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173.180

Regolamento concernente l'organizzazione dell'ufficio di coordinamento dei tribunali regionali

(ROUCTReg)

del 16.07.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanato dalla conferenza dei presidenti dei tribunali regionali il 16 luglio 2024

visti l'art. 21 cpv. 2 lett. c e l'art. 25 cpv. 4 dell'ordinanza concernente la vigilanza sulla giustizia[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'ufficio di coordinamento sostiene i tribunali regionali nell'adempimento dei loro compiti di amministrazione della giustizia e nell'esercizio della vigilanza sulle giudicature di pace e sulle autorità di conciliazione in materia di locazione.

Esso sgrava in particolare la conferenza dei presidenti dei tribunali regionali e si occupa dei relativi affari e di quelli di altre conferenze.

Esso funge da punto di contatto tra i tribunali regionali e il Tribunale d'appello ed elabora basi e mezzi ausiliari per uniformare la gestione e la vigilanza dei tribunali regionali.

Esso sostiene i tribunali regionali nei loro progetti, in particolare in quelli relativi alla digitalizzazione.

Nel quadro della propria attività bada affinché le proprie risorse siano distribuite tra i rispettivi tribunali regionali in modo equilibrato e orientato alle esigenze.

Art. 2 Annessione amministrativa

Dal punto di vista amministrativo, l'ufficio di coordinamento è annesso al Tribunale regionale Plessur.

Lì dispone di una postazione di lavoro e per sbrigare i lavori amministrativi può fare capo ai servizi della cancelleria del tribunale.

I costi dell'ufficio di coordinamento (compresi eventuali costi riferiti all'infrastruttura, all'informatica nonché a progetti) sono parte integrante del preventivo e del conto annuale del tribunale regionale designato nel capoverso 1. L'ufficio di coordinamento nonché il presidente della conferenza dei presidenti vengono sentiti prima della conclusione del processo di allestimento del preventivo.

Il tribunale regionale designato nel capoverso 1 si occupa dell'esecuzione della contabilità concernente l'ufficio di coordinamento e dei contatti con l'Ufficio del personale per l'esecuzione dei pagamenti di salario e spese. L'ufficio di coordinamento disciplina con il presidente della conferenza dei presidenti un'eventuale competenza di spesa, le modalità di collaborazione con i singoli tribunali regionali nonché la forma e il contenuto del rendiconto (settore di attività dell'ufficio di coordinamento).

Il tribunale regionale può mettere a disposizione dell'ufficio di coordinamento anche locali esterni. Vi rientrano ad esempio locali presso la giudicatura di pace o l'autorità di conciliazione in materia di locazione. In questo caso il tribunale regionale disciplina insieme all'autorità interessata, al presidente della conferenza dei presidenti e all'ufficio di coordinamento la separazione funzionale nonché il ricorso ai servizi della cancelleria.

2. Assunzione

Art. 3 Condizioni di assunzione

Per l'ufficio di coordinamento valgono le disposizioni in materia di diritto del personale del Cantone.

A titolo integrativo trovano applicazione le regolamentazioni per gli impiegati dei tribunali. Vi rientra in particolare l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio e la discrezione, anche dopo la cessazione dell'impiego. A tale scopo, all'inizio del rapporto di impiego l'ufficio di coordinamento sottoscrive un accordo di riservatezza.

I collaboratori dell'ufficio di coordinamento possono essere obbligati a frequentare corsi di perfezionamento professionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o riferiti ad altri temi che riguardano i loro compiti.

Art. 4 Retribuzione

La classificazione avviene da parte del Tribunale d'appello secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2].

3. Organizzazione del lavoro

Art. 5 Superiore

L'ufficio di coordinamento è subordinato alla direzione e alla vigilanza del presidente della conferenza dei presidenti.

Fatte salve le competenze della conferenza dei presidenti, il suo presidente esercita i diritti e i doveri derivanti dal contratto di lavoro di diritto pubblico. Se necessario, esso si consulta previamente con il presidente del tribunale regionale designato nell'articolo 2 capoverso 1.

Art. 6 Assegnazione di incarichi

Gli incarichi vengono assegnati all'ufficio di coordinamento:

  1. dal presidente della conferenza dei presidenti;
  2. dalla conferenza dei presidenti;
  3. dai cinque giudici regionali della commissione amministrativa ampliata del Tribunale d'appello;
  4. dal capoprogetto nel quadro di progetti a favore dei tribunali regionali.

L'ufficio di coordinamento attribuisce priorità agli incarichi in accordo con il presidente della conferenza dei presidenti. Le istruzioni del presidente della conferenza dei presidenti hanno la precedenza nei confronti di direttive di tenore diverso.

Art. 7 Definizione dei compiti

La conferenza dei presidenti stabilisce i compiti dell'ufficio di coordinamento nel quadro della descrizione del posto.

Essa è competente per la delega di nuovi compiti.

Essa provvede alle risorse in termini di personale necessarie per l'adempimento dei compiti.

Art. 8 Competenze dell'ufficio di coordinamento

Nel quadro dell'adempimento dei propri compiti (ad es. attività di vigilanza), l'ufficio di coordinamento può recarsi presso i tribunali regionali nonché le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione, richiedere loro informazioni, accedere ai loro locali, ecc. I tribunali regionali nonché le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione sono anche tenute a collaborare con l'ufficio di coordinamento nel quadro dell'adempimento dei compiti di quest'ultimo (ad es. attività di vigilanza).

L'ufficio di coordinamento ha a disposizione mezzi informatici idonei e un allacciamento alla rete cantonale. Esso può richiedere mezzi informatici supplementari in accordo con il responsabile IT dei tribunali grigionesi, con il presidente della conferenza dei presidenti e con il presidente del tribunale regionale designato nell'articolo 2 capoverso 1.

L'ufficio di coordinamento viene sentito in sede di allestimento del preventivo che lo concerne.

L'ufficio di coordinamento ha voto consultivo nel quadro degli affari della conferenza dei presidenti e di altri organi intergiudiziari.

Egress

2024-049

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.07.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-049

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.07.2024 01.01.2025 prima versione 2024-049