Lexipedia

170.430

Regolamento sul pensionamento anticipato

(Regolamento PA)

del 26.10.2021 (stato 01.01.2022)

Preambolo

emanato dal Governo il 26 ottobre 2021

visto l'art. 15 cpv. 3 della legge sul personale[1]

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il pensionamento anticipato e i contributi del Cantone a favore delle rendite transitorie AVS dei collaboratori dell'Amministrazione cantonale secondo l'articolo 15 capoverso 3 della legge sul personale.

Art. 2 Principi

I collaboratori possono beneficiare di un pensionamento anticipato integrale o parziale conformemente alle disposizioni della Cassa pensioni dei Grigioni.

Un pensionamento parziale deve:

  1. avvenire in una o due fasi;
  2. ridurre il volume di impiego di almeno il 20 per cento in ciascuna fase.

Il volume di impiego non può essere inferiore al 40 per cento di un volume di impiego a tempo pieno.

In linea di principio le rendite transitorie AVS nel quadro di pensionamenti anticipati integrali o parziali vengono finanziate dai collaboratori. Esse vengono sostenute con un contributo finanziario a favore del conto di risparmio supplementare "Rendita transitoria AVS" presso la Cassa pensioni dei Grigioni soltanto a norma dell'articolo 3, dell'articolo 4 dell'articolo 7.

Art. 3 Condizioni per contributi a favore di rendite transitorie AVS

I collaboratori ricevono un contributo secondo l'articolo 2 capoverso 3 se:

  1. vanno in pensione anticipata integrale o parziale con effetto alla fine del mese in cui compiono i 62 anni o più tardi;
  2. nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato integrale o parziale hanno lavorato per almeno 10 anni presso l'Amministrazione cantonale;
  3. complessivamente per almeno 10 anni hanno esercitato una funzione che comporta un carico fisico o psichico elevato; e se
  4. chiedono alla Cassa pensioni dei Grigioni il versamento di una rendita transitoria AVS.

I Dipartimenti e l'Ufficio del personale stabiliscono di comune intesa le funzioni secondo l'articolo 1 lettera c in cui:

  1. la salute è esposta a un rischio maggiore a seguito dell'attività legata a influssi di natura fisica, chimica o biologica;
  2. l'ambiente di lavoro è particolarmente estenuante, in particolare perché l'attività è esercitata in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione;
  3. l'attività comporta carichi particolarmente elevati per l'apparato motorio, specialmente a seguito di uno sforzo fisico o di una posizione sfavorevole del corpo;
  4. l'attività deve essere svolta in orari particolarmente costrittivi, specialmente di notte;
  5. l'attività molto ripetitiva, monotona o emotivamente gravosa provoca un elevato carico psichico;
  6. sussiste un elevato rischio d'infortunio.

Il Governo può concedere ai collaboratori che hanno compiuto almeno i 62 anni un contributo secondo l'articolo 2 capoverso 3 se:

  1. la continuazione del rapporto di lavoro con il volume di impiego precedente e
  2. il pensionamento anticipato integrale o parziale senza rendita transitoria AVS finanziariamente sostenuta

rappresentano per loro una situazione estremamente difficile a seguito di circostanze particolari.

Art. 4 Ammontare dei contributi a favore di rendite transitorie AVS

In caso di pensionamento anticipato integrale o parziale, in riferimento alla rendita AVS massima il contributo annuo secondo l'articolo 3 capoverso 1 corrisponde a:

  1. dopo il compimento dei 62 anni: 50 per cento;
  2. dopo il compimento dei 63 anni: 75 per cento.

Il contributo secondo il capoverso 1 si riduce:

  1. pro rata temporis in caso di pensionamento anticipato integrale o parziale nel corso dell'anno;
  2. in caso di pensionamento parziale in proporzione al grado di pensionamento o ai gradi di pensionamento;
  3. in caso di volume d'impiego a tempo parziale in proporzione alla differenza tra il volume di impiego medio degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento anticipato integrale o parziale e un volume di impiego a tempo pieno.

I contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 vengono stabiliti dal Governo.

Art. 5 Obblighi di collaborazione

Rispettando il termine di disdetta, i collaboratori devono notificare al Servizio e all'Ufficio del personale se intendono beneficiare del pensionamento anticipato. Per un pensionamento anticipato parziale la notifica deve avvenire rispettando la durata doppia del termine di disdetta.

I collaboratori e i servizi devono accordarsi sulle modalità del pensionamento parziale secondo l'articolo 2 capoverso 2 e comunicarle all'Ufficio del personale al più tardi due mesi prima del pensionamento anticipato.

I collaboratori devono far valere contributi secondo l'articolo 3 capoverso 1 al più tardi due mesi prima del pensionamento anticipato presso l'Ufficio del personale. La domanda deve contenere la richiesta di versamento di una rendita transitoria AVS a destinazione della Cassa pensioni dei Grigioni.

I collaboratori devono far valere i contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 al più tardi cinque mesi prima del pensionamento anticipato presso il Dipartimento a destinazione del Governo. La richiesta deve contenere una motivazione e documenti provanti le circostanze particolari.

Art. 6 Versamento di contributi a favore di rendite transitorie AVS

I contributi secondo l'articolo 4 vengono versati alla Cassa pensioni dei Grigioni per il periodo in cui presumibilmente il collaboratore percepisce una rendita transitoria AVS come importo complessivo al momento del pensionamento anticipato integrale o parziale.

Art. 7 Disposizione transitoria per richieste presentate prima del 1° gennaio 2022

I pensionamenti anticipati chiesti prima del 1° gennaio 2022 e in merito ai quali non è ancora stata presa una decisione vengono valutati e attuati secondo il Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013, se il 1° gennaio 2022 i collaboratori hanno già compiuto 59 anni.

Art. 8 Disposizioni transitorie per richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2022

I collaboratori che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 60 anni possono chiedere un pensionamento anticipato a partire dal 63° anno d'età secondo il Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013.

Ogni anno in settembre il Governo decide in merito ai pensionamenti anticipati secondo il capoverso 1 tenendo conto dell'articolo 9 capoverso 2 del Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013 e della richiesta di preventivo, se necessario definendo le priorità in base al numero di anni di servizio.

In caso di pensionamenti anticipati secondo il capoverso 1, in deroga all'articolo 10 e all'articolo 4 capoverso 2 del Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013, invece di una rendita transitoria i relativi contributi vengono versati alla Cassa pensioni dei Grigioni ai sensi e a norma dell'articolo 6. In caso di pensionamento questi contributi corrispondono:

  1. nel 63° anno di età: all'80 per cento;
  2. nel 64° anno di età: al 100 per cento;
  3. nel 65° anno di età: al 100 per cento;

della rendita di vecchiaia AVS massima. La domanda deve contenere la richiesta di versamento di una rendita transitoria AVS a destinazione della Cassa pensioni dei Grigioni. 

Egress

2021-046

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
26.10.2021 01.01.2022 atto normativo prima versione 2021-046

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 26.10.2021 01.01.2022 prima versione 2021-046