Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante il subentro, esso viene occupato ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) secondo l'ordine in cui hanno firmato.
Se questa persona soddisfa i requisiti di eleggibilità, il Governo la proclama eletta. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
Se non è possibile procedere al completamento ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura, il Governo dispone un'elezione popolare nel circondario elettorale in questione.
Si rinuncia a un'elezione popolare se una carica diviene vacante meno di dodici mesi prima delle prossime elezioni ordinarie del Gran Consiglio. In tal caso la partecipazione alle sedute da parte di un subentrante si conforma alle regole relative alla supplenza temporanea di cui all'articolo 33.
Se nel quadro di un'elezione popolare devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni relative al sistema proporzionale, altrimenti quelle relative al sistema maggioritario.
Se in un circondario elettorale si applica il sistema proporzionale, valgono le seguenti particolarità:
- tutte le liste sono considerate anche come gruppi di liste;
- una lista prende parte alla ripartizione dei seggi solo se ottiene almeno il 3 per cento di tutti i voti di partito;
- una sottoripartizione viene meno perché ogni gruppo di liste contiene una sola lista.