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Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni *

del 21.08.1963 (stato 01.01.2009)

Preambolo

emanato dal Governo il 21 agosto 1963

Art. 1 * Scopo

Il Cantone dispone di un fondo (Voce 997.000) destinato alla copertura parziale o intera di danni derivanti da rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, danni che il Cantone o i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono assumersi o si assumono volontariamente.

Art. 2 Amministrazione e investimenti

La Ragioneria di Stato provvede ad amministrare il fondo, il cui patrimonio va investito al tasso medio per investimenti di lunga durata.

Art. 3 Mezzi a disposizione

Per la copertura di danni ai sensi dell'articolo 1 possono essere usati gli interessi e parte del patrimonio. Gli interessi non usati vengono aggiunti al patrimonio.

Art. 4 Autorità competenti

Le domande di erogazione dal fondo vanno presentate per iscritto al Dipartimento delle finanze e dei comuni. *

La competenza di decisione circa il danno totale fatto valere per un evento spetta alle seguenti autorità: *

  1. al Dipartimento delle finanze e dei comuni fino all'importo di 50 000 franchi;
  2. al Governo per importi superiori ai 50 000 franchi.

È riservata una sentenza giudiziaria a norma della legge sulla responsabilità.[1] *

Art. 5 Calcolo

Nell'assumere danni ai sensi dell'articolo 1 e nel calcolare il risarcimento si dovrà tener giusto conto della colpa del danneggiato e delle speciali circostanze dell'evento.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1963.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
21.08.1963 01.09.1963 atto normativo prima versione -
21.03.1972 01.04.1972 Art. 4 cpv. 3 modifica -
26.10.1999 01.11.1999 Art. 4 cpv. 2 modifica -
25.11.2002 01.01.2002 titolo dell'atto normativo modifica -
25.11.2002 01.01.2002 Art. 1 revisione totale -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 4 cpv. 1 modifica 2006, 4281
28.10.2008 01.01.2009 Art. 4 cpv. 2, a) modifica -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 4 cpv. 2, b) modifica -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 21.08.1963 01.09.1963 prima versione -
titolo dell'atto normativo 25.11.2002 01.01.2002 modifica -
Art. 1 25.11.2002 01.01.2002 revisione totale -
Art. 4 cpv. 1 24.10.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4281
Art. 4 cpv. 2 26.10.1999 01.11.1999 modifica -
Art. 4 cpv. 2, a) 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 4 cpv. 2, b) 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 4 cpv. 3 21.03.1972 01.04.1972 modifica -
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