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171.200

Legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti *

(legge sui registri degli abitanti, LRAb)

del 15.06.2010 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2]; visto il messaggio del Governo del 2 marzo 2010[3]

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge serve all'esecuzione della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone[4]. Essa disciplina in particolare la tenuta dei registri comunali degli abitanti, nonché la residenza e il soggiorno. *

Essa disciplina inoltre la comunicazione al Cantone di dati dei registri comunali delle persone e degli oggetti, nonché la gestione di una piattaforma di dati cantonale. *

Art. 2 Competenza

La competenza per l'esecuzione della presente legge spetta ai comuni.

Il Governo designa le autorità cantonali competenti.

Art. 3 Definizioni

Il significato dei concetti espressi nella presente legge si conforma alle definizioni della legge sull'armonizzazione dei registri e delle relative disposizioni d'esecuzione. In particolare significano:

  1. comune di residenza: comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi;
  2. comune di soggiorno: comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per 90 giorni consecutivi o per 90 giorni sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  3. collettività: case per anziani e case di cura; alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti; internati, nonché case per scolari, apprendisti e studenti; istituti per disabili; ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi; istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure; alloggi collettivi per richiedenti l'asilo; conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;
  4. servizi industriali: gestori di diritto privato o pubblico di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed energetico sul territorio di un comune.

Art. 4 Carattere gratuito

Se non prescritto altrimenti, le notifiche, il rilascio di informazioni e le trasmissioni di dati secondo la presente legge devono avvenire gratuitamente.

2. Tenuta dei registri

Art. 5 Registri

I comune tiene:

  1. un registro degli abitanti con le caratteristiche prescritte, relativo a tutte le persone con residenza o soggiorno nel comune;
  2. un registro degli oggetti aggiornato con le caratteristiche del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) necessarie per l'attribuzione affidabile dell'identificatore federale delle abitazioni (EWID) alle persone iscritte nel registro degli abitanti.

Il comune tiene i registri in forma elettronica.

Art. 6 Caratteristiche minime

Le caratteristiche minime da tenere nei registri degli abitanti si conformano al diritto di rango superiore.

Art. 7 Caratteristiche supplementari

Il Governo può stabilire caratteristiche supplementari da tenere nel registro degli abitanti, se esiste una relativa base legale.

Art. 8 Caratteristiche facoltative

Per adempiere ai compiti conferitigli dalla legge, il comune può stabilire altre caratteristiche da tenere nei registri degli abitanti.

Il Governo può limitare la scelta delle caratteristiche facoltative.

Art. 9 Registrazione delle caratteristiche

Quale base per la registrazione delle caratteristiche fungono in primo luogo le iscrizioni nel registro dello stato civile (Infostar), in secondo luogo quelle del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

Per la corretta registrazione delle caratteristiche, il comune può richiedere che la persona in questione presenti i propri documenti ufficiali e non ufficiali e che fornisca informazioni.

Se le indicazioni di Infostar e SIMIC, nonché quelle fornite dalla persona in questione non sono sufficienti, il comune può richiedere informazioni sulle caratteristiche al datore di lavoro.

Nei comuni che hanno introdotto un numero ufficiale dell'abitazione, la persona in questione deve comunicare il numero amministrativo o il numero fisico dell'abitazione.

La persona tenuta ad annunciarsi e a fornire informazioni deve fornire indicazioni veritiere.

Art. 10 Correzione del REA, determinazione dell'EWID

Per la tenuta del registro degli oggetti, il comune deve sempre correggere e mantenere aggiornati i relativi dati del REA.

Per la tenuta del registro degli oggetti, per la correzione e l'aggiornamento del REA, nonché per la determinazione e la tenuta a giorno dell'EWID, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle istituzioni seguenti:

  1. Ufficio per le valutazioni immobiliari;
  2. uffici del registro fondiario;
  3. servizi industriali.

Su richiesta, i dati devono essere trasmessi al comune. L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

Art. 11 Indicazioni di privati

In singoli casi, per garantire l'attualità del registro degli oggetti e del REA, nonché per attribuire con sicurezza l'EWID, il comune può richiedere ai proprietari e alle amministrazioni immobiliari indicazioni sulle abitazioni, sugli inquilini e sugli utenti.

3. Residenza e soggiorno

Art. 12 Domicilio e soggiorno

Il domicilio si trova nel comune di residenza (domicilio principale, residenza).

Oltre a un comune di residenza, una persona può avere uno o più comuni di soggiorno (domicilio secondario, soggiorno).

Art. 13 Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza

Chi si trasferisce in un comune a scopo di residenza o soggiorno deve annunciarsi al comune entro 14 giorni.

Chi trasloca all'interno del comune, deve notificarlo al comune entro 14 giorni. Questo obbligo di notifica vale anche in caso di trasloco o cambiamento di abitazione all'interno dello stesso edificio.

Chi pone termine alla residenza o al soggiorno deve annunciare in anticipo la partenza al comune.

Chi trasferisce o pone termine a una residenza, deve comunicarlo entro 14 giorni a tutti i comuni di soggiorno.

Chi costituisce o pone termine a un soggiorno in un comune, deve comunicarlo al comune di residenza entro 14 giorni.

Art. 14 Obbligo di notifica: 1. Responsabili di collettività

I responsabili di collettività notificano entro 14 giorni al comune di ubicazione della collettività, nonché al comune di residenza delle relative persone le nuove persone che soggiornano in questa collettività per almeno 90 giorni consecutivi o per 90 giorni nel corso di un anno.

Vanno parimenti annunciati le partenze e i decessi.

Art. 15 2. Locatori e datori di lavoro

Le amministrazioni immobiliari, i locatori e altri alloggiatori devono annunciare al comune entro 14 giorni dall'arrivo i conduttori e le persone alloggiate che prendono la residenza o che soggiorneranno per 90 giorni consecutivi o per 90 giorni nel corso di un anno.

Vanno parimenti annunciati le partenze e i traslochi. Ciò vale anche per traslochi all'interno dello stesso immobile.

Il Governo può prevedere gli stessi obblighi di notifica anche per i datori di lavoro, per quanto riguarda i loro dipendenti.

Art. 16 3. Attività commerciali

Chi in un comune avvia o liquida un'attività commerciale, deve notificarlo al comune entro 14 giorni.

Art. 17 Documenti

Chi si annuncia in un comune a scopo di residenza deve depositare l'atto di origine.

Chi si annuncia in un comune a scopo di soggiorno deve depositare l'autorizzazione di soggiorno.

Chi parte da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati, fatte salve disposizioni di procedura penale.

4. Numerazione delle abitazioni

Art. 18 Introduzione della numerazione

Per determinare e aggiornare l'EWID, il comune può prevedere l'introduzione di un numero ufficiale dell'abitazione per determinati edifici o per tutti gli edifici sul loro territorio.

La numerazione delle abitazioni può essere amministrativa o fisica.

Il comune si assume le spese per la numerazione, se la presente legge o la relativa ordinanza non dispongono diversamente.

Art. 19 REA e registro degli oggetti

Il numero amministrativo e fisico dell'abitazione va gestito quale caratteristica nel REA e nel registro degli oggetti del comune.

Art. 20 Fonti di dati

Per la prima attribuzione, la gestione e l'aggiornamento del numero ufficiale dell'abitazione, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle istituzioni seguenti:

  1. Ufficio per le valutazioni immobiliari;
  2. uffici del registro fondiario;
  3. servizi industriali.

L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

I proprietari e le amministrazioni immobiliari sono tenuti a fornire, dietro richiesta del comune, elenchi delle abitazioni e degli inquilini.

Se le fonti di dati summenzionate e un sopralluogo non sono sufficienti, anche gli inquilini degli immobili sono tenuti a fornire informazioni in merito alle abitazioni e agli inquilini dell'immobile in questione.

Art. 21 Diritto di accedere e di apporre

Per effettuare il sopralluogo, le persone incaricate della numerazione sono autorizzate ad accedere agli edifici fino alla porta di ingresso della singola abitazione, nonché ad apporre il numero fisico dell'abitazione all'abitazione stessa o alla bucalettere.

Art. 22 Obbligo di tollerare e di informare

I proprietari e i conduttori devono tollerare il numero fisico dell'abitazione.

Se il numero viene danneggiato, cade o diviene illeggibile, devono informare il comune.

Art. 23 Comunicazione del numero dell'abitazione e pubblicazione

Il comune comunica in forma adeguata, e per quanto sensato in forma elettronica, i numeri ufficiali dell'abitazione alle seguenti persone e autorità:

  1. ai proprietari;
  2. alle amministrazioni immobiliari;
  3. all'Ufficio per le valutazioni immobiliari;
  4. agli uffici del registro fondiario;
  5. ai servizi industriali.

Il comune pubblica sul Foglio ufficiale l'introduzione della numerazione delle abitazioni.

Una volta avvenute le comunicazioni e la pubblicazione, la numerazione delle abitazioni è considerata introdotta.

Art. 24 Contratti di locazione e numero dell'abitazione

Dal momento dell'introduzione della numerazione delle abitazioni, i locatori devono dotare i contratti di locazione nuovi e quelli modificati del numero dell'abitazione o comunicare quest'ultimo in forma adeguata ai conduttori.

Art. 25 Obblighi del committente

Dal momento dell'introduzione della numerazione delle abitazioni, in caso di nuove costruzioni o di trasformazioni il committente è tenuto a proprie spese:

  1. a numerare secondo il sistema prescritto dal comune le abitazioni sulla documentazione per la domanda di costruzione;
  2. a notificare modifiche a questa numerazione successive alla domanda di costruzione;
  3. in caso di divisione o unione di abitazioni, ad assegnare a tutte le abitazioni interessate nuovi numeri ufficiali dell'abitazione e a notificare tali numeri.

Se il comune prescrive una numerazione fisica, in caso di nuove costruzioni e trasformazioni, non appena le abitazioni sono agibili il committente deve apporre alle unità abitative dell'immobile, a proprie spese, in modo ben visibile e secondo il sistema prescritto, le targhette messe a disposizione gratuitamente dal comune.

Art. 26 Servizi industriali

Il comune può prescrivere ai servizi industriali l'utilizzo sul suo territorio del numero ufficiale dell'abitazione.

5. Utilizzo dei dati

Art. 27 Scambio di dati 1. con la Confederazione

La trasmissione di dati alla Confederazione e lo scambio di dati con essa conformemente al diritto di rango superiore avvengono in forma elettronica tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).

Art. 28 2. tra i comuni

In caso di partenza, trasloco e arrivo di persone con residenza o soggiorno, i comuni scambiano i relativi dati fra i propri registri degli abitanti direttamente tramite Sedex.

Art. 29 3. con il Cantone

Il comune trasmette al Cantone i dati dei suoi registri delle persone e degli oggetti. Il Governo disciplina la forma e la periodicità, nonché l'indennità per le trasmissioni di dati che superano quelle alla Confederazione. *

… *

… *

Art. 30 4. con i servizi industriali

Il comune può comunicare dati ai servizi industriali per quanto ciò serva all'esercizio dell'infrastruttura sul suo territorio comunale. Ciò può avvenire tramite una procedura di richiamo e dietro indennizzo.

Art. 30a * Piattaforma di dati 1. Registro delle persone e degli oggetti

Il Cantone può gestire una piattaforma di dati che consiste segnatamente in un registro centrale delle persone e in un registro centrale degli oggetti.

Il registro centrale delle persone contiene i dati dei registri comunali degli abitanti, nonché di altri registri comunali, cantonali e federali delle persone.

Il registro centrale degli oggetti contiene i dati dei registri degli oggetti comunali, cantonali e federali.

I dati del registro centrale delle persone e degli oggetti possono essere collegati fra loro.

Art. 30b * 2. Scopo e accesso

I dati del registro centrale delle persone e degli oggetti servono al Cantone e ai comuni per l'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge e per analisi statistiche.

I servizi del Cantone possono accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

Il Governo designa gli istituti di diritto pubblico del Cantone che sono autorizzati ad accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

Il Governo concede ad autorità comunali il diritto d'accesso ai dati che concernono il loro territorio e di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

L'accesso conformemente ai capoversi 2, 3 e 4 può avvenire tramite una procedura di richiamo.

Il Governo disciplina l'estensione dell'accesso dei servizi e delle autorità aventi diritto, nonché l'indennità. In caso di utilizzo abusivo dei dati, esso revoca il diritto d'accesso.

Art. 30c * 3. Ulteriori disposizioni

I dati vanno anonimizzati appena lo scopo dell'elaborazione lo consente.

Gli accessi ai dati personali vanno documentati e controllati.

Il Governo disciplina i dettagli relativi a standard tecnici, prescrizioni organizzative minime e obblighi di partecipazione dei servizi e delle autorità aventi diritto d'accesso.

Art. 31 Rilevamenti supplementari e propri rilevamenti di dati

Qualora il rilevamento dei dati dai registri degli abitanti non sia sufficiente, il Governo può prevedere, per valutazioni statistiche, un aumento dei rilevamenti di dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Può inoltre disporre propri rilevamenti di dati.

Se il Governo dispone tali rilevamenti di dati, le persone interrogate sono tenute a fornire informazioni.

Art. 32 Protezione dei dati

Su richiesta, il comune fornisce informazioni sul nome, sull'anno di nascita e sull'indirizzo di singole persone tenute nel registro degli abitanti. Qualora questi dati vengano utilizzati esclusivamente per scopi ideali e non vengano trasmessi a terzi, possono essere resi noti tramite elenchi.

Il comune può comunicare altri dati riguardanti singole persone tenute nel registro degli abitanti, se è dimostrato un interesse legittimo.

È fatto salvo il diritto all'opposizione alla comunicazione di dati personali conformemente alla legge cantonale sulla protezione dei dati[5]*

È vietata la trasmissione sistematica di dati a scopi di pubblicità commerciale.

Ogni residente o soggiornante può richiedere al comune informazioni in merito a tutti i dati che lo riguardano.

Il comune disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne l'utilizzo dei dati, il diritto d'accesso, la procedura di correzione, la durata della conservazione e la cancellazione dei dati, la trasmissione dei dati e la procedura di informazione.

Il comune può riscuotere una tassa per informazioni dal registro degli abitanti.

6. Soggiorno statistico

Art. 33 Definizione e regolamentazione speciale

Il Governo stabilisce quali collettività costituiscono un soggiorno statistico per i loro ospiti.

Per quanto riguarda il soggiorno statistico valgono le disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 34 Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza

Il Governo disciplina gli obblighi di annunciare l'arrivo e la partenza per le persone con soggiorno statistico.

Art. 35 Registrazione

Il Governo disciplina la registrazione del soggiorno statistico da parte del comune, in considerazione dei requisiti minimi dell'UST.

Art. 36 Obbligo di annuncio per responsabili di collettività

Il Governo disciplina gli obblighi di annuncio dei responsabili delle collettività che costituiscono un soggiorno statistico per i loro ospiti.

Art. 37 Trasmissione dei dati alla Confederazione

Il Governo disciplina la trasmissione dei dati concernenti le persone con soggiorno statistico, in considerazione dei requisiti minimi dell'UST.

7. Disposizioni finali

Art. 38 Pena

Chi infrange prescrizioni della presente legge viene punito dal comune con la multa fino a 2000 franchi.

In casi di lieve entità è possibile pronunciare un ammonimento o prescindere da un'azione penale.

Art. 39 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sul domicilio degli Svizzeri del 20 maggio 1984[6].

Art. 41 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[8].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
15.06.2010 01.12.2010 atto normativo prima versione -
17.02.2015 01.03.2015 titolo dell'atto normativo modifica 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 1 cpv. 1 modifica 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 1 cpv. 2 introduzione 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 29 cpv. 1 modifica 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 29 cpv. 2 abrogazione 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 29 cpv. 3 abrogazione 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 30a introduzione 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 30b introduzione 2015-012
17.02.2015 01.03.2015 Art. 30c introduzione 2015-012
07.12.2016 01.01.2018 Art. 10 cpv. 2, a) modifica 2017-034
07.12.2016 01.01.2018 Art. 20 cpv. 1, a) modifica 2017-034
07.12.2016 01.01.2018 Art. 23 cpv. 1, c) modifica 2017-034
10.02.2025 01.01.2026 Art. 32 cpv. 3 modifica 2025-049

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 15.06.2010 01.12.2010 prima versione -
titolo dell'atto normativo 17.02.2015 01.03.2015 modifica 2015-012
Art. 1 cpv. 1 17.02.2015 01.03.2015 modifica 2015-012
Art. 1 cpv. 2 17.02.2015 01.03.2015 introduzione 2015-012
Art. 10 cpv. 2, a) 07.12.2016 01.01.2018 modifica 2017-034
Art. 20 cpv. 1, a) 07.12.2016 01.01.2018 modifica 2017-034
Art. 23 cpv. 1, c) 07.12.2016 01.01.2018 modifica 2017-034
Art. 29 cpv. 1 17.02.2015 01.03.2015 modifica 2015-012
Art. 29 cpv. 2 17.02.2015 01.03.2015 abrogazione 2015-012
Art. 29 cpv. 3 17.02.2015 01.03.2015 abrogazione 2015-012
Art. 30a 17.02.2015 01.03.2015 introduzione 2015-012
Art. 30b 17.02.2015 01.03.2015 introduzione 2015-012
Art. 30c 17.02.2015 01.03.2015 introduzione 2015-012
Art. 32 cpv. 3 10.02.2025 01.01.2026 modifica 2025-049