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170.100

Legge sul Gran Consiglio

(LGC)

del 08.12.2005 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 27 cpv. 5, 28 cpv. 3, 31, 32 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della Costituzione cantonale[2];

visto il rapporto della Conferenza dei presidenti del 19 settembre 2005,

decide:

Allegati

1. Elezione e costituzione

Art. 6 Sessioni

Il Gran Consiglio si riunisce per le sessioni fissate nel regolamento organico[3].

Sessioni straordinarie hanno luogo su decisione del Gran Consiglio o della Conferenza dei presidenti o su istanza di almeno 20 membri del Gran Consiglio.

Art. 7 * Inizio del periodo di carica

Il periodo di carica inizia il primo giorno della sessione di agosto che segue le nuove elezioni.

Art. 8 Seduta costituente

Il presidente del Gran Consiglio in carica convoca il neoeletto Gran Consiglio per la seduta costituente.

Art. 9 Elezione della presidenza

Dopo l'apertura della seduta costituente rispettivamente della prima sessione di un nuovo anno di carica ha luogo l'elezione del presidente e del vicepresidente del Gran Consiglio.

Il presidente del Parlamento ha il titolo di “presidente del Gran Consiglio”.

La nomina della presidenza avviene per un anno di carica.

Art. 10 Giuramento e promessa solenne

All'inizio della legislatura o della sessione, il più anziano tra i membri presenti con maggiore anzianità di carica rispettivamente il presidente del Gran Consiglio uscente fa prestare giuramento o promessa solenne ai membri del Gran Consiglio e ai supplenti che dopo la loro elezione o rielezione prendono parte per la prima volta a una seduta, nonché, dopo l'elezione da parte del Gran Consiglio, al neoeletto presidente del Gran Consiglio. *

Chi solo più tardi siede in Gran Consiglio per la prima volta, presta giuramento o promessa dinanzi al presidente del Gran Consiglio successivamente. *

… *

Art. 11 Dati circa le attività dei membri del Gran Consiglio

Ogni membro, al momento della sua entrata in Gran Consiglio, informa per iscritto la Conferenza dei presidenti circa:

  1. la sua attività professionale;
  2. la sua attività in seno a comitati di direzione e di vigilanza di corporazioni, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico;
  3. funzioni permanenti di direzione e di consulenza in seno a gruppi d'interesse grigionesi, svizzeri e internazionali.

I cambiamenti vengono rilevati dalla Segreteria del Gran Consiglio all'inizio di ogni anno di carica. Il registro sulle attività dei membri del Gran Consiglio è pubblico.

Art. 12 Segreto d'ufficio

I membri del Gran Consiglio sono tenuti a serbare il silenzio sugli affari ufficiali se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare. *

2. Organizzazione

2.1. Presidenza

Art. 13 Presidenza

Il presidente del Gran Consiglio prepara le sedute del Gran Consiglio e della Conferenza dei presidenti, le dirige e assicura uno svolgimento regolare.

Rappresenta il Gran Consiglio verso l'esterno e gestisce i rapporti con il Governo.

Il vicepresidente del Gran Consiglio si assume i compiti del presidente del Gran Consiglio in caso d'impedimento di quest'ultimo.

In caso d'impedimento del presidente e del vicepresidente del Gran Consiglio, assume la presidenza il membro presente che è stato per ultimo presidente del Gran Consiglio.

2.2. Conferenza dei presidenti

Art. 14 Composizione

Fanno parte d'ufficio della Conferenza dei presidenti il presidente del Gran Consiglio, che la presiede, il vicepresidente del Gran Consiglio ed i presidenti delle frazioni rappresentate in Gran Consiglio rispettivamente in caso d'impedimento i loro supplenti.

Il Cancelliere ed il capo della Segreteria del Gran Consiglio partecipano alle sedute con voto consultivo.

Art. 15 Funzione

La Conferenza dei presidenti è l'organo direttivo e di coordinamento del Gran Consiglio.

2.3. FRAZIONI

Art. 16 Costituzione e compiti

Cinque o più membri del Gran Consiglio possono costituirsi in frazione.

Le frazioni esaminano in via preliminare gli affari della sessione.

2.4. Commissioni

Art. 17 Attività in generale

Le commissioni svolgono i compiti loro assegnati, esaminano in via preliminare gli affari del Gran Consiglio loro attribuiti, procedono agli accertamenti necessari, riferiscono al Gran Consiglio e formulano proposte.

Hanno il diritto di rinviare una volta al Governo progetti per la rielaborazione prima della deliberazione in Gran Consiglio. Il Gran Consiglio deve venire brevemente informato in merito.

Devono essere rese partecipi nel campo di loro competenza alla negoziazione di importanti convenzioni intercantonali ed internazionali.

Art. 18 Commissioni permanenti

All'inizio di ogni periodo di carica il Gran Consiglio nomina nel suo seno i membri delle commissioni permanenti. Sono eleggibili in commissioni di vigilanza tutti i membri del Gran Consiglio che non sono parenti o affini di un membro del Governo o dei tribunali ai sensi dell'ordinanza di ricusa.

Esso determina autonomamente il numero dei membri delle commissioni, nella misura in cui ciò non sia stabilito da una legge o da un'ordinanza.

Il periodo di carica dei membri delle commissioni è di quattro anni.

Il periodo di carica dei presidenti delle commissioni è limitato di norma a due anni. Le commissioni permanenti si costituiscono autonomamente. *

Art. 19 Commissioni non permanenti

Il Gran Consiglio può istituire commissioni non permanenti per l'esame preliminare di affari, in particolare se l'affare non rientra nell'ambito di competenza di una commissione permanente o per raggiungere una ripartizione equilibrata degli incarichi tra le commissioni permanenti. Le commissioni non permanenti si costituiscono autonomamente.

Art. 20 Commissione parlamentare d'inchiesta

Se si verificano avvenimenti di grande portata nell'amministrazione dello Stato o della giustizia tali da richiedere particolari chiarimenti, il Gran Consiglio può, dopo aver udito il Governo o il Tribunale d'appello, istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta. *

La Commissione parlamentare d'inchiesta accerta le fattispecie e fornisce ulteriori criteri di giudizio. Essa riferisce al Gran Consiglio e formula proposte.

Art. 21 Rapporti tra le commissioni

Le commissioni sono commissioni guida nel loro settore strategico, di controllo e specialistico. Esse provvedono affinché altre commissioni interessate possano partecipare alla formazione di opinioni.

La partecipazione può avvenire sotto forma di rapporti scritti o di audizioni.

2.5. Servizi del gran consiglio e tenuta del protocollo

Art. 22 Cancelleria dello Stato

La Cancelleria dello Stato è il servizio di coordinamento generale del Gran Consiglio.

Art. 23 Segreteria del Gran Consiglio

La Segreteria del Gran Consiglio è a disposizione degli organi del Gran Consiglio e di singoli deputati per lo svolgimento della loro attività parlamentare e tiene il protocollo.

2.6. Indennità dei deputati e delle frazioni

Art. 25 Diarie, rimborsi spese e indennità delle frazioni

Il Gran Consiglio fissa tramite ordinanza l'ammontare delle diarie e dei rimborsi spese del presidente e dei deputati, nonché di volta in volta il contributo alle spese delle frazioni per i lavori di segretariato e di preparazione degli affari del Gran Consiglio.

3. Diritti d'informazione e segreto d'ufficio

3.1. Membri del gran consiglio

Art. 26 Diritto all'informazione e alla visione degli atti

Nei confronti dell'Amministrazione i membri del Gran Consiglio hanno il diritto di chiedere informazioni, nell'ambito della loro attività parlamentare e fatto salvo il segreto d'ufficio.

Essi possono prendere visione della documentazione relativa agli affari del Gran Consiglio, nella misura in cui questi non sottostanno al segreto d'ufficio.

Qualora venga negata totalmente o parzialmente l'informazione o la visione degli atti, la Conferenza dei presidenti decide dopo aver udito il membro del Gran Consiglio e il Governo.

3.2. Commissioni

Art. 27 In generale 1. Diritto all'informazione e alla visione degli atti

Per giudicare affari loro attribuiti, le commissioni hanno il diritto di richiedere informazioni utili e, dopo aver udito il Governo, il Tribunale d'appello o il Tribunale della magistratura, di prendere visione dei necessari atti ufficiali. *

I diritti d'informazione e di verifica nei confronti delle autorità giudiziarie previsti dalla presente sezione concernono solo questioni inerenti l'amministrazione della giustizia. *

Art. 28 2. Ulteriori diritti d'informazione

Entro i limiti dell'incarico loro attribuito, le commissioni hanno inoltre facoltà di:

  1. consultare in merito all'affare un relatore settoriale dell'Amministrazione, d'intesa con il direttore del Dipartimento competente;
  2. effettuare ispezioni;
  3. consultare esperti esterni per le inchieste oppure commissionare loro perizie;
  4. udire rappresentanti delle cerchie interessate.

Art. 29 Commissione della gestione 1. In generale

Alla Commissione della gestione spettano tutti i diritti d'informazione necessari all'adempimento dei compiti ad essa attribuiti.

La Commissione della gestione gode di diritti d'informazione nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale e di tutte le istituzioni cantonali di diritto pubblico, nella misura in cui esse sottostanno alla supervisione del Cantone.

Per le altre istituzioni i diritti d'informazione si limitano a quegli affari che, direttamente o indirettamente, sono sovvenzionati dal Cantone.

Nell'ambito della giustizia la vigilanza della Commissione della gestione si limita agli aspetti finanziari. In questo ambito la Commissione della gestione dispone dei medesimi diritti d'informazione speciali della Commissione di giustizia e sicurezza. *

Art. 30 2. Documentazione di verifica e diritto alla visione degli atti

La Commissione della gestione può esigere atti dal Governo e prendere visione di tutti gli atti cantonali, nella misura in cui questi sono importanti per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 31 3. Informazioni e rapporti

Per qualsiasi affare la Commissione della gestione può invitare alle sue sedute membri del Governo. Questi ultimi sono tenuti a fornire alla Commissione della gestione tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti. Essi sono autorizzati a far partecipare alla discussione i loro collaboratori.

Dopo aver preventivamente informato il direttore del Dipartimento competente, la Commissione della gestione può richiedere direttamente informazioni utili anche agli uffici e alle imprese pubbliche del Cantone

Per affari particolari la Commissione della gestione può esigere dal Governo e dai singoli direttori dei Dipartimenti rapporti scritti e prese di posizione.

Art. 32 4. Ispezioni e visite

La Commissione della gestione è autorizzata, di regola dopo aver preventivamente informato il direttore del Dipartimento competente, ad effettuare ispezioni e visite nell'Amministrazione statale, presso le imprese pubbliche e le istituzioni, alle quali il Cantone delega incarichi pubblici oppure versa considerevoli sussidi finanziari.

Art. 33 5. Inchieste

Per chiarire casi complicati e importanti, la Commissione della gestione può, dopo aver preventivamente informato il direttore del Dipartimento competente, interrogare tutte le persone dell'Amministrazione e altre persone, nella misura in cui ad esse sono affidati direttamente incarichi di diritto pubblico del Cantone. Su richiesta ciò può avvenire anche senza la presenza di un superiore.

Gli interrogati non devono subire alcun pregiudizio conseguente a dichiarazioni conformi alla verità.

Art. 34 Commissione di giustizia e sicurezza; particolari diritti d'informazione

Oltre ai diritti generali d'informazione previsti per le commissioni specifiche, dal Tribunale d'appello nonché dal Tribunale della magistratura la Commissione di giustizia e sicurezza può, nel quadro della sua vigilanza sull'amministrazione della giustizia e per quanto rilevante ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, in particolare: *

  1. esigere rapporti scritti;
  2. convocare i presidenti alle deliberazioni e interrogarli in merito ai rapporti di gestione;
  3. esigere la consegna di atti e visionare tutti gli atti;
  4. effettuare ispezioni, di regola previa comunicazione al presidente competente;
  5. ascoltare, di regola previa comunicazione al presidente competente, ogni persona dell'amministrazione della giustizia o dell'autorità, anche in assenza del superiore o del presidente.

I presidenti devono fornire alla Commissione di giustizia e sicurezza tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.

Art. 35 Commissione parlamentare d'inchiesta

La Commissione parlamentare d'inchiesta può:

  1. interrogare quali testimoni persone dell'Amministrazione;
  2. consultare informatori;
  3. richiedere informazioni verbali o scritte ad uffici, membri delle autorità e persone dell'Amministrazione;
  4. consultare esperti;
  5. esigere la consegna di tutti gli atti ufficiali necessari all'adempimento del proprio incarico;
  6. effettuare sopralluoghi.

Per quanto concerne l'audizione di testimoni fanno stato per analogia le disposizioni del codice di procedura civile[4].

3.3. Segreto d'ufficio

Art. 36 Scioglimento 1. In generale

Il Governo può sciogliere dal vincolo del segreto d'ufficio per il rilascio di informazioni membri del Governo e persone dell'Amministrazione e può autorizzare costoro alla consegna di atti ufficiali sottostanti al segreto d'ufficio. *

Il Tribunale d'appello può liberare i membri delle autorità giudiziarie e delle altre autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello dal segreto d'ufficio per il rilascio di informazioni o autorizzarli a consegnare atti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio. *

Art. 37 2. Nei confronti di commissioni

Se l'autorità mantiene il segreto d'ufficio, essa motiva la propria decisione a destinazione della commissione. Al posto del rilascio di informazioni o della consegna di atti essa può stendere un rapporto speciale.

Se dopo la decisione dell'autorità una commissione mantiene la sua domanda di consegna di atti, questi le devono essere trasmessi.

Art. 38 3. Nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta

Uno scioglimento dal segreto d'ufficio decade in caso di domande di informazione e di consegna degli atti come pure di audizioni da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta.

4. Regolamento di procedura generale

Art. 39 Convocazione

Il presidente del Gran Consiglio convoca il Gran Consiglio almeno 14 giorni prima della seduta d'apertura.

Art. 40 Supplenza

Se un deputato è impossibilitato a partecipare ad una sessione del Gran Consiglio, deve essere sostituito da un supplente. Qualora venga interposta opposizione a tale sostituzione, il Gran Consiglio decide in merito all'ammissione.

Art. 41 Capacità di deliberare validamente

Per poter emanare decreti validi, al dibattito e alla votazione deve essere presente almeno la metà di tutti i membri.

Se per motivi legali di ricusa non è più raggiunta la metà dei membri, il Gran Consiglio può comunque deliberare validamente.

Art. 42 Obbligo di presenza

I membri sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute. Gli impedimenti vanno annunciati al presidente.

Art. 43 Ricusa

I deputati devono ricusarsi in Gran Consiglio e nelle commissioni in occasione della trattazione di affari, ai quali essi stessi, il loro coniuge, il partner registrato, una persona con la quale vivono in una convivenza di fatto, oppure un loro parente o affine fino al secondo grado hanno un interesse privato immediato. Nel caso di atti normativi e di decreti di obbligatorietà generale non esiste un obbligo di ricusa.

I membri di commissioni di vigilanza devono inoltre ricusarsi se:

  1. sono parenti ai sensi dell'ordinanza di ricusa generale di una persona, il cui atto d'ufficio o attività specifica è oggetto di verifica e di giudizio;
  2. fanno parte dell'organo di un'istituzione sottoposta alla supervisione del Gran Consiglio, in tutte le questioni che interessano questa istituzione.

L'ordinanza di ricusa per i deputati al Gran Consiglio viene applicata anche al responsabile del protocollo.

Le questioni di ricusa vengono decise dal Gran Consiglio e dalle commissioni escludendo gli interessati.

Art. 44 Pubblico

Eccezionalmente il Gran Consiglio può decidere di escludere il pubblico dai dibattiti. Tale decisione viene presa con votazione a scrutinio segreto.

Art. 44a * Videosorveglianza

Per ordine della Conferenza dei presidenti, i locali nell'edificio del Gran Consiglio a Coira possono essere sorvegliati con delle videocamere. La videosorveglianza serve esclusivamente a chiarire fattispecie penalmente rilevanti.

Le riprese vengono salvate e vanno cancellate dalla Segreteria del Gran Consiglio entro 120 ore dalla conclusione della sessione, salvo nel caso in cui entro 72 ore dalla conclusione della sessione venga presentata una decisione scritta di un organo di perseguimento penale che ne vieta la cancellazione.

Art. 44b * Trasmissione via internet

Di norma le sedute del Gran Consiglio vengono trasmesse via internet in formato audiovisivo.

La trasmissione viene registrata e resa accessibile in internet per la successiva riproduzione.

5. Oggetti in deliberazione

5.1. Interventi parlamentari

Art. 46 Decisione di principio

Nel proprio settore di competenza e riguardo a progetti del Governo il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.

Queste obbligano l'organo competente a pianificare o a trovare soluzioni nella direzione indicata.

Decisioni di principio possono essere proposte solo da commissioni, frazioni e dal Governo.

Art. 47 Incarico

L'incarico invita il Governo:

  1. a sostenere il Gran Consiglio nell'esercizio delle proprie competenze;
  2. a prendere autonomamente provvedimenti.

L'incarico ai sensi della lettera a ha l'effetto di un'istruzione, quello ai sensi della lettera b ha l'effetto di una direttiva.

Possono presentare un incarico le commissioni, le frazioni o almeno 20 deputati.

Art. 48 Interpellanza

L'interpellanza richiede al Governo informazioni su questioni importanti.

Art. 49 Ora delle domande

Durante l'ora delle domande i deputati possono porre domande che riguardano un settore specifico e alle quali si può rispondere facilmente.

Art. 50 Proposta di decreto diretto

Con la proposta di decreto diretto si può esigere che il Gran Consiglio prenda una decisione nei limiti della propria competenza.

Oggetto di una simile proposta può essere in particolare l'esercizio dei diritti federali di partecipazione.

Art. 51 Iniziativa parlamentare

Con l'iniziativa parlamentare si può presentare un progetto elaborato per l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una disposizione costituzionale, una legge, un'ordinanza o un decreto del Gran Consiglio.

5.2. Ricorsi

Art. 52 Competenza

Il Gran Consiglio giudica i ricorsi attribuitigli espressamente dalla legge. Alla procedura si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa. *

L'istruttoria compete alla Commissione di giustizia e sicurezza.

Art. 53 Stampa degli atti

La decisione impugnata, il ricorso al Gran Consiglio e le prese di posizione in merito vengono stampate o riprodotte a spese delle parti e inviate ai membri del Gran Consiglio.

Al momento dell'addebito delle spese di stampa il Gran Consiglio può in casi particolari concedere una riduzione di al massimo la metà a carico del Cantone.

Art. 54 Decisione

Udito il parere della commissione, il Gran Consiglio decide sulla base degli atti.

Art. 55 Spese

Il Gran Consiglio decide in merito all'oggetto principale e al contempo anche sulla ripartizione delle spese di prima e seconda istanza, nonché sul rimborso delle spese alle parti.

Esso può inoltre infliggere una multa fino a 500 franchi a ricorrenti temerari.

5.3. Ricorsi di vigilanza

Art. 56 Istruzione e presentazione della proposta

I ricorsi di vigilanza indirizzati al Gran Consiglio contro il Governo vengono istruiti dalla Commissione della gestione, quelli contro il Tribunale d'appello e il Tribunale della magistratura dalla Commissione di giustizia e sicurezza. *

La commissione istruente procede a tutti i chiarimenti opportuni e sottopone al Gran Consiglio per la successiva sessione un rapporto e una proposta.

Alla procedura si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa. *

5.4. Elezioni

Art. 57 Competenze d'elezione

A norma della Costituzione cantonale[5] il Gran Consiglio nomina i suoi organi e le sue commissioni, la presidenza del Governo, i giudici del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura nonché altri titolari di cariche ufficiali conformemente alla legge. Al riguardo occorre di regola tenere conto delle frazioni in proporzione alla loro consistenza numerica, per quanto la legge non preveda nulla di diverso. *

Art. 58 Scrutinio segreto

Le elezioni ai sensi dell'articolo 57 si svolgono per iscritto e a scrutinio segreto.

Sono escluse dal principio dello scrutinio scritto e segreto le elezioni nelle commissioni del Gran Consiglio. Esse si svolgono per alzata di mano, per quanto non vi siano più proposte di candidati che seggi da occupare.

5.5. Risoluzione

Art. 59 Presupposti e procedura

In affari importanti che riguardano il Paese il Gran Consiglio può emanare risoluzioni. I progetti di tali risoluzioni vanno presentati per iscritto alla Conferenza dei presidenti, anche a destinazione del Governo.

Esse devono essere sottoscritte da almeno 25 membri del Gran Consiglio.

6. Rapporti tra Governo e Gran Consiglio

6.1. Pianificazioni politiche e strategiche

Art. 60 Principio

Il Gran Consiglio ed il Governo cooperano nelle pianificazioni politiche e strategiche.

Le basi vengono elaborate e utilizzate in comune e le pianificazioni vengono coordinate dal punto di vista del contenuto.

Sono salvaguardate le competenze dei singoli organi.

Art. 61 Strumenti 1. Obiettivi politici e linee guida

Il Gran Consiglio emana obiettivi politici e linee guida di ordine superiore prima di ogni periodo di pianificazione del programma di Governo e del piano finanziario.

Il Governo deve porre questi obiettivi e linee guida alla base dell'elaborazione del programma di Governo e del piano finanziario.

Art. 62 2. Programma di Governo e piano finanziario

Il programma di Governo ed il piano finanziario fissano le priorità e il quadro finanziario per il periodo di pianificazione. *

… *

… *

… *

Art. 62a * 3. PCFI

Il piano dei compiti e delle finanze integrato (PCFI) viene elaborato sulla base del programma di Governo e del piano finanziario. Esso unisce compiti e finanze ai sensi di un quadro globale e quale pianificazione continua viene riveduto annualmente.

Art. 63 * 4. Gruppi di prodotti ed effetti *

Su incarico del Governo e del Tribunale d'appello, il Gran Consiglio stabilisce i gruppi di prodotti per ogni preventivo globale. *

Esso stabilisce l'effetto per ogni gruppo di prodotti e quindi l'utilità auspicata. *

Il Governo e il Tribunale d'appello verificano periodicamente i gruppi di prodotti e gli effetti. *

Art. 64 5. Decisioni e incarichi *

Il Gran Consiglio prende atto delle pianificazioni politiche del Governo.

Per portare avanti le pianificazioni e per il coordinamento contenutistico, il Gran Consiglio può prendere decisioni e assegnare incarichi al Governo.

6.1.a Legislazione *

Art. 64a * Informazione

Nei messaggi a destinazione del Gran Consiglio concernenti revisioni parziali o totali di leggi il Governo fornisce informazioni più dettagliate in merito al contenuto di una prevista ordinanza governativa di esecuzione.

Per quanto possibile, il Governo sottopone il progetto di ordinanza governativa di esecuzione per informazione alla Commissione competente.

Art. 64b * Messaggi

Di norma il Governo motiva i propri decreti mediante messaggi.

I messaggi che concernono principalmente questioni dell'amministrazione della giustizia devono essere elaborati in collaborazione con il Tribunale d'appello.

6.2. Rapporti speciali

Art. 65 Tipi

Per rapporti speciali s'intendono:

  1. rapporti speciali di gestione;
  2. rapporti su singoli settori specifici.

Il Governo sottopone al Gran Consiglio tali rapporti speciali per conoscenza.

I rapporti speciali devono essere approvati dal Gran Consiglio se ciò è previsto da una legge o da un'ordinanza. Esso può anche approvarli solo parzialmente oppure negare l'approvazione.

Art. 66 Presa di posizione

Il Gran Consiglio può prendere posizione in una propria dichiarazione in merito a rapporti del Governo di cui all'articolo 65 sotto forma di una valutazione generale e su singole parti.

Il Gran Consiglio prende atto di tali rapporti, approvandoli, rifiutandoli, sotto forma di una dichiarazione oppure senza presa di posizione.

6.3. Rapporti con l'esterno

Art. 67 Informazione

Il Governo informa costantemente ed in modo completo il Gran Consiglio, nel settore di competenza di quest'ultimo, in merito a progetti importanti nell'ambito della collaborazione internazionale e intercantonale, nonché sullo stato delle trattative.

Art. 68 Cooperazione

Il Governo informa per tempo le competenti commissioni permanenti, riguardo ad imminenti trattative relative a convenzioni internazionali o intercantonali in ambito legislativo.

Nel corso delle trattative le commissioni offrono consulenza al Governo e possono sottoporre proposte riguardo al contenuto delle convenzioni.

6a. Rapporti tra Tribunale d'appello e Gran Consiglio *

Art. 68a * Richieste

Il Tribunale d'appello può chiedere al Gran Consiglio che incarichi il Governo di elaborare un progetto costituzionale o legislativo concernente l'amministrazione della giustizia.

Il Tribunale d'appello presenta tali richieste al Gran Consiglio tramite il Governo.

Il Governo non può modificare le richieste del Tribunale d'appello. Esso può formulare osservazioni e richieste divergenti.

Per il resto la trattazione e la deliberazione relative alla richiesta del Tribunale d'appello si conformano alle regole valide per la trattazione di incarichi dei membri del Gran Consiglio.

Art. 68b * Partecipazioni a sedute del Gran Consiglio e delle commissioni

Il presidente del Tribunale d'appello può partecipare a sedute del Gran Consiglio e delle sue commissioni:

  1. relative ad affari di gestione finanziaria concernenti la giustizia;
  2. relative al rapporto di gestione del Tribunale d'appello;
  3. relative a modifiche costituzionali o legislative suggerite dal Tribunale d'appello;
  4. relative a progetti legislativi concernenti principalmente l'amministrazione della giustizia.

Il presidente del Tribunale d'appello ha voto consultivo e può presentare richieste. Può farsi accompagnare da persone attive nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o da esperti esterni.

7. Disposizioni finali

Art. 69 Regolamento organico

Il Gran Consiglio emana un regolamento organico[6] relativo all'attività del Parlamento e all'attuazione dettagliata delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 70 Disposizioni transitorie 1. Periodo di carica delle commissioni permanenti

Il periodo di carica massimo ammesso si determina secondo il nuovo diritto dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il periodo di carica dei membri di commissioni permanenti già trascorso secondo il diritto previgente viene interamente considerato per il nuovo periodo di carica.

Art. 71 2. Sessione di giugno 2006

Quale ultima sessione del periodo di carica 2003-2006, la sessione di giugno 2006 comincia il lunedì dopo la seconda domenica del mese di giugno.

L'apertura della sessione di giugno 2006 compete al presidente del Gran Consiglio eletto.

Art. 72 Abrogazione e modifica del diritto previgente *

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sulla rappresentanza dei circoli nel Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni del 4 giugno 1972[7].

[8] *

Art. 73 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2006 fatto salvo il sottostante capoverso 3.

L'articolo 71 entra in vigore il 1° giugno 2006.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.12.2005 01.08.2006 atto normativo prima versione -
31.08.2006 01.01.2008 Art. 29 cpv. 4 modifica 2006, 4571
31.08.2006 01.01.2007 Art. 52 cpv. 1 modifica 2006, 3309
31.08.2006 01.01.2007 Art. 56 cpv. 3 modifica 2006, 3309
17.10.2006 01.05.2007 Art. 62 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.05.2007 Art. 62a introduzione -
17.10.2006 01.05.2007 Art. 63 revisione totale -
17.10.2006 01.05.2007 Art. 64 modifica titolo -
19.10.2006 01.01.2008 Art. 45 abrogazione -
30.08.2007 01.01.2008 Art. 24 abrogazione -
19.10.2011 01.01.2013 Art. 62 cpv. 2 modifica -
19.10.2011 01.01.2013 Art. 62 cpv. 3 abrogazione -
19.10.2011 01.01.2013 Art. 62 cpv. 4 abrogazione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 7 revisione totale -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 10 cpv. 1 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 10 cpv. 2 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 10 cpv. 3 abrogazione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 18 cpv. 4 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 72 modifica titolo -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 72 cpv. 2 introduzione -
23.04.2013 28.08.2013 Art. 44a introduzione -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 2 introduzione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 3 introduzione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1, a), 1. modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1, a), 2. modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1, a), 3. modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1, b) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 4 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Allegato 1 introduzione 2015-005
20.10.2015 01.01.2017 Art. 34 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 56 cpv. 1 modifica 2016-001
19.04.2016 01.11.2016 Art. 12 cpv. 1 modifica 2016-019
09.12.2020 01.04.2021 Titolo 6.1.a introduzione 2021-013
09.12.2020 01.04.2021 Art. 64a introduzione 2021-013
16.02.2021 01.10.2021 Art. 1 abrogazione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 2 abrogazione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 3 abrogazione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 4 abrogazione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 5 abrogazione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Allegato 1 abrogazione 2021-032
14.06.2022 01.01.2025 Art. 20 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 27 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 27 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 34 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 36 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 36 cpv. 2 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 56 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.10.2023 Art. 57 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 64b introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Titolo 6a. introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 68a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 68b introduzione 2023-008
02.12.2024 01.05.2025 Art. 62 cpv. 2 abrogazione 2025-028
02.12.2024 01.05.2025 Art. 63 modifica titolo 2025-028
02.12.2024 01.05.2025 Art. 63 cpv. 1 modifica 2025-028
02.12.2024 01.05.2025 Art. 63 cpv. 2 modifica 2025-028
02.12.2024 01.05.2025 Art. 63 cpv. 3 introduzione 2025-028
29.08.2025 01.01.2026 Art. 44b introduzione 2025-077

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.12.2005 01.08.2006 prima versione -
Art. 1 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032
Art. 1 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 1 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-005
Art. 1 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-005
Art. 2 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032
Art. 2 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1, a), 1. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1, a), 2. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1, a), 3. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1, b) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 3 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032
Art. 3 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 4 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032
Art. 4 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 5 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032
Art. 7 18.04.2012 01.08.2012 revisione totale -
Art. 10 cpv. 1 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 10 cpv. 2 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 10 cpv. 3 18.04.2012 01.08.2012 abrogazione -
Art. 12 cpv. 1 19.04.2016 01.11.2016 modifica 2016-019
Art. 18 cpv. 4 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 20 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 24 30.08.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 27 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 27 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 29 cpv. 4 31.08.2006 01.01.2008 modifica 2006, 4571
Art. 34 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 34 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 36 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 36 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 44a 23.04.2013 28.08.2013 introduzione -
Art. 44b 29.08.2025 01.01.2026 introduzione 2025-077
Art. 45 19.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 52 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3309
Art. 56 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 56 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 56 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3309
Art. 57 cpv. 1 14.06.2022 01.10.2023 modifica 2023-008
Art. 62 cpv. 1 17.10.2006 01.05.2007 modifica -
Art. 62 cpv. 2 19.10.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 62 cpv. 2 02.12.2024 01.05.2025 abrogazione 2025-028
Art. 62 cpv. 3 19.10.2011 01.01.2013 abrogazione -
Art. 62 cpv. 4 19.10.2011 01.01.2013 abrogazione -
Art. 62a 17.10.2006 01.05.2007 introduzione -
Art. 63 17.10.2006 01.05.2007 revisione totale -
Art. 63 02.12.2024 01.05.2025 modifica titolo 2025-028
Art. 63 cpv. 1 02.12.2024 01.05.2025 modifica 2025-028
Art. 63 cpv. 2 02.12.2024 01.05.2025 modifica 2025-028
Art. 63 cpv. 3 02.12.2024 01.05.2025 introduzione 2025-028
Art. 64 17.10.2006 01.05.2007 modifica titolo -
Titolo 6.1.a 09.12.2020 01.04.2021 introduzione 2021-013
Art. 64a 09.12.2020 01.04.2021 introduzione 2021-013
Art. 64b 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Titolo 6a. 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 68a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 68b 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 72 18.04.2012 01.08.2012 modifica titolo -
Art. 72 cpv. 2 18.04.2012 01.08.2012 introduzione -
Allegato 1 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-005
Allegato 1 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032