AS 2026 301
Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità
generata a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 6.1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificato secondo la versione qui annessa.
N. 4.1.1 lett. a, nonché d n. 3 e 44.1.1 I costi annui si compongono:a. dei costi del capitale risultanti dai costi d’investimento computabili da determinare secondo gli articoli 61 capoversi 1–3 e 62 capoverso 1 lettere b e c, e che sono calcolati per annualità per le parti dell’impianto con il periodo di utilizzazione standardizzato secondo l’allegato 2.2 numero 4 e un costo medio del capitale secondo l’allegato 3;d. dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico, nella misura seguente:3. per i nuovi impianti: i tributi e le prestazioni pagati secondo la concessione,4. per gli ampliamenti considerevoli: i tributi e le prestazioni supplementari dovuti all’ampliamento;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |