AS 2025 819
Ordinanza
sulla quota per i film europei e sugli investimenti
nel cinema svizzero
(OQIC)
(OQIC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 settembre 20231 sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero è modificata come segue:
Art. 10 Spese computabili per i film1 Sono computabili esclusivamente le spese di cui all’articolo 24c capoversi 1 e 2 lettere a–c LCin per film computabili.2 Qualora un’impresa soggetta all’obbligo d’investimento effettui pagamenti prima che possa essere confermata l’origine svizzera del film secondo l’articolo 8, su richiesta l’UFC verifica se tali pagamenti sono computabili come spese.3 L’UFC conferma la computabilità se i pagamenti:a. riguardano un film potenzialmente computabile;b. sono destinati alla stesura di una sceneggiatura o di una scaletta da parte di autori indipendenti domiciliati in Svizzera oppure allo sviluppo di progetti cinematografici da parte di registi indipendenti domiciliati in Svizzera; c. sono destinati ad autori, registi o imprese di produzione con domicilio o sede in Svizzera; ed. sono coerenti con gli importi normalmente pagati nel settore.
Art. 35 cpv. 22 Qualora il conto annuale, le rendicontazioni di cui all’articolo 20, i conteggi intermedi di cui all’articolo 30 o le rendicontazioni sulle spese per i film di origine svizzera non siano oggetto di verifica da parte di un revisore indipendente e abilitato secondo la legge del 16 dicembre 20052 sui revisori, l’UFC può far verificare sul posto i dati dell’impresa da una società di revisione indipendente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |