AS 2025 681
Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (OLing)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 giugno 20101 sulle lingue è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 11 La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers2, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri: a. tedesco: 66,5–68,5 % b. francese: 22,5–24,5 % c. italiano: 7,5– 8,5 % d. romancio: 0,5– 1,0 %
Titolo prima dell’art. 24Sezione 5a:
Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana al di fuori delle regioni linguistiche d’origine
Art. 24 Salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia al di fuori delle regioni linguistiche d’origine (art. 22a LLing)1 Per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia al di fuori delle regioni linguistiche d’origine possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per progetti nei seguenti settori:a. apprendimento e consolidamento della lingua romancia, segnatamente attraverso l’insegnamento scolastico ed extrascolastico per bambini e giovani di lingua romancia oppure lo sviluppo di materiale didattico o per esercizi volto a consolidare le competenze linguistiche e culturali;b. agevolazione nell’uso della lingua romancia, segnatamente mettendo in relazione tra loro le persone di lingua romancia e sensibilizzandole alla propria lingua.2 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base alla qualità e all’efficacia dei progetti, nonché alla rilevanza per i destinatari. È data priorità ai progetti realizzati al di fuori del Cantone dei Grigioni.
Art. 25 Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana al di fuori delle regioni linguistiche d’origine (art. 22a LLing)1 Per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana al di fuori delle regioni linguistiche d’origine possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:a. progetti culturali e di sensibilizzazione nelle scuole per bambini e giovani che non conoscono la lingua italiana, volti ad aumentarne l’attrattiva come materia scolastica e a risvegliare l’interesse per la lingua e cultura italiana;b. progetti culturali di portata sovraregionale per bambini e giovani di lingua italiana che vivono al di fuori delle regioni linguistiche d’origine, volti a salvaguardare e rafforzare il legame con la lingua e cultura italiana.2 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base alla qualità e all’efficacia dei progetti, nonché alla rilevanza per i destinatari.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |