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AS 2026 131

Ordinanza sull’adeguamento dei tassi d’interesse secondo la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20201 sulle fideiussioni solidali COVID-19,

ordina:

I

La legge del 18 dicembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a e b1 Il tasso d’interesse ammonta: a. allo 0,0 per cento annuo, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 3 OFis-COVID-192;b. allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 20263.

20 marzo 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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