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AS 2026 311

Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 7 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 12 cpv. 1, art. 13 e art. 24 cpv. 4 lett. a)

Elenco degli Stati per i quali può essere rilasciata un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Bulgaria

Canada

Cechia

Cipro

Corea del Sud

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda

Islanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Turchia

Ucraina

Ungheria

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