Lexipedia

150.300

Ordinanza sull'elezione dei consiglieri nazionali

del 18.12.1978 (stato 01.01.2015)

Preambolo

emanata dal Governo il 18 dicembre 1978[1]

ai sensi dell'articolo 8 cpv. 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni[2]

1. Organi

Art. 1 * Ufficio elettorale del Cantone a) Cancelleria dello Stato

La Cancelleria dello Stato è ufficio elettorale del Cantone ai sensi dell'articolo 7a dell'ordinanza del Consiglio Federale sui diritti politici.[3]

Art. 2 * b) Compiti

L'organizzazione e la sorveglianza delle elezioni dei consiglieri nazionali è di competenza della Cancelleria dello Stato.

In ispecie essa cura le necessarie comunicazioni nel Foglio Ufficiale Cantonale e all'indirizzo della Cancelleria federale, riceve le proposte di candidatura e le stabilisce definitivamente ai sensi degli articoli 21 sgg. della legge federale sui diritti politici[4], istruisce i comuni, spedisce loro tutti i documenti elettorali, organizza la comunicazione dei risultati dell'elezione, controlla i risultati comunali e compila quello cantonale. *

La Cancelleria dello Stato allestisce istruzioni per i comuni corredandole degli esempi più importanti.

Art. 3 c) Aiuti

Per questi compiti il cancelliere ha anzitutto a disposizione il personale della Cancelleria dello Stato.

Egli è autorizzato a valersi dell'aiuto di dipendenti delle sezioni dell'Amministrazione cantonale per i lavori di controllo e per la compilazione del risultato cantonale. Può incaricare la Polizia cantonale di raccogliere gli atti elettorali comunali nella domenica d'elezione.

Il Governo fissa l'indennità o il compenso per il lavoro straordinario fatto dal personale della Cancelleria dello Stato e dagli aiuti causa l'elezione dei consiglieri nazionali.

Art. 4 Ufficio elettorale comunale a) Composizione

Ogni sovrastanza comunale designa tempestivamente prima di ogni elezione del Consiglio nazionale un ufficio elettorale il cui numero di membri corrisponde alla grandezza del comune e assicura un lavoro di scrutinio o di controllo preciso e rapido.

Art. 5 b) Direzione

La sovrastanza comunale o l'ufficio elettorale comunale nomina un presidente, un vicepresidente e un attuario.

Costoro formano la presidenza dell'ufficio elettorale comunale. La presidenza dirige i lavori di conteggio e di controllo, prende le decisioni necessarie ed è responsabile della comunicazione tempestiva dei risultati comunali e della consegna ineccepibile degli atti comunali.

Il presidente e l'attuario firmano i moduli e i processi verbali.

Art. 6 c) Sovrastanza comunale come ufficio elettorale

La sovrastanza comunale o il consiglio comunale possono designarsi ufficio elettorale. Si applica per analogia l'articolo 5.

2. Proposte di candidatura

Art. 7 Termini

Le proposte di candidatura devono essere depositate presso la Cancelleria dello Stato al più presto 153 giorni (ventiduesimo lunedì) e al più tardi il 76° giorno (undicesimo lunedì) precedente la data d'elezione. *

Dopo il 69° giorno (decimo lunedì) precedente la data d'elezione[5] le proposte di candidatura non possono più essere mutate. *

Le dichiarazioni circa congiunzioni e sottocongiunzioni di liste vanno consegnate per iscritto alla Cancelleria dello Stato entro il 69° giorno (decimo lunedì) precedente la data d'elezione[6]*

Art. 8 Esame, numerazione e pubblicazione

La Cancelleria dello Stato esamina le proposte di candidatura ai sensi degli articoli 21 sgg. della legge federale sui diritti politici ) prima di trasmetterle al Governo.

Essa pubblica il più presto possibile nel Foglio Ufficiale Cantonale le liste definitive con la loro designazione e il loro numero progressivo (in cifra araba) menzionando eventuali congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.

Per l'assegnazione del numero progressivo alle liste fa stato la data di ricezione delle proposte di candidatura. *

In caso di più proposte di candidatura ricevute lo stesso giorno, la numerazione viene determinata tramite estrazione a sorte. L'estrazione compete alla Cancelleria dello Stato. I rappresentanti delle proposte di candidatura possono assistere all'estrazione. *

… *

3. Schede

Art. 9 Genere delle schede ufficiali

Sono da considerare schede solo le schede ufficiali edite dalla Cancelleria dello Stato sotto forma di schede con designazione di lista per tutte le liste o di schede senza nomi prestampati. Le schede non ufficiali sono nulle.

Per la timbratura delle schede viene applicato per analogia l'articolo 10 dell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)[7]*

Art. 10 Spedizione

La Cancelleria dello Stato invia un numero sufficiente di schede ai comuni almeno sei settimane prima della data d'elezione. *

La sovrastanza comunale invia ad ogni avente diritto di voto una serie di schede con liste e una scheda senza nomi prestampati al più presto quattro e al più tardi tre settimane prima della data d'elezione. *

Il non aver ricevuto le schede costituisce un motivo di ricorso solo per chi ha preteso inutilmente la consegna di schede a tempo, cioè prima della chiusura delle urne.

Nei giorni d'elezione i locali elettorali devono mettere a disposizione dei votanti un numero adeguato di schede ufficiali.

Art. 11 Compilazione della scheda

Le schede senza nomi prestampati devono essere compilate a mano. Cancellazioni, modifiche o complementi su schede ufficiali stampate con designazione di lista sono ammissibili, ma possono essere effettuati solo a mano.

Modifiche, cancellazioni o complementi eseguiti con la macchina da scrivere, con timbri e simili rendono nulla la scheda.

Parimenti sono nulle le schede sulle quali figura la firma dell'elettore oppure contengono, sulla parte davanti o dietro, altri segni di riconoscimento, aventi lo scopo di violare il segreto elettorale.

4. Espressione del voto

Art. 12 Diritto applicabile

L'elezione è segreta. Non è ammesso il voto per procura.

Per quanto concerne la carta di legittimazione, il luogo, l'orario e il controllo dell'elezione, la votazione per corrispondenza, quella nei giorni precedenti la domenica, la votazione da parte di invalidi, di persone in servizio militare o di protezione civile e di Svizzeri all'estero fanno stato le relative norme federali, cantonali e comunali.

5. Accertamento dei risultati comunali

Art. 13 Norme determinanti

Per l'accertamento dei risultati comunali fanno stato gli articoli 35-38 della legge federale sui diritti politici[8] e le istruzioni della Cancelleria federale e della Cancelleria dello Stato.

Art. 14 Radiazioni o modifiche ufficiali

Le radiazioni o le modifiche fatte causa nullità durante i lavori di conteggio e di controllo vanno presentate per l'esame alla presidenza dell'ufficio elettorale. Tali radiazioni e modifiche si fanno in rosso sulla scheda aggiungendo le lettere UE (ufficio elettorale) e indicando il nome degli scrutinatori responsabili.

Art. 15 * Comunicazione *

I risultati dell'elezione devono essere comunicati alla Cancelleria dello Stato secondo speciali istruzioni il giorno dell'elezione entro e non oltre le ore 19.00.

Art. 16 Consegna del materiale elettorale

Terminati il conteggio e il controllo dei voti e dopo la comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato, i moduli stampati dal computer compilati e firmati (1-3), il processo verbale firmato (modulo stampato dal computer 4) e le schede di voto giusta le speciali istruzioni della Cancelleria dello Stato devono essere consegnati a quest'ultima oppure tenuti pronti per il servizio di presa. *

Conformemente all'istruzione della Cancelleria dello Stato le schede devono dapprima essere smistate esattamente, messe in buste su cui va indicato il contenuto, sigillate e impacchettate.

6. Accertamento e pubblicazione del risultato elettorale cantonale

Art. 17 * Accertamento e compilazione

Per l'accertamento e la compilazione del risultato cantonale da parte della Cancelleria dello Stato fanno stato gli articoli 34-43 della legge federale sui diritti politici[9] e gli articoli 7-13 dell'ordinanza del Consiglio Federale sui diritti politici.[10]

Art. 18 Sorteggio

Un eventuale sorteggio ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge federale sui diritti politici[11] è effettuato dal presidente di Governo in una seduta del Governo.

Art. 19 Pubblicazione e trasmissione

Per la pubblicazione del risultato elettorale cantonale e la trasmissione dei relativi processi verbali al Consiglio Federale da parte della Cancelleria dello Stato fanno stato l'articolo 52 della legge federale sui diritti politici[12] e gli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Consiglio Federale sui diritti politici.[13]

La pubblicazione nel Foglio Ufficiale Cantonale deve menzionare la possibilità di ricorso ai sensi dell'articolo 77 della legge federale sui diritti politici.[14]

7. Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 1979. È abrogata contemporaneamente l'ordinanza governativa del 12 settembre1919.[15]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
18.12.1978 01.01.1979 atto normativo prima versione -
18.05.1987 03.07.1987 Art. 15 revisione totale -
18.10.1994 15.11.1994 Art. 2 revisione totale -
20.02.2007 01.04.2007 Art. 1 revisione totale -
20.02.2007 01.04.2007 Art. 2 cpv. 2 modifica -
20.02.2007 01.04.2007 Art. 9 cpv. 2 modifica -
20.02.2007 01.04.2007 Art. 15 modifica titolo -
20.02.2007 01.04.2007 Art. 16 cpv. 1 modifica -
20.02.2007 01.04.2007 Art. 17 revisione totale -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 7 cpv. 1 modifica -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 3 modifica -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 4 modifica -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 5 introduzione -
08.12.2014 01.01.2015 Art. 7 cpv. 1 modifica 2014-041
08.12.2014 01.01.2015 Art. 7 cpv. 2 modifica 2014-041
08.12.2014 01.01.2015 Art. 7 cpv. 3 modifica 2014-041
08.12.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 5 abrogazione 2014-041
08.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 1 modifica 2014-041
08.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2 modifica 2014-041

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 18.12.1978 01.01.1979 prima versione -
Art. 1 20.02.2007 01.04.2007 revisione totale -
Art. 2 18.10.1994 15.11.1994 revisione totale -
Art. 2 cpv. 2 20.02.2007 01.04.2007 modifica -
Art. 7 cpv. 1 21.12.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 7 cpv. 1 08.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-041
Art. 7 cpv. 2 08.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-041
Art. 7 cpv. 3 08.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-041
Art. 8 cpv. 3 21.12.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 8 cpv. 4 21.12.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 8 cpv. 5 21.12.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 8 cpv. 5 08.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-041
Art. 9 cpv. 2 20.02.2007 01.04.2007 modifica -
Art. 10 cpv. 1 08.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-041
Art. 10 cpv. 2 08.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-041
Art. 15 18.05.1987 03.07.1987 revisione totale -
Art. 15 20.02.2007 01.04.2007 modifica titolo -
Art. 16 cpv. 1 20.02.2007 01.04.2007 modifica -
Art. 17 20.02.2007 01.04.2007 revisione totale -