Di regola le sedute si tengono il martedì nella Residenza governativa a Coira.
170.310
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(OOGA)
Preambolo
visti l'art. 49 della Costituzione cantonale [1] e l'art. 24 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione[2]
Allegati
1. Governo
Art. 1 Luogo e giorno di seduta
Art. 1a * Conferenze telefoniche e videoconferenze
Se le circostanze lo richiedono, le sedute del Governo possono essere tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza.
In casi eccezionali motivati, i membri del Governo e il cancelliere che hanno un impedimento possono partecipare alle sedute del Governo in collegamento telefonico o video.
Art. 2 Insediamento durante il periodo di carica
Il Governo fissa la data d'insediamento di un nuovo consigliere di Stato nominato in occasione di un'elezione sostitutiva.
Art. 3 Invio delle proposte
I Dipartimenti devono inoltrare per iscritto alla Cancelleria dello Stato le loro proposte di decreto al più tardi due giorni lavorativi prima della seduta. Esse devono essere redatte nella forma nella quale verranno compilate dopo la decisione del Governo.
Le proposte e i rapporti voluminosi o di grande portata, specialmente i disegni di messaggi a destinazione del Gran Consiglio e i disegni di ordinanze governative, devono essere inoltrati almeno una settimana prima della seduta in singoli esemplari ai consiglieri di Stato e al cancelliere.
Art. 4 Ordine del giorno
In base alle comunicazioni dei Dipartimenti, la Cancelleria dello Stato allestisce un ordine del giorno per ogni seduta del Governo. Essa mette l'ordine del giorno immediatamente a disposizione dei consiglieri di Stato e del cancelliere.
Art. 5 Esposizione degli atti
Gli atti delle sedute vengono esposti nella Residenza governativa per la presa in visione. Proposte e documenti chiave devono inoltre essere messi a disposizione in forma elettronica.
Art. 6 Rinvio di un affare, nuovo dibattito
Il dibattito relativo a un affare viene rinviato se:
- ciò viene richiesto dal consigliere di Stato competente per l'affare;
- in caso di necessità di ulteriori chiarimenti o per altri motivi importanti, se lo decide la maggioranza dei consiglieri di Stato.
Il Governo può ritornare su un decreto, se esso non è ancora stato recapitato e se la maggioranza dei consiglieri di Stato accoglie la richiesta di nuovo dibattito.
Art. 7 Protocollo
Nel protocollo sono riportati i decreti governativi.
Nel protocollo non è permesso indicare il rapporto dei voti.
Ogni consigliere di Stato ha il diritto di far registrare a protocollo la sua opinione divergente da quella della maggioranza.
Art. 8 Compilazione e firma
I decreti vengono compilati dalla Cancelleria dello Stato.
La compilazione dei decreti destinata al protocollo, una volta munita di timbro, viene firmata di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica (FiEle)[3] dal presidente del Governo e dal cancelliere. *
Per la riproduzione elettronica o meccanica della compilazione dei decreti, la firma può essere apposta con un timbro facsimile, se non è imperativamente prescritta la firma autografa. *
2. Amministrazione cantonale
Art. 9 Articolazione e denominazione
L'Amministrazione cantonale si articola come segue:
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
- Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
- Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
- Dipartimento delle finanze e dei comuni
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità
- Cancelleria dello Stato quale organo di coordinamento
Art. 10 Settori di competenza dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato
I settori di competenza dei singoli Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato vengono fissati dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza.
Art. 11 Struttura organizzativa dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato
La struttura organizzativa dei Dipartimenti in uffici e unità organizzative ad essi equiparate, nonché della Cancelleria dello Stato viene fissata dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza. L'ulteriore organizzazione viene stabilita dal direttore del Dipartimento rispettivamente dal cancelliere.
Art. 12 Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti
I direttori dei Dipartimenti hanno il diritto di firma per il settore di competenza di un Dipartimento.
Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.
In caso di impedimento del direttore, le decisioni e le decisioni su ricorso del Dipartimento vengono firmate dal consigliere di Stato supplente o, se anch'esso è impedito, da un altro consigliere di Stato.
Art. 13 2. Negli uffici
I capi ufficio hanno diritto di firma per il settore di competenza di un ufficio o di un'unità organizzativa ad esso equiparata.
Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.
Art. 14 3. Forma di delega della firma, presa in visione pubblica
La delega del diritto di firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale.
Su richiesta, agli esterni deve essere consentita la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma.
Art. 15 Forme di firma 1. Decisioni singole e decisioni su ricorso
Decisioni singole e decisioni su ricorso devono di regola essere firmate di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle[4]. *
La firma può venire apposta con un timbro facsimile: *
- in casi particolari, segnatamente in caso di urgenza o se decisioni singole vengono emanate in gran numero;
- in caso di decisioni di prima istanza che accolgono integralmente la richiesta delle parti e non ledono diritti di terzi.
Art. 16 2. Decisioni collettive
Decisioni che vengono emanate in gran numero in via elettronica o meccanica possono essere firmate con un timbro facsimile o non recare alcuna firma. *
Art. 16a * Scambi interni all'Amministrazione
Nei casi in cui è richiesta una firma autografa negli scambi interni all'Amministrazione può essere utilizzata anche una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle[5].
3. Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione del diritto previgente
Art. 18 Modifica del diritto previgente
Le modifiche delle ordinanze sono disciplinate nell'appendice 2[8].
Art. 19 Entrata in vigore
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2006 | 01.01.2007 | atto normativo | prima versione | - |
| 30.06.2015 | 01.01.2016 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2015-021 |
| 26.09.2017 | 01.01.2018 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2017-035 |
| 27.02.2018 | 01.03.2018 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2018-004 |
| 17.09.2019 | 01.10.2019 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2019-021 |
| 20.01.2020 | 01.04.2020 | Art. 9 cpv. 1, e) | modifica | 2020-001 |
| 20.01.2020 | 01.04.2020 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2020-001 |
| 21.12.2021 | 01.01.2022 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2021-048 |
| 22.11.2022 | 01.01.2023 | Art. 1a | introduzione | 2022-039 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 8 cpv. 2 | modifica | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 8 cpv. 3 | modifica | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 15 cpv. 1 | modifica | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 15 cpv. 2 | modifica | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 15 cpv. 2, a) | introduzione | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 15 cpv. 2, b) | introduzione | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 16 cpv. 1 | modifica | 2024-008 |
| 05.03.2024 | 01.04.2024 | Art. 16a | introduzione | 2024-008 |
| 26.11.2024 | 01.12.2024 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2024-047 |
| 18.02.2025 | 01.04.2025 | Allegato 1 | contenuto modificato | 2025-022 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 24.10.2006 | 01.01.2007 | prima versione | - |
| Art. 1a | 22.11.2022 | 01.01.2023 | introduzione | 2022-039 |
| Art. 8 cpv. 2 | 05.03.2024 | 01.04.2024 | modifica | 2024-008 |
| Art. 8 cpv. 3 | 05.03.2024 | 01.04.2024 | modifica | 2024-008 |
| Art. 9 cpv. 1, e) | 20.01.2020 | 01.04.2020 | modifica | 2020-001 |
| Art. 15 cpv. 1 | 05.03.2024 | 01.04.2024 | modifica | 2024-008 |
| Art. 15 cpv. 2 | 05.03.2024 | 01.04.2024 | modifica | 2024-008 |
| Art. 15 cpv. 2, a) | 05.03.2024 | 01.04.2024 | introduzione | 2024-008 |
| Art. 15 cpv. 2, b) | 05.03.2024 | 01.04.2024 | introduzione | 2024-008 |
| Art. 16 cpv. 1 | 05.03.2024 | 01.04.2024 | modifica | 2024-008 |
| Art. 16a | 05.03.2024 | 01.04.2024 | introduzione | 2024-008 |
| Allegato 1 | 30.06.2015 | 01.01.2016 | contenuto modificato | 2015-021 |
| Allegato 1 | 26.09.2017 | 01.01.2018 | contenuto modificato | 2017-035 |
| Allegato 1 | 27.02.2018 | 01.03.2018 | contenuto modificato | 2018-004 |
| Allegato 1 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | contenuto modificato | 2019-021 |
| Allegato 1 | 20.01.2020 | 01.04.2020 | contenuto modificato | 2020-001 |
| Allegato 1 | 21.12.2021 | 01.01.2022 | contenuto modificato | 2021-048 |
| Allegato 1 | 26.11.2024 | 01.12.2024 | contenuto modificato | 2024-047 |
| Allegato 1 | 18.02.2025 | 01.04.2025 | contenuto modificato | 2025-022 |