La presente ordinanza stabilisce i principi per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essa disciplina l'organizzazione dell'informatica e della trasformazione digitale nonché la pianificazione, la gestione, la richiesta, l'acquisto e l'esercizio delle TIC.
170.500
Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione cantonale
(OInf)
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica a tutti i Dipartimenti e servizi dell'Amministrazione cantonale nonché alla Cancelleria dello Stato.
La presente ordinanza non si applica:
- alla comunicazione via radio e alle applicazioni/ai sistemi in reti separate dei servizi speciali cybercriminalità della Polizia cantonale;
- ai sistemi specifici dell'Ufficio tecnico per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (EES) del settore delle strade cantonali e nazionali;
- all'informatica utilizzata per l'attività scolastica della Scuola cantonale grigione.
I Tribunali cantonali, gli istituti autonomi di diritto pubblico del Cantone nonché altre organizzazioni che utilizzano l'informatica dell'Amministrazione cantonale vengono obbligati a rispettare le direttive rilevanti mediante un accordo.
Ulteriori eccezioni al campo d'applicazione vengono decise dal Governo.
Art. 3 Scopo dell'informatica
L'informatica dell'Amministrazione cantonale permette di svolgere l'attività amministrativa in modo orientato agli utenti, efficiente, efficace, economico, moderno, sostenibile e sicuro.
All'interno dell'Amministrazione nonché nei rapporti con la popolazione, l'economia e altre autorità, l'evasione digitale delle pratiche con uso ridotto di carta viene resa possibile e ampliata grazie a processi interamente elettronici.
2. Organizzazione dell'informatica e della trasformazione digitale
Art. 4 Governo
Il Governo decide la strategia TIC, la strategia amministrazione digitale nonché direttive informatiche di importanza strategica o fondamentale.
Art. 5 Commissione informatica (CI)
La CI è l'organo di coordinamento e decisionale in relazione all'impiego delle TIC. Essa:
- discute in via preliminare tutte le pratiche relative all'informatica che vengono approvate dal Governo, fatta eccezione per la strategia amministrazione digitale;
- tenendo conto degli obiettivi strategici approvati dal Governo decide strategie specifiche per tema di carattere subordinato nel settore dell'informatica;
- esamina strategie TIC specifiche per servizio che sono subordinate alla strategia TIC cantonale e può vincolarle a determinate condizioni;
- esamina progetti informatici a carico del conto degli investimenti o di importanza strategica o rilevanti per diversi servizi. Fornisce raccomandazioni per la realizzazione e può far dipendere la realizzazione da condizioni;
- decide misure e standard TIC che interessano più servizi se questi hanno un determinato influsso sull'attività dei collaboratori, sull'organizzazione o sui processi operativi;
- prende atto di pratiche nel settore dell'informatica, segnatamente del portafoglio di progetti di trasformazione digitale e TIC.
La CI è presieduta dal responsabile dell'Ufficio d'informatica quale rappresentante del Dipartimento delle finanze e dei comuni. Ne fanno parte quali ulteriori membri un rappresentante ciascuno degli altri Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato.
Gli altri Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato designano autonomamente il proprio membro.
Possono partecipare alle sedute senza diritto di voto un rappresentante ciascuno del Controllo delle finanze e dei Tribunali cantonali nonché il responsabile del servizio di gestione dell'informatica e il responsabile dell'unità di gestione Amministrazione digitale. La CI può coinvolgere altre persone con funzione consultiva.
Art. 6 Comitato di pianificazione amministrazione digitale (CP)
Il CP è l'organo direttivo per l'attuazione della strategia amministrazione digitale. Coinvolgendo i servizi interessati esso può in particolare:
- identificare progetti e servizi di base interdipartimentali e gestire l'utilizzo del credito d'impegno amministrazione digitale attraverso l'attribuzione di priorità ai progetti interdisciplinari;
- definire direttive e standard sovraordinati per progetti e servizi di base interdipartimentali finalizzati alla trasformazione digitale dell'Amministrazione cantonale.
La CP è presieduta dal direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni. Ne fanno parte quali ulteriori membri i responsabili della digitalizzazione (RD) dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato conformemente all'articolo 9.
Possono partecipare alle sedute senza avere diritto di voto un rappresentante ciascuno dell'Ufficio d'informatica, dell'Ufficio del personale e della Cancelleria dello Stato. La CP può coinvolgere altre persone con funzione consultiva.
Art. 7 Gestione dell'informatica
La gestione dell'informatica è una sezione dell'Ufficio d'informatica. Essa:
- prepara le pratiche della CI, si assume la pianificazione strategica dell'informatica e la gestione di progetti informatici interdisciplinari;
- elabora standard e direttive interdisciplinari di carattere strategico in relazione all'impiego delle TIC;
- gestisce il portafoglio di progetti interdisciplinare trasformazione digitale e TIC.
Art. 8 Unità di gestione Amministrazione digitale
L'unità di gestione Amministrazione digitale è parte del Dipartimento delle finanze e dei comuni. Essa coordina l'attuazione della strategia amministrazione digitale.
Art. 9 Responsabili della digitalizzazione (RD)
I RD promuovono la trasformazione digitale nel rispettivo Dipartimento e nei relativi servizi rispettivamente in seno alla Cancelleria dello Stato.
I Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato designano ognuno una persona quale RD.
Art. 10 Fornitori di servizi informatici
L'Ufficio d'informatica è il fornitore centrale di servizi informatici e gestore di servizi informatici di base dell'Amministrazione cantonale.
Fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1 lettera e e coinvolgendo i servizi interessati, l'Ufficio d'informatica emana istruzioni operative in materia di informatica.
L'Amministrazione cantonale dispone inoltre di un numero limitato di fornitori di servizi informatici specifici che sono in grado di fornire prestazioni definite. Tra questi rientrano:
- il centro di competenza SIG dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione nel settore del Sistema d'informazione geografica dei Grigioni;
- la Polizia cantonale nel settore «Autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza» (AOSS);
- l'Ufficio tecnico nel settore delle prestazioni informatiche specifiche in particolare su incarico dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).
Nell'ambito della salvaguardia degli interessi globali del Cantone le prestazioni di fornitori di servizi informatici possono essere offerte anche a terzi, in particolare ai Tribunali cantonali, ai comuni e a servizi affini all'Amministrazione.
Art. 11 Unità amministrative
Ogni unità amministrativa dispone di una minima competenza informatica propria. In particolare nel settore della gestione e della manutenzione di applicazioni specifiche, le unità amministrative possono disporre di competenze informatiche supplementari.
3. Richiesta di prestazioni informatiche e acquisto centralizzato
Art. 12 Richiesta di prestazioni informatiche
In linea di principio, le prestazioni informatiche di base devono essere richieste all'Ufficio d'informatica. Eventuali eccezioni devono essere presentate alla CI in accordo con l'Ufficio d'informatica.
Ulteriori prestazioni informatiche possono essere richieste a offerenti interni o esterni all'Amministrazione. Per la scelta sono determinanti soprattutto l'economicità globale, la standardizzazione, la sicurezza e la protezione dei dati.
Art. 13 Acquisto centralizzato
L'Ufficio d'informatica definisce direttive per i servizi TIC e standard relativi ai prodotti ed è l'autorità d'acquisto centrale ed esclusiva per strumenti e servizi informatici. Eccezioni vengono concordate per iscritto tra l'Ufficio d'informatica e il servizio interessato.
4. Sicurezza dei dati
Art. 14 Sicurezza dei dati
Per tutti i sistemi e tutte le applicazioni informatiche devono essere garantite la protezione della confidenzialità nonché la disponibilità, l'integrità e la tracciabilità.
La verifica delle misure di protezione è un compito permanente delle unità amministrative competenti e dei fornitori di servizi informatici.
La funzione dell'incaricato cantonale della sicurezza informatica è collocata in seno all'Ufficio d'informatica.
L'Ufficio d'informatica allestisce direttive quadro relative alla sicurezza informatica e alla sensibilizzazione dei collaboratori.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 01.12.2024 | atto normativo | prima versione | 2024-047 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 26.11.2024 | 01.12.2024 | prima versione | 2024-047 |