AS 2025 856
Regolamento del Tribunale federale (RTF)
Preambolo
Il Tribunale federale
adotta il regolamento seguente:
I
Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 11 La Corte plenaria decide le nomine secondo l’articolo 3 capoversi 3–5 entro il 15 ottobre dell’anno in cui si svolge l’elezione.
Art. 26 cpv. 66 La composizione delle corti, inclusi i nomi dei giudici ordinari e dei giudici non di carriera, è pubblicata sul sito internet del Tribunale federale.
Art. 35 Prima Corte di diritto penale (art. 22 LTF)La prima Corte di diritto penale tratta i ricorsi contro le decisioni di merito su questioni penali e civili pronunciate in materia penale o una relativa domanda di revisione, nonché, nel campo del diritto penale, contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).
Art. 35a Seconda Corte di diritto penale (art. 22 LTF)La seconda Corte di diritto penale tratta i ricorsi che concernono:a. decisioni incidentali di procedura penale;b. decisioni finali di procedura penale (inclusi i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento);c. decisioni di esecuzione delle pene e delle misure;d. decisioni giudiziarie indipendenti successive, decisioni in materia di cauzione preventiva pronunciate in una procedura indipendente e decisioni indipendenti di confisca, nonché le relative domande di revisione.
Art. 66 cpv. 3Abrogato
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2026.
18 novembre 2025 | In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, François Chaix |