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150.400

Legge sull'elezione del Gran Consiglio

(LEGC)

del 16.02.2021 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 27 nonché l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 24 novembre 2020[3],

decide:

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione

La legge disciplina in particolare:

  1. la suddivisione del Cantone in circondari elettorali e l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali nell'allegato;
  2. la procedura di ripartizione dei seggi in Gran Consiglio tra i circondari elettorali;
  3. la procedura di elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale;
  4. la supplenza in Gran Consiglio.

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, per lo svolgimento delle elezioni fa stato per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni[4] e per questioni riguardanti il sistema elettorale proporzionale fanno stato per analogia le disposizioni della legge federale sui diritti politici[5].

Art. 2 Suddivisione in circondari elettorali

Per l'elezione del Gran Consiglio il Cantone dei Grigioni è suddiviso nei circondari elettorali secondo l'allegato.

L'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali è disciplinata nell'allegato.

L'appartenenza al circondario elettorale di comuni in fase di aggregazione deve essere disciplinata nell'accordo di aggregazione. Se a questa regolamentazione si oppongono motivi gravi oppure i comuni non riescono a trovare un'intesa, decide il Governo in via definitiva. Se ne è interessata più di una regione, esse vanno previamente sentite.

Art. 3 Base per la ripartizione dei seggi

Per la ripartizione dei seggi in Gran Consiglio tra i circondari elettorali è determinante la popolazione svizzera residente permanente dei circondari elettorali in base alla statistica federale della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), la quale viene pubblicata ogni volta nell'anno che precede le elezioni.

Art. 4 Metodo di ripartizione

I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circondari elettorali nel modo seguente:

  1. Ripartizione preliminare:
  1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120. Il quoziente arrotondato al numero intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circondario elettorale la cui popolazione è inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
  2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circondari elettorali è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati. Il quoziente arrotondato al numero intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circondario elettorale la cui popolazione è inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
  3. L'operazione di cui al numero 2 viene ripetuta fino a quando viene trovato un quoziente di ripartizione raggiunto da tutti i circondari elettorali rimanenti.
  1. Ripartizione principale: ogni circondario elettorale rimanente ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.
  2. Ripartizione completiva: i seggi rimanenti sono ripartiti tra i circondari elettorali che ottengono i resti maggiori. Se più circondari elettorali ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

Art. 5 Pubblicazione

L'anno prima delle elezioni il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggere in ogni circondario elettorale.

Art. 6 Ricorsi contro elezioni

… *

… *

I deputati, la cui nomina è contestata, possono prendere parte alle sedute fino all'evasione del ricorso con sentenza passata in giudicato. *

2. Preparazione delle elezioni

Art. 7 Invito

Il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale, entro il sedicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione, l'invito a presentare proposte di candidatura presso il comitato regionale competente per il circondario elettorale.

Art. 8 Proposte di candidatura 1. Contenuto

Una proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare nel circondario elettorale e non può contenere lo stesso nome più di due volte. Se una proposta di candidatura contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

Le proposte di candidatura devono indicare per ogni persona proposta:

  1. il cognome e il nome ufficiali;
  2. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
  3. il sesso;
  4. la data di nascita;
  5. l'indirizzo;
  6. la professione.

Ogni persona proposta deve dichiarare per iscritto che accetta la proposta di candidatura. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

Art. 9 2. Denominazione

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

Art. 10 3. Sottoscrizione

Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da cinque aventi diritto di voto domiciliati nel circondario elettorale.

Una persona avente diritto di voto non è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Una volta presentata la proposta di candidatura, la firma non può più essere ritirata.

I firmatari devono designare una persona quale rappresentante della proposta di candidatura e una quale supplente. Se vi rinunciano, il primo firmatario è considerato il rappresentante, il secondo il suo supplente.

Art. 11 4. Inoltro

Le proposte di candidatura devono pervenire al comitato regionale competente per il circondario elettorale entro il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

Le proposte di candidatura presentate dopo questo termine non entrano in considerazione.

Il comitato regionale informa immediatamente la Cancelleria dello Stato riguardo alle proposte di candidatura inoltrate.

Art. 12 5. Consultazione

Le proposte di candidatura e i nomi dei firmatari possono essere presi in visione presso il comitato regionale competente.

Art. 13 6. Rettifica a) Persone proposte il cui nome figura su più di una proposta di candidatura

Se il nome di una persona proposta figura su più di una proposta di candidatura di un circondario elettorale, il comitato regionale competente lo stralcia immediatamente da tutte le proposte di candidatura.

La Cancelleria dello Stato stralcia immediatamente quelle persone proposte il cui nome figura su proposte di candidatura provenienti da diversi circondari elettorali. Essa notifica senza indugio gli stralci ai comitati regionali dei circondari elettorali interessati.

Art. 14 b) Rettifica e proposte sostitutive

Il comitato regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati, a candidature plurime e alla validità delle firme.

In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi.

Le persone che vengono proposte quali sostituti per persone stralciate d'ufficio devono confermare per iscritto che accettano la proposta di candidatura.

Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona.

Dopo l'undicesimo lunedì precedente la data dell'elezione le proposte di candidatura non possono più essere mutate. Sono fatti salvi l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente e gli adeguamenti in relazione alle denominazioni di lista secondo l'articolo 16.

Art. 15 Liste

Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste. Le congiunzioni di liste sono escluse.

Il comitato regionale competente trasmette le liste rettificate entro l'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 16 Gruppi di liste

Nel Cantone, le liste recanti la stessa denominazione formano un gruppo di liste.

Le liste vengono trattate come gruppo di liste se:

  1. i rappresentanti delle liste inoltrano entro l'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione una relativa dichiarazione scritta alla Cancelleria dello Stato;
  2. le liste provengono da circondari elettorali diversi; e se
  3. le liste recano la stessa denominazione.

Se una lista è stata inoltrata soltanto in un circondario elettorale, anche questa lista è considerata come gruppo di liste.

In collaborazione con i rappresentanti delle liste, la Cancelleria dello Stato rettifica le differenze riguardo alle denominazioni di lista e in relazione alla creazione di gruppi di liste. Se non si raggiunge un accordo, decide la Cancelleria dello Stato.

Art. 17 Numeri di lista

Le liste dello stesso gruppo di liste vengono provviste dello stesso numero di lista.

Il numero di lista viene attribuito mediante sorteggio dalla Cancelleria dello Stato. Il sorteggio è pubblico.

La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale cantonale i gruppi di liste e le liste.

Art. 18 Scheda elettorale, guida elettorale

Per tutte le liste, la Cancelleria dello Stato allestisce schede elettorali in cui sono prestampati la denominazione della lista, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (cognome e nome, anno di nascita, professione e indirizzo), come anche una scheda non prestampata.

Prima di ogni elezione la Cancelleria dello Stato allestisce una breve guida elettorale che i comuni devono consegnare agli aventi diritto di voto unitamente alle schede elettorali.

3. Operazione elettorale

Art. 19 Esercizio del diritto di elezione

Ogni persona avente diritto di elezione dispone di un numero di voti pari al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel proprio circondario elettorale.

Essa può dare il proprio voto soltanto a persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide nel proprio circondario elettorale.

A tale scopo può utilizzare una scheda elettorale prestampata ufficiale o una scheda bianca ufficiale. Le schede devono essere compilate e modificate a mano.

Art. 20 Compilazione della scheda elettorale

L'elettore che usa la scheda non prestampata può inserirvi i nomi di persone eleggibili e indicarvi la denominazione e/o il numero progressivo di una lista.

L'elettore che usa una scheda elettorale prestampata può stralciare i nomi prestampati di candidati. Egli può iscrivervi i nomi di candidati che figurano su altre liste del circondario elettorale (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista prestampati.

Il nome dello stesso candidato può essere indicato al massimo due volte (cumulazione).

Art. 21 Schede nulle e voti nulli

Le schede sono nulle se:

  1. non sono quelle ufficiali;
  2. non contengono alcun nome di candidati del circondario elettorale;
  3. sono compilate o modificate non a mano;
  4. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
  5. in caso di voto per corrispondenza non sono state rispettate le prescrizioni in materia.

Dalla scheda elettorale devono essere stralciati quali voti nulli:

  1. i nomi di persone che non figurano su alcuna lista del circondario elettorale;
  2. i voti in soprannumero, se il nome di un candidato viene indicato più di due volte.

Se la scheda elettorale contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

4. Rilevamento dei risultati

Art. 22 Voti personali e di partito

Ognuno dei candidati figuranti su una scheda elettorale riceve un voto personale.

La somma dei voti personali e dei voti di complemento secondo l'articolo 23 corrisponde al numero di voti di partito di ciascuna lista.

Art. 23 Voti di complemento

Se una scheda elettorale contiene un numero di voti personali validi inferiore al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel circondario elettorale, le righe lasciate in bianco valgono quali voti di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda elettorale. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo o se è indicata più di una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le righe lasciate in bianco non contano (voti in bianco).

I nomi che non figurano su alcuna lista del circondario elettorale sono stralciati. Essi sono considerati tuttavia come voti di complemento se la scheda elettorale reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo, questi voti non contano (voti in bianco).

Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo fa stato la denominazione della lista.

Art. 24 Compilazione dei risultati

L'ufficio elettorale di ogni comune deve determinare i seguenti valori:

  1. il numero degli aventi diritto di voto e degli elettori;
  2. il numero delle schede elettorali valide, nulle e bianche.

Sulla base delle schede elettorali valide vengono determinati:

  1. il numero di voti ottenuti dai singoli candidati (voti personali);
  2. il numero dei voti di complemento di ogni lista;
  3. la somma dei voti personali e di complemento di ogni lista;
  4. il numero dei voti in bianco.

Questi risultati devono essere trasmessi immediatamente per via elettronica alla Cancelleria dello Stato.

L'ufficio elettorale del comune deve annotare i risultati in un verbale che deve essere inoltrato alla Cancelleria dello Stato.

Art. 25 Ripartizione dei seggi 1. In generale

L'elezione del Gran Consiglio viene svolta secondo la procedura di assegnazione dei seggi biproporzionale.

La ripartizione dei seggi viene effettuata dalla Cancelleria dello Stato.

Art. 26 2. Gruppi di liste, quorum

Un gruppo di liste partecipa alla ripartizione dei seggi solo se le sue liste raggiungono un numero di elettori che a livello cantonale corrisponde a una quota di elettori pari ad almeno il 3 per cento.

Art. 27 3. Sovraripartizione tra i gruppi di liste

Il numero di voti di partito di una lista è diviso per il numero dei seggi da assegnare nel circondario elettorale in questione. Il risultato è detto numero di elettori della lista.

In ogni gruppo di liste viene sommato il numero di elettori delle liste. La somma è divisa per la chiave di ripartizione cantonale e arrotondata al numero intero più vicino. Il risultato definisce il numero di seggi spettanti al gruppo di liste in questione.

La Cancelleria dello Stato calcola la chiave di ripartizione cantonale in modo tale che procedendo in conformità al capoverso 2 vengano assegnati 120 seggi.

Se risultano possibilità di arrotondamento equivalenti decide la sorte.

Art. 28 4. Sottoripartizione tra le liste

Il numero di voti di partito ottenuti da una lista viene diviso per il divisore del circondario elettorale nonché per il divisore del gruppo di liste e arrotondato al numero intero più vicino. Il risultato definisce il numero di seggi spettanti a questa lista.

Se il numero di seggi spettanti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in un circondario elettorale non corrisponde almeno a uno, tale numero viene aumentato a uno (clausola maggioritaria).

Se l'applicazione della clausola maggioritaria porta a una contraddizione con il capoverso 4, essa deve essere limitata in modo tale che vengano rispettate le condizioni di cui al capoverso 4. Se per questo esistono più possibilità equivalenti decide la sorte.

La Cancelleria dello Stato stabilisce un divisore del circondario elettorale per ogni circondario elettorale e un divisore del gruppo di liste per ogni gruppo di liste in modo tale che procedendo in conformità ai capoversi da 1 a 3:

  1. a ogni circondario elettorale venga assegnato il numero di seggi attribuitogli secondo l'articolo 4;
  2. a ogni gruppo di liste venga assegnato il numero di seggi spettantegli secondo la sovraripartizione.

Se risultano possibilità di arrotondamento equivalenti decide la sorte.

Art. 29 5. Accertamento delle persone elette e dei subentranti

Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei seggi ottenuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I candidati non eletti fungono da subentranti per la loro lista nell'ordine dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti l'ordine è deciso dalla sorte.

Art. 30 6. Seggi in soprannumero

Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, per i seggi in soprannumero si procede a un'elezione complementare secondo l'articolo 32.

Art. 31 Subentro

Se un candidato rifiuta la nomina o un membro del Gran Consiglio lascia la carica prima della scadenza del mandato, la Cancelleria dello Stato proclama eletto il primo subentrante. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è sostituito da quello seguente.

Art. 32 Elezione complementare

Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante il subentro, esso viene occupato ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) secondo l'ordine in cui hanno firmato.

Se questa persona soddisfa i requisiti di eleggibilità, il Governo la proclama eletta. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Se non è possibile procedere al completamento ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura, il Governo dispone un'elezione popolare nel circondario elettorale in questione.

Si rinuncia a un'elezione popolare se una carica diviene vacante meno di dodici mesi prima delle prossime elezioni ordinarie del Gran Consiglio. In tal caso la partecipazione alle sedute da parte di un subentrante si conforma alle regole relative alla supplenza temporanea di cui all'articolo 33.

Se nel quadro di un'elezione popolare devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni relative al sistema proporzionale, altrimenti quelle relative al sistema maggioritario.

Se in un circondario elettorale si applica il sistema proporzionale, valgono le seguenti particolarità:

  1. tutte le liste sono considerate anche come gruppi di liste;
  2. una lista prende parte alla ripartizione dei seggi solo se ottiene almeno il 3 per cento di tutti i voti di partito;
  3. una sottoripartizione viene meno perché ogni gruppo di liste contiene una sola lista.

Art. 33 Supplenza temporanea

Se un membro del Gran Consiglio è temporaneamente impossibilitato a partecipare alle sedute del Gran Consiglio, vi può partecipare un subentrante. Fanno stato per analogia le disposizioni relative al subentro secondo l'articolo 31.

Se una supplenza tramite subentro non è possibile, essa viene garantita dai firmatari della proposta di candidatura (art. 10) nell'ordine in cui hanno firmato.

La supplenza deve essere comunicata il prima possibile al comitato regionale competente, il quale a sua volta informa immediatamente la Segreteria del Gran Consiglio.

Egress

2021-032

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.02.2021 01.10.2021 atto normativo prima versione 2021-032
22.04.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 1 abrogazione 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 2 abrogazione 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 3 modifica 2025-044

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.02.2021 01.10.2021 prima versione 2021-032
Art. 6 cpv. 1 22.04.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-044
Art. 6 cpv. 2 22.04.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-044
Art. 6 cpv. 3 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-044