Per le merci provenienti dagli Stati Uniti si applicano i dazi all’importazione di cui all’allegato 1.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è autorizzato ad aggiornare l’allegato 1.
AS 2025 832
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane,
ordina:
Per le merci provenienti dagli Stati Uniti si applicano i dazi all’importazione di cui all’allegato 1.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è autorizzato ad aggiornare l’allegato 1.
Per l’importazione delle merci provenienti dagli Stati Uniti di cui all’allegato 2 si applicano i contingenti e dazi d’importazione ivi indicati.
Il DEFR è autorizzato ad aggiornare l’allegato 2.
I dazi all’importazione fissati negli allegati della presente ordinanza si applicano soltanto alle merci originarie degli Stati Uniti.
Il DEFR, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, definisce le regole d’origine applicabili.
Il DEFR ne determina l’entrata in vigore2.
12 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 1)
(art. 2)