AS 2026 311
Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 7 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(art. 12 cpv. 1, art. 13 e art. 24 cpv. 4 lett. a)
Elenco degli Stati per i quali può essere rilasciata un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bulgaria
Canada
Cechia
Cipro
Corea del Sud
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Turchia
Ucraina
Ungheria