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170.310

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

(OOGA)

del 24.10.2006 (stato 01.04.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 24 ottobre 2006

visti l'art. 49 della Costituzione cantonale [1] e l'art. 24 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione[2]

Allegati

1. Governo

Art. 1 Luogo e giorno di seduta

Di regola le sedute si tengono il martedì nella Residenza governativa a Coira.

Art. 1a * Conferenze telefoniche e videoconferenze

Se le circostanze lo richiedono, le sedute del Governo possono essere tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza.

In casi eccezionali motivati, i membri del Governo e il cancelliere che hanno un impedimento possono partecipare alle sedute del Governo in collegamento telefonico o video.

Art. 2 Insediamento durante il periodo di carica

Il Governo fissa la data d'insediamento di un nuovo consigliere di Stato nominato in occasione di un'elezione sostitutiva.

Art. 3 Invio delle proposte

I Dipartimenti devono inoltrare per iscritto alla Cancelleria dello Stato le loro proposte di decreto al più tardi due giorni lavorativi prima della seduta. Esse devono essere redatte nella forma nella quale verranno compilate dopo la decisione del Governo.

Le proposte e i rapporti voluminosi o di grande portata, specialmente i disegni di messaggi a destinazione del Gran Consiglio e i disegni di ordinanze governative, devono essere inoltrati almeno una settimana prima della seduta in singoli esemplari ai consiglieri di Stato e al cancelliere.

Art. 4 Ordine del giorno

In base alle comunicazioni dei Dipartimenti, la Cancelleria dello Stato allestisce un ordine del giorno per ogni seduta del Governo. Essa mette l'ordine del giorno immediatamente a disposizione dei consiglieri di Stato e del cancelliere.

Art. 5 Esposizione degli atti

Gli atti delle sedute vengono esposti nella Residenza governativa per la presa in visione. Proposte e documenti chiave devono inoltre essere messi a disposizione in forma elettronica.

Art. 6 Rinvio di un affare, nuovo dibattito

Il dibattito relativo a un affare viene rinviato se:

  1. ciò viene richiesto dal consigliere di Stato competente per l'affare;
  2. in caso di necessità di ulteriori chiarimenti o per altri motivi importanti, se lo decide la maggioranza dei consiglieri di Stato.

Il Governo può ritornare su un decreto, se esso non è ancora stato recapitato e se la maggioranza dei consiglieri di Stato accoglie la richiesta di nuovo dibattito.

Art. 7 Protocollo

Nel protocollo sono riportati i decreti governativi.

Nel protocollo non è permesso indicare il rapporto dei voti.

Ogni consigliere di Stato ha il diritto di far registrare a protocollo la sua opinione divergente da quella della maggioranza.

Art. 8 Compilazione e firma

I decreti vengono compilati dalla Cancelleria dello Stato.

La compilazione dei decreti destinata al protocollo, una volta munita di timbro, viene firmata di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica (FiEle)[3] dal presidente del Governo e dal cancelliere. *

Per la riproduzione elettronica o meccanica della compilazione dei decreti, la firma può essere apposta con un timbro facsimile, se non è imperativamente prescritta la firma autografa. *

2. Amministrazione cantonale

Art. 9 Articolazione e denominazione

L'Amministrazione cantonale si articola come segue:

  1. Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
  2. Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
  3. Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
  4. Dipartimento delle finanze e dei comuni
  5. Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità
  6. Cancelleria dello Stato quale organo di coordinamento

Art. 10 Settori di competenza dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

I settori di competenza dei singoli Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato vengono fissati dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza.

Art. 11 Struttura organizzativa dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

La struttura organizzativa dei Dipartimenti in uffici e unità organizzative ad essi equiparate, nonché della Cancelleria dello Stato viene fissata dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza. L'ulteriore organizzazione viene stabilita dal direttore del Dipartimento rispettivamente dal cancelliere.

Art. 12 Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti

I direttori dei Dipartimenti hanno il diritto di firma per il settore di competenza di un Dipartimento.

Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

In caso di impedimento del direttore, le decisioni e le decisioni su ricorso del Dipartimento vengono firmate dal consigliere di Stato supplente o, se anch'esso è impedito, da un altro consigliere di Stato.

Art. 13 2. Negli uffici

I capi ufficio hanno diritto di firma per il settore di competenza di un ufficio o di un'unità organizzativa ad esso equiparata.

Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

Art. 14 3. Forma di delega della firma, presa in visione pubblica

La delega del diritto di firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale.

Su richiesta, agli esterni deve essere consentita la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma.

Art. 15 Forme di firma 1. Decisioni singole e decisioni su ricorso

Decisioni singole e decisioni su ricorso devono di regola essere firmate di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle[4]*

La firma può venire apposta con un timbro facsimile: *

  1. in casi particolari, segnatamente in caso di urgenza o se decisioni singole vengono emanate in gran numero;
  2. in caso di decisioni di prima istanza che accolgono integralmente la richiesta delle parti e non ledono diritti di terzi.

Art. 16 2. Decisioni collettive

Decisioni che vengono emanate in gran numero in via elettronica o meccanica possono essere firmate con un timbro facsimile o non recare alcuna firma. *

Art. 16a * Scambi interni all'Amministrazione

Nei casi in cui è richiesta una firma autografa negli scambi interni all'Amministrazione può essere utilizzata anche una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle[5].

3. Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto previgente

I seguenti atti normativi vengono abrogati:

  1. Decreto concernente l'assegnazione dei settori specifici ai dipartimenti del 15 dicembre 1986[6];
  2. Ordinanza sul diritto di firma per decisioni e decisioni su gravame nei Dipartimenti e negli uffici del 31 gennaio 1995[7].

Art. 18 Modifica del diritto previgente

Le modifiche delle ordinanze sono disciplinate nell'appendice 2[8].

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione[9][10].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
24.10.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
30.06.2015 01.01.2016 Allegato 1 contenuto modificato 2015-021
26.09.2017 01.01.2018 Allegato 1 contenuto modificato 2017-035
27.02.2018 01.03.2018 Allegato 1 contenuto modificato 2018-004
17.09.2019 01.10.2019 Allegato 1 contenuto modificato 2019-021
20.01.2020 01.04.2020 Art. 9 cpv. 1, e) modifica 2020-001
20.01.2020 01.04.2020 Allegato 1 contenuto modificato 2020-001
21.12.2021 01.01.2022 Allegato 1 contenuto modificato 2021-048
22.11.2022 01.01.2023 Art. 1a introduzione 2022-039
05.03.2024 01.04.2024 Art. 8 cpv. 2 modifica 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 8 cpv. 3 modifica 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 15 cpv. 1 modifica 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 15 cpv. 2 modifica 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 15 cpv. 2, a) introduzione 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 15 cpv. 2, b) introduzione 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 16 cpv. 1 modifica 2024-008
05.03.2024 01.04.2024 Art. 16a introduzione 2024-008
26.11.2024 01.12.2024 Allegato 1 contenuto modificato 2024-047
18.02.2025 01.04.2025 Allegato 1 contenuto modificato 2025-022

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 24.10.2006 01.01.2007 prima versione -
Art. 1a 22.11.2022 01.01.2023 introduzione 2022-039
Art. 8 cpv. 2 05.03.2024 01.04.2024 modifica 2024-008
Art. 8 cpv. 3 05.03.2024 01.04.2024 modifica 2024-008
Art. 9 cpv. 1, e) 20.01.2020 01.04.2020 modifica 2020-001
Art. 15 cpv. 1 05.03.2024 01.04.2024 modifica 2024-008
Art. 15 cpv. 2 05.03.2024 01.04.2024 modifica 2024-008
Art. 15 cpv. 2, a) 05.03.2024 01.04.2024 introduzione 2024-008
Art. 15 cpv. 2, b) 05.03.2024 01.04.2024 introduzione 2024-008
Art. 16 cpv. 1 05.03.2024 01.04.2024 modifica 2024-008
Art. 16a 05.03.2024 01.04.2024 introduzione 2024-008
Allegato 1 30.06.2015 01.01.2016 contenuto modificato 2015-021
Allegato 1 26.09.2017 01.01.2018 contenuto modificato 2017-035
Allegato 1 27.02.2018 01.03.2018 contenuto modificato 2018-004
Allegato 1 17.09.2019 01.10.2019 contenuto modificato 2019-021
Allegato 1 20.01.2020 01.04.2020 contenuto modificato 2020-001
Allegato 1 21.12.2021 01.01.2022 contenuto modificato 2021-048
Allegato 1 26.11.2024 01.12.2024 contenuto modificato 2024-047
Allegato 1 18.02.2025 01.04.2025 contenuto modificato 2025-022