafo e adattatore riportate sulla targhetta di montaggio conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il chilometraggio del tachigrafo, lo schema di sigillatura e la firma della persona che ha installato o controllato il tachigrafo.7 L’officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti di controllo tecnico, le copie di rapporti di esame di cui al capoverso 6bis e i dischi di controllo devono essere conservati fino al controllo periodico successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti.

Art. 123a cpv. 11 Gli scuolabus sono minibus e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV7 attesta che, per la fascia di età interessata, offrono un livello di protezione equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento UNECE n. 44, in deroga all’articolo 3a paragrafo 1 nella versione della serie d’emendamento 03 o successive.

Art. 219 cpv. 3 lett. c3 La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:c. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 222e cpv. 11 La modifica dell’articolo 99 capoverso 1 relativa all’equipaggiamento con un dispositivo automatico di limitazione della velocità si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. I veicoli messi in circolazione a partire dal 1° ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e che sono conformi ai valori limite della direttiva n. 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva n. 2001/27/CE, devono essere modificati entro il controllo periodico al quale sono convocati a partire dal 1° gennaio 2006.

II

L’allegato 7 è modificato come segue:

N. 414414 Le prove concernenti il cronometraggio (tempi di risposta e di incremento) e le prove dei serbatoi devono essere apportate presentando rapporti di esame (misurazioni sul rispettivo dispositivo di frenatura ad aria compressa standard o sul veicolo).

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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