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130.110

Ordinanza sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni

(OCCit)

del 12.12.2017 (stato 01.01.2018)

Preambolo

emanata dal Governo il 12 dicembre 2017

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. In generale

Art. 1 Competenza 1. Governo

Il Governo è competente per:

  1. la concessione o il rifiuto della cittadinanza cantonale, se i termini di domicilio cantonali non sono soddisfatti (art.16 cpv. 2 LCCit[2]);
  2. la concessione della cittadinanza onoraria cantonale (art. 18 LCCit).

Art. 2 2. Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

Il Dipartimento è competente per:

  1. la concessione o il rifiuto della cittadinanza cantonale nel quadro di naturalizzazioni ordinarie e privilegiate (art. 11 cpv. 1, art. 12 cpv. 3 e art. 19 cpv. 3 LCCit);
  2. l'annullamento di naturalizzazioni ordinarie di stranieri (art. 36 cpv. 3 LCit[3]);
  3. ricorsi ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LCit.

Art. 3 3. Ufficio della migrazione e del diritto civile

L'Ufficio è competente per tutti i compiti e per tutte le disposizioni per quanto la legge e l'ordinanza non prevedano altre autorità, in particolare per:

  1. la determinazione dell'attinenza comunale in caso di naturalizzazioni agevolate (art. 22 cpv. 2 LCit);
  2. il consenso alla revoca della cittadinanza svizzera (art. 42 LCit);
  3. l'accertamento della cittadinanza svizzera (art. 43 LCit);
  4. lo svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera (art. 19 LCCit e art. 37 cpv. 2 LCit);
  5. la presa di posizione nei confronti dell'autorità federale in caso di naturalizzazioni agevolate e di reintegrazioni (art. 25 e 29 LCit);
  6. l'accettazione e l'evasione di incarichi d'inchiesta dell'autorità federale (art. 34 LCit);
  7. l'evasione delle domande su incarico dell'autorità federale;
  8. la richiesta dell'autorizzazione federale di naturalizzazione in caso di naturalizzazioni ordinarie di stranieri (art. 13 cpv. 2 LCit);
  9. l'emanazione di decisioni di stralcio e di decisioni di non entrata in materia.

Art. 4 Commissione speciale a livello comunale

Qualora il comune patriziale affidi dei compiti a una commissione speciale, quest'ultima deve contare almeno tre membri.

La commissione speciale può essere composta da rappresentanti del comune patriziale e del comune politico.

2. Condizioni di naturalizzazione

2.1. Stranieri

Art. 5 Requisiti del domicilio in caso di inclusione di figli minorenni

I figli minorenni che hanno compiuto dieci anni vengono inclusi nella naturalizzazione dei genitori richiedenti o del genitore richiedente che detiene l'autorità parentale soltanto se essi hanno vissuto effettivamente da almeno due anni nel comune di naturalizzazione.

I figli minorenni che temporaneamente non si trovano nel comune per motivi di formazione, possono essere inclusi nella naturalizzazione su richiesta dei genitori richiedenti o del genitore richiedente che detiene l'autorità parentale.

Art. 6 Familiarità con le situazioni cantonali e comunali

Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita cantonali e comunali segnatamente se:

  1. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale;
  2. partecipa alla vita sociale e culturale della società locale; e
  3. intrattiene rapporti con cittadini svizzeri.

Art. 7 Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici 1. Principio

Il richiedente non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici nella misura richiesta se:

  1. non rispetta in modo grave o ripetuto disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
  2. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure
  3. è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un reato contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.

Art. 8 2. Fedina penale a) Iscrizioni in VOSTRA

Il richiedente non soddisfa i presupposti per l'integrazione se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste un'iscrizione visibile per l'Ufficio dal contenuto seguente:

  1. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
  2. una misura stazionaria in età adulta oppure un collocamento in un istituto chiuso in età adolescenziale;
  3. un'interdizione di esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un'espulsione;
  4. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
  5. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.

Per tutte le altre iscrizioni visibili in VOSTRA, l'Ufficio decide in base all'entità della sanzione se il richiedente nonostante ciò può essere considerato integrato con successo. Ciò presuppone imperativamente che la sanzione ordinata sia stata eseguita o il periodo di prova sia scaduto.

In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Art. 9 b) Condanne per un crimine o un delitto pronunciate dalla Procura dei minorenni

La condanna a una multa, a un ammonimento o a una prestazione personale pronunciata dalla Procura dei minorenni per un crimine o un delitto esclude un'integrazione di successo nei primi tre anni dopo la decisione di prima istanza.

Condanne ad altre pene possono essere tenute in considerazione in modo adeguato dal comune patriziale nel quadro della propria verifica dell'integrazione.

Art. 10 c) Pene inflitte per contravvenzioni

Diverse pene inflitte per contravvenzioni negli ultimi cinque anni possono di per sé essere di ostacolo a un'integrazione di successo.

L'Ufficio decide a riguardo in base alla gravità e alla frequenza delle pene.

Art. 11 d) Procedimenti penali pendenti

In caso di procedimenti penali pendenti contro un richiedente, la procedura di naturalizzazione viene sospesa fino alla conclusione passata in giudicato del procedimento penale da parte della giustizia penale.

Art. 12 Rispetto dei valori della Costituzione federale

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

  1. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
  2. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
  3. l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell'obbligo.

Art. 13 Dimostrazione delle competenze linguistiche

Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua cantonale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente:

  1. parla e scrive una lingua cantonale in quanto lingua madre;
  2. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua cantonale;
  3. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua cantonale; oppure
  4. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico e accettato dalla Segreteria di Stato della migrazione.

Art. 14 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

Partecipa alla vita economica il richiedente che attualmente e in un futuro prossimo è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di adempiere le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o al momento della naturalizzazione sta seguendo una formazione e una formazione continua in pianta stabile.

Un'attuale dipendenza dall'assistenza pubblica esclude l'adempimento del criterio di integrazione. Nel caso di persone minorenni che presentano una domanda di naturalizzazione indipendente, finché esse non hanno compiuto i 16 anni è determinante la dipendenza dall'assistenza pubblica dei genitori o del genitore presso i quali o il quale vivono.

Art. 15 Situazione finanziaria ordinata

Il richiedente non si trova in una situazione finanziaria ordinata in particolare se:

  1. rispetto alla capacità economica vi è un indebitamento eccessivo;
  2. gli estratti del registro delle esecuzioni degli ultimi cinque anni documentano una o più esecuzioni aperte o attestati di carenza di beni;
  3. gli estratti del registro delle esecuzioni degli ultimi cinque anni documentano diverse esecuzioni saldate che al contempo sono da considerare un'infrazione all'ordinamento giuridico (art. 7 cpv. 1 lett. a e b); oppure
  4. sussistono arretrati d'imposta e negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda sono state avviate una o più esecuzioni a seguito di imposte tassate.

Fatta salva un'evidente irrecuperabilità, esecuzioni aperte contro le quali è stata sollevata opposizione non sono da tenere in considerazione se entro un anno dalla presentazione dell'opposizione il creditore non ha intrapreso sforzi volti a eliminare l'opposizione.

Nel caso di persone minorenni che presentano una domanda di naturalizzazione indipendente, finché esse non hanno compiuto i 16 anni è determinante la situazione finanziaria dei genitori o del genitore presso i quali o il quale vivono.

Art. 16 Rimborso di prestazioni assistenziali

Persone che durante il matrimonio o l'unione domestica registrata hanno percepito in comune prestazioni assistenziali sono responsabili solidalmente per il rimborso ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera c LCCit.

Art. 17 Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia

Il richiedente incoraggia l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera e LCCit se li sostiene:

  1. nell'acquisizione di competenze linguistiche in una lingua cantonale;
  2. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di una formazione;
  3. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni o nel comune di domicilio; oppure
  4. in altre attività propizie all'integrazione nel Cantone o nel comune di domicilio.

2.2. CITTADINI SVIZZERI

Art. 18 Fedina penale

Se l'estratto per privati del casellario giudiziale svizzero contiene un'unica iscrizione, la fedina penale può comunque essere considerata non gravemente compromessa se:

  1. la condanna è stata pronunciata per un'infrazione stradale o per un altro reato commesso per negligenza; e
  2. con la condanna non è stata pronunciata una pena che ecceda una pena privativa della libertà di tre settimane, una pena pecuniaria di 21 aliquote giornaliere o lavori di pubblica utilità di 84 ore.

Anche in caso di un eventuale inasprimento dei presupposti da parte del comune patriziale, la valutazione della fedina penale di cittadini grigionesi non avviene in base al sistema d'informazione relativo al casellario giudiziale VOSTRA.

Per i cinque anni successivi alla condanna di prima istanza, le condanne pronunciate dalla Procura dei minorenni vengono prese in considerazione in sede di valutazione della fedina penale.

Art. 19 Rispetto degli impegni finanziari

Il richiedente rispetta gli impegni finanziari se dagli estratti del registro delle esecuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda non risultano esecuzioni aperte o attestati di carenza di beni.

Fatta salva un'evidente irrecuperabilità, esecuzioni aperte contro le quali è stata sollevata opposizione non sono da tenere in considerazione se il creditore entro un anno dalla presentazione dell'opposizione non ha intrapreso sforzi per evadere l'opposizione.

Arretrati d'imposta escludono la conferma di una situazione finanziaria ordinata finché non esistano accordi di pagamento rateale che vengono rispettati.

2.3. ECCEZIONI

Art. 20 Deroga a condizioni di naturalizzazione materiali

Nella valutazione delle singole condizioni di naturalizzazione materiali, l'autorità competente considera debitamente le capacità e le circostanze personali del richiedente.

È possibile derogare a queste condizioni se il richiedente non le soddisfa o le soddisfa solo con grande difficoltà a causa di:

  1. una disabilità fisica, mentale o psichica;
  2. una malattia grave o cronica;
  3. grandi difficoltà a leggere, imparare o scrivere;
  4. una dipendenza dall'assistenza sociale dovuta a una prima formazione formale conseguita in Svizzera, sempreché la dipendenza dall'assistenza pubblica non sia stata indotta da un comportamento personale e il richiedente abbia almeno compiuto i 16 anni;
  5. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché è un lavoratore povero o assolve compiti di assistenza, se queste circostanze rendono impossibile la naturalizzazione per un periodo inadeguatamente lungo e vi è associato un rigore particolare.

3. Procedura di naturalizzazione

Art. 21 Presentazione della domanda 1. Allegati

Gli atti, i certificati e le attestazioni necessari devono essere allegati alla domanda di naturalizzazione nella forma richiesta secondo il modulo ufficiale.

Di regola, gli allegati alla domanda non devono essere più vecchi di due mesi.

Art. 22 2. Stranieri

Per la domanda di naturalizzazione, i cittadini stranieri devono utilizzare il modulo ufficiale e inoltrarlo all'Ufficio unitamente alla seguente documentazione:

  1. permesso di domicilio;
  2. certificati di domicilio per i termini prescritti dalla legge (incluso il periodo di dieci anni richiesto dalla Confederazione);
  3. attestato relativo alla nazionalità;
  4. certificato di stato civile relativo ai dati dello stato civile registrati;
  5. dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il motivo di adempimento ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d;
  6. curriculum vitae o autodichiarazione relativa all'ordinamento giuridico e ai debiti;
  7. attestato di lavoro o, in caso di attività lucrativa indipendente, conti annuali degli ultimi due anni;
  8. estratti dei registri delle esecuzioni dei comuni di domicilio degli ultimi cinque anni;
  9. attestazione relativa ai fattori fiscali attuali e al pagamento delle imposte tassate;
  10. informazioni ufficiali relative a eventuali prestazioni sociali percepite dai comuni di domicilio degli ultimi dieci anni;
  11. prova della titolarità dell'autorità parentale, qualora essa non venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.

Art. 23 3. Cittadini svizzeri a) Senza cittadinanza cantonale

Per la domanda di naturalizzazione, i cittadini svizzeri non ancora in possesso della cittadinanza grigionese devono utilizzare il modulo ufficiale e inoltrarlo al comune patriziale unitamente alla seguente documentazione:

  1. certificati di domicilio per i termini prescritti dalla legge;
  2. certificato di stato civile relativo ai dati dello stato civile registrati;
  3. estratto per privati del casellario giudiziale svizzero;
  4. curriculum vitae;
  5. estratti dei registri delle esecuzioni dei comuni di domicilio degli ultimi cinque anni;
  6. attestazione da parte delle autorità fiscali relativa al pagamento delle imposte tassate;
  7. prova della titolarità dell'autorità parentale, qualora essa non venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.

Se il comune patriziale inasprisce le condizioni di naturalizzazione per le naturalizzazioni ordinarie, esso definisce la documentazione supplementare da allegare o da inoltrare a posteriori.

Nel caso di naturalizzazioni privilegiate deve essere allegata in aggiunta la documentazione attestante la relativa fattispecie.

Art. 24 b) Con cittadinanza cantonale

I cittadini svizzeri che sono già in possesso della cittadinanza cantonale devono presentare la domanda nella forma prescritta dal comune patriziale.

Per il resto di applica l'articolo 23.

Art. 25 Evasione della domanda 1. Stranieri a) Entrata in materia

L'Ufficio entra nel merito della domanda se:

  1. i termini di domicilio vengono comprovati con certificati di domicilio;
  2. la fedina penale soddisfa i requisiti; e
  3. l'integrazione linguistica può essere confermata.

Qualora l'integrazione linguistica debba essere negata, l'Ufficio decide in merito a una deroga a questo criterio di integrazione.

Art. 26 b) Indagini svolte dal comune patriziale

L'organo competente del comune patriziale verifica i requisiti effettivi del domicilio e le condizioni di naturalizzazione materiali non ancora valutate dall'Ufficio. Le informazioni acquisite vengono riportate in un rapporto d'indagine ufficiale.

Nel quadro delle indagini è imperativo lo svolgimento di un colloquio di naturalizzazione con il richiedente che andrà messo a verbale. In casi motivati, l'Ufficio può esonerare il comune patriziale da questo obbligo.

Il comune patriziale è libero di verificare le competenze di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a nel quadro di un test scritto. In casi motivati, il comune patriziale garantisce che il richiedente:

  1. abbia modo di prepararsi al test orale o scritto grazie ad ausili o corsi idonei; e
  2. possa superare un esame grazie alle competenze linguistiche orali ed eventualmente scritte richieste per la naturalizzazione.

Art. 27 c) Rifiuto dell'assicurazione dell'attinenza comunale

Se l'organo del comune patriziale incaricato delle indagini giunge alla conclusione che le condizioni di naturalizzazione non sono soddisfatte, esso comunica tale constatazione al richiedente indicando le ragioni e ne informa l'Ufficio.

Se il richiedente non ritira la domanda, la decisione relativa al rifiuto dell'assicurazione spetta all'organo del comune patriziale competente in materia.

Il comune patriziale comunica all'Ufficio, dietro restituzione degli atti, decisioni di stralcio passate in giudicato a seguito di un ritiro della domanda o di un cambiamento di domicilio.

Art. 28 d) Ulteriori indagini e richiesta dell'autorizzazione federale

Dopo che il comune patriziale ha trasmesso l'assicurazione dell'attinenza comunale unitamente agli atti, l'Ufficio procede se necessario ad accertamenti supplementari, richiede l'autorizzazione di naturalizzazione della Confederazione e prepara la decisione a destinazione del Governo o del Dipartimento.

L'assicurazione da parte del comune patriziale decade se in seguito alla stessa la procedura viene stralciata o la cittadinanza cantonale viene rifiutata.

Art. 29 2. Cittadini svizzeri

Il comune patriziale verifica le condizioni di naturalizzazione; in tale contesto può rinunciare a un colloquio di naturalizzazione con il richiedente.

Nel caso di persone che non sono ancora in possesso della cittadinanza cantonale, il comune patriziale trasmette la domanda all'Ufficio unitamente agli atti. Se necessario, quest'ultimo procede a ulteriori accertamenti e prepara la decisione a destinazione del Governo o del Dipartimento.

Per il resto fanno stato per analogia l'articolo 27 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 28.

Art. 30 Principi generali 1. Obbligo di collaborazione e di notifica

I richiedenti sono tenuti a collaborare all'accertamento della fattispecie determinante per la procedura. In tale contesto sono tenuti in particolare a fornire informazioni esaustive e corrette.

Essi devono notificare all'Ufficio o al comune patriziale senza indugio cambiamenti intervenuti successivamente se questi:

  1. concernono il loro stato civile e di famiglia, il nome e il domicilio; oppure
  2. possono avere ripercussioni sull'esito della domanda (ad esempio cambio o perdita del posto di lavoro, peggioramento della situazione finanziaria, esistenza di sanzioni penali all'estero).

Art. 31 2. Protezione della sfera privata

Le autorità cantonali e comunali, nonché gli aventi diritto di voto dell'assemblea patriziale devono rispettare la sfera privata del richiedente.

Agli aventi diritto di voto possono essere comunicati i seguenti dati del richiedente e delle persone incluse nella domanda di naturalizzazione:

  1. nome e cognome nonché data e luogo di nascita;
  2. nazionalità;
  3. indirizzo;
  4. durata del domicilio in Svizzera, nel Cantone e nel comune;
  5. curriculum vitae e stato di famiglia;
  6. accertamento e motivazione dell'idoneità o della mancata idoneità.

Dati personali particolarmente degni di protezione nonché informazioni dettagliate sulla situazione di vita non possono essere comunicati agli aventi diritto di voto dell'assemblea patriziale.

Art. 32 3. Obbligo ufficiale di comunicazione

L'Ufficio comunica le naturalizzazioni, le naturalizzazioni agevolate, le reintegrazioni, le dichiarazioni di annullamento di naturalizzazioni, gli svincoli dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera nonché le decisioni di stralcio alle autorità e agli uffici che per l'adempimento dei loro compiti dipendono da questa comunicazione.

Il comune patriziale comunica all'Ufficio dello stato civile competente la concessione dell'attinenza comunale passata in giudicato di persone che sono già in possesso della cittadinanza cantonale.

Art. 33 4. Conservazione degli atti

Il comune patriziale la cui attinenza è stata acquistata conserva gli atti di naturalizzazione di cittadini svizzeri e l'Ufficio conserva gli atti di naturalizzazione di stranieri.

Gli atti di naturalizzazione devono essere conservati per almeno 30 anni.

Gli atti originali possono essere distrutti dopo dieci anni, se prima sono stati salvati mediante microfilm o su un supporto dati elettronico.

4. Svincolo dalla cittadinanza

Art. 34 Domanda

La domanda di svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera deve essere presentata all'Ufficio unitamente alla seguente documentazione:

  1. documenti dello stato civile:
  1. nubili/celibi senza discendenti: certificato di stato civile;
  2. coniugati, vedovi, divorziati, nonché nubili/celibi con discendenti: certificato relativo allo stato di famiglia registrato o certificato di famiglia;
  3. persone che vivono in unione domestica registrata: certificato di unione domestica;
  1. prova della titolarità dell'autorità parentale, qualora essa non venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
  2. attestazione del possesso o dell'assicurazione dell'attinenza di un altro comune, della cittadinanza di un altro Cantone o di un altro Stato.

Per uno svincolo dalla cittadinanza svizzera è inoltre necessario un certificato di domicilio straniero.

Di regola, i documenti non devono essere più vecchi di due mesi.

Art. 35 Conseguenze giuridiche

Lo svincolo dalla cittadinanza cantonale ha come conseguenza la perdita delle attinenze comunali grigionesi.

Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera ha come conseguenza la perdita della cittadinanza cantonale e delle attinenze comunali grigionesi.

La perdita della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale grigionese diviene efficace con il recapito dell'atto di svincolo.

Art. 36 Conservazione degli atti

L'Ufficio conserva gli atti di svincolo per 30 anni.

Gli atti originali possono essere distrutti dopo dieci anni, se prima sono stati salvati mediante microfilm o su un supporto dati elettronico.

5. Emolumenti

Art. 37 Procedura di naturalizzazione di stranieri

Per decisioni in procedure di naturalizzazione di stranieri il Cantone riscuote, a seconda dell'onere di lavoro, i seguenti emolumenti:

  1. persona singola adulta: da fr. 100.– a fr. 1300.–
  2. coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata: da fr. 150.– a fr. 1600.–
  3. coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata con figli: da fr. 150.– a fr. 1800.–
  4. genitore con figli: da fr. 100.– a fr. 1500.–
  5. persona singola minorenne: da fr. 100.– a fr. 1100.–

Art. 38 Procedura di naturalizzazione di cittadini svizzeri

Per decisioni in procedure di naturalizzazione di cittadini svizzeri il Cantone riscuote, a seconda dell'onere di lavoro, i seguenti emolumenti:

  1. persona singola adulta: da fr. 100.– a fr. 400.–
  2. coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata: da fr. 150.– a fr. 600.–
  3. coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata con figli: da fr. 150.– a fr. 700.–
  4. genitore con figli: da fr. 100.– a fr. 500.–
  5. persona singola minorenne: da fr. 100.– a fr. 300.–

Art. 39 Svincolo dalla cittadinanza

Per la decisione sullo svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera, il Cantone riscuote, a seconda dell'onere di lavoro, un emolumento da 100 franchi fino a 500 franchi.

Art. 40 Supplemento sugli emolumenti

L'importo dell'emolumento può essere aumentato fino a essere raddoppiato se l'evasione della domanda richiede un onere di lavoro superiore alla media.

Art. 41 Altre prestazioni

Le prestazioni non previste nella tariffa degli emolumenti di autorità cantonali devono per analogia essere indennizzate secondo l'onere di tempo. L'onere viene fatturato con 100 franchi all'ora.

Art. 42 Scadenza

L'emolumento diventa esigibile:

  1. con la comunicazione al debitore dell'emolumento;
  2. in caso di contestazione con il passaggio in giudicato della decisione su ricorso.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione.

Art. 43 Prescrizione

Il diritto all'emolumento si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'emolumento.

La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

Egress

2017-046

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.12.2017 01.01.2018 atto normativo prima versione 2017-046

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.12.2017 01.01.2018 prima versione 2017-046