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AS 2025 674

Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)

Preambolo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS)

ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 22 Abrogato

Art. 10 cpv. 1bis1bis La formazione è offerta in funzione del gruppo di destinatari per diversi livelli di prestazione e fasce di età.

Art. 12Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella rispettiva disciplina sportiva.

Art. 15 cpv. 1bis1bis Le attività sportive G+S sono offerte in funzione del gruppo di destinatari per diversi livelli di prestazione e fasce di età.

Art. 27 cpv. 1 e 21 La formazione di monitore G+S avviene nell’ambito di corsi per monitori G+S della rispettiva disciplina sportiva.2 Abrogato

Art. 28 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese

Art. 43 cpv 11 Gli esperti G+S svolgono la formazione dei quadri nelle rispettive discipline sportive.

Art. 50 cpv. 2bis, frase introduttiva2bis Se Cantoni o federazioni sportive o associazioni giovanili svolgono su incarico dell’UFSPO corsi o moduli per la formazione e la formazione continua di esperti G+S, l’UFSPO stipula con essi un accordo in cui sono stabiliti:

Art. 66 cpv. 11 La formazione di monitore ESA può variare a seconda del gruppo di destinatari.

II

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2 Gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 1bis, 12, 15 capoverso 1bis, 27 capoverso 1, 28 capoverso 2 e 43 capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

3 L’articolo 26a della modifica del 30 marzo 20222 si applica a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2026.

29 ottobre 2025

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Martin Pfister

(art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)

Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi

A. Disposizioni per le discipline sportive G+S

  1. Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, football americano, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, streethockey, tchoukball e unihockey i gruppi non possono essere formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 24 partecipanti.

  2. Nelle discipline sportive aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, biathlon, BMX, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacesto, pallanuoto, pallapugno, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, pistola, rampichino, rock’n’roll, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, sport di campo/trekking, squash, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi e wushu/kung fu i gruppi non possono essere formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 16 partecipanti.

  3. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottaggio, equitazione, gara nautica, salto con gli sci, sci, sci escursionismo, snowboard, vela, volteggio e tavola a vela i gruppi non possono essere formati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti.

B. Disposizioni speciali per il gruppo di utenti 5

  1. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A numeri 1 e 2 i gruppi non possono essere formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti.

  2. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A numero 3 nonché per l’artistic swimming, la balestra, la carabina, la pallanuoto, la pistola, il nuoto, il nuoto di salvataggio, il tiro con l’arco, il triathlon e i tuffi si applicano le disposizioni di sicurezza delle singole discipline.

C. Disposizioni particolari per l’allenamento della condizione fisica e mentale

Nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale per ogni disciplina sportiva i gruppi non possono essere formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 24 partecipanti.

D. Numero insufficiente di monitori G+S

Se nelle attività di discipline sportive G+S non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, l’importo dei contributi si calcola sulla base della grandezza massima del gruppo che i monitori presenti impiegati sono autorizzati a dirigere.

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