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210.370

Ordinanza sulle tasse notarili *

(OTNot)

del 05.12.2000 (stato 01.01.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 dicembre 2000

ai sensi dell'articolo 49 della legge sul notariato[1] *

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

I notai giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge sul notariato[2], per i loro atti, sono tenuti a riscuotere le tasse fissate nella presente ordinanza. Possono altresì esigere le spese necessarie e l'imposta sul valore aggiunto, che deve essere attestata pubblicamente. *

Nella fattura delle tasse vanno indicate le disposizioni della presente ordinanza che vengono applicate.

Il notaio può redigere le sue note delle tasse sotto forma di decisione impugnabile.

Art. 2 * Ricorso, moderazione

Contro la disposizione delle tasse emanata dal notaio ciascun debitore d'imposta può inoltrare ricorso presso la Commissione notarile entro 30 giorni dal ricevimento della decisione.

Su richiesta del notaio e del debitore d'imposta, la tassa viene fissata in via definitiva dal Presidente della Commissione notarile.

Per la procedura giusta i capoversi 1 e 2 si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa[3].

Art. 3 Garanzia

A titolo di garanzia delle sue tasse e spese il notaio può chiedere degli anticipi.

Art. 4 Obbligo di pagamento

Se le parti interessate al documento non prendono alcun accordo, le tasse vanno pagate in forma solidale.

Se il negozio non giunge all'atto pubblico, le tasse vengono riscosse da coloro che hanno chiesto al notaio l'avvio della procedura di attestazione notarile.

Art. 5 Calcolo delle tasse 1. In generale

Per quanto non sia disposto diversamente nella presente ordinanza, le tasse rappresentano il compenso per il colloquio d'istruzione, l'elaborazione dell'atto, la documentazione e la stesura dell'atto nel dovuto numero di copie.

Se l'allestimento e l'attestazione sono preceduti da accertamenti, consultazioni, trattative o altri atti preparatori, che richiedono dispendi straordinariamente ingenti, o sono seguiti da atti esecutivi di simile portata, essi possono essere messi in conto espressamente ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 7 capoverso 1. Lo stesso vale per considerevoli oneri supplementari originati dall'attestazione al di fuori del locale ufficiale o da atti in lingua straniera.

Qualora in un negozio giusta l'articolo 16 al notaio venga presentato un documento già stilato, egli può riscuotere un supplemento alla tassa secondo le direttive dell'articolo 7 capoverso 1 per esaminarlo, modificarlo o completarlo.

Art. 6 2. Più negozi giuridici

Se più negozi giuridici esigenti attestazione pubblica vengono trattati in un unico documento, vanno messe in conto le tasse per ogni singolo negozio giuridico, purché la presente ordinanza non disponga diversamente.

Art. 7 3. Senza voci tariffarie, margini tariffari

Se per l'allestimento e l'attestazione di un negozio nella presente ordinanza non sono previste tasse, le tariffe vengono calcolate in base all'importanza e alla difficoltà del negozio nonché alla mole di lavoro e al tempo che ha tenuto occupato il notaio.

Tali fattori di calcolo sono applicabili anche quando l'ordinanza fissa un margine di tariffe.

Art. 8 4. Senza attestazione

Nel caso in cui un negozio, dopo la sua preparazione, non venga condotto a termine, per l'allestimento del documento va messa in conto la parte di tassa prevista. Se nella presente ordinanza manca una tariffa speciale per l'allestimento, si deve procedere giusta l'articolo 7 capoverso 1.

Art. 9 5. Riduzione, condono

La tassa può essere ridotta o condonata agli indigenti o ad istituzioni di pubblica utilità o di beneficenza.

2. Tariffe

Art. 10 Autenticazioni

Autenticazioni

  1. Autenticazione di una firma o di una croce: fr. 30.– oltre alla soprattassa di fr. 10.– per ogni ulteriore firma (o croce) sullo stesso atto.
  2. Autenticazione dell'identità di una copia o di un estratto (estratto di libro, di verbale ecc.) o di altra riproduzione (fotocopia ecc.) con un documento per la prima pagina: fr. 20.–, per ogni ulteriore pagina: fr. 5.–
  3. autenticazione di una traduzione per ogni pagina: da fr. 30.– a fr. 100.–
  4. autenticazione della certezza di una data: fr. 30.–

Nei casi di autenticazione di documenti in lingua straniera, se si devono convocare testimoni o traduttori o se si deve rispettare una forma particolare, la tassa può essere aumentata fino al doppio.

Art. 11 Documentazioni 1. Diritto delle persone

  1. Costituzione di fondazioni tra membri: da fr. 500.– a fr. 1 000.–, per un valore (della fondazione) superiore a 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰
  2. Se il capitale della fondazione aumenta a seguito di prestazioni periodiche, il valore della fondazione è pari all'importo della prestazione annuale moltiplicata per venti.
  3. Modifica di un atto di fondazione: da fr. 500.– a fr. 1 000.–

Art. 12 2. Diritto di famiglia

  1. Conclusione, modifica o scioglimento di una convenzione matrimoniale: fr. 500.–, per una sostanza dei coniugi inserita nella convenzione che supera i 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
  2. Compilazione di un inventario con o senza stima degli averi dei coniugi: fr. 300.–, per un valore d'inventario superiore a 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
  3. Stipulazione o modifica di un contratto di indivisione: fr. 500.–, per un valore contrattuale superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
  4. Costituzione o revoca di un mandato precauzionale: fr. 200.–, in caso di onere particolare per consulenza e costituzione vi è un supplemento secondo il tempo impiegato.
  5. Le lettere a e b fanno stato per analogia per l'unione domestica registrata.

Art. 13 3. Diritto successorio

  1. Stesura o revoca di un testamento in forma pubblica: fr. 300.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
  2. Confezione o revoca di un contratto successorio: fr. 500.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
  3. Annullamento unilaterale di un contratto successorio: da fr. 500.– a fr. 1 000.–
  4. Confezione e attestazione pubblica di un inventario di garanzia per ora lavorativa: da fr. 100.– a fr. 200.–. Per un valore dell'eredità superiore a 100 000 franchi, oltre all'onorario può essere calcolato a seconda del tempo impiegato un supplemento di 1 ‰ sul valore eccedente i 100 000, ma fino ad un massimo di fr. 15 000.–
  5. Confezione e attestazione pubblica di un inventario pubblico: stessa tariffa come alla lettera d.
  6. Confezione di un contratto di vitalizio: fr. 500.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–

Art. 14 4. Diritti reali a) Base di calcolo

Le tariffe vanno calcolate in base alla somma del contratto, per quanto qui di seguito non siano fissate deroghe.

Se non vengono fissati importi contrattuali, il valore determinante per il calcolo delle tasse deve essere fissato d'intesa con le parti. Se non si giunge a un'intesa, le parti devono esibire a proprie spese una valutazione ufficiale del valore commerciale attuale. *

Se un fondo viene ceduto al valore di reddito in base a un diritto fissato dalla legislazione federale, l'importo della tassa da riscuotere si basa su questo valore.

Se un contratto d'appalto tra le medesime parti contrattuali è parte integrante del documento, va riscossa anche la tassa per la controprestazione di quel negozio giuridico.

Art. 15 b) Costituzione di un atto

Per la costituzione di un atto vengono riscosse le stesse tasse che per l'attestazione giusta l'articolo 16 della presente ordinanza.

Art. 16 c) Attestazione

  1. Trasmissione di proprietà (per quanto qui di seguito non siano fissate deroghe): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–. Nei contratti di permuta per la tassa si assume solo il valore di uno dei beni oggetto di permuta e in caso di valori diversi quello del bene stimato di maggior valore.
  2. Trasferimento o subentro di un contratto: 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  3. Costituzione di proprietà per piani in immobili e diritti di superficie autonomi e permanenti (valore del terreno e spese di edificazione o valore degli immobili esistenti): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  4. Complemento alla costituzione di proprietà per piani, in cui si deve tenere conto della portata e dell'importanza del complemento: minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 5 000.–
  5. Modifica del rapporto di proprietà tramite divisione materiale di fondi che sono in comproprietà o in proprietà comune tra più persone (del valore complessivo del fondo): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  6. Modifica del rapporto di proprietà tramite conversione da comproprietà a proprietà comune e viceversa (del valore complessivo del fondo): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  7. Modifica del diritto di scioglimento dei comproprietari: fr. 50.–
  8. Convenzione sul valore di imputazione e soppressione o modifica del diritto all'attribuzione in caso di proprietà comune di aziende agricole e fondi: minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 1 000.–
  9.  
  1. Diritto di pegno immobiliare (della somma di pegno): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  2. Convenzione sul diritto di recessione: fr. 50.–
  3. Conversione di un'ipoteca in una cartella ipotecaria e viceversa: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  4. Conversione di un'ipoteca massimale in un'ipoteca sul capitale e viceversa: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  5. Rinnovamento separato di un diritto di pegno: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  6. * Conversione di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale: 0,5‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7500.–
  1. Aumento del tasso massimo d'interesse: fr. 50.–
  2. Permuta di pegno
  1. – in caso di permuta dell'intero pegno sulla somma del pegno: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  2. – in caso di permuta di singoli fondi: 0,5 ‰ del valore del fondo ulteriormente costituito in pegno, tuttavia al massimo lo 0,5 ‰ della somma del pegno, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  3. – in caso di permuta di parti di particelle (per es. correzioni di confini): fr. 50.–
  1. Aumento del pegno: 0,5 ‰ del valore aggiuntivo del fondo costituito in pegno, tuttavia al massimo 0,5 ‰ della somma del pegno, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  2. Servitù e imposte fondiarie
  1. tassa: da fr. 100.– a fr. 1 000.–
  2. Se dal contratto si evince un determinato valore - in caso di diritti di superficie, di usufrutto e di abitazione nonché di imposte fondiarie come valore contrattuale vale il valore dell'usufrutto moltiplicato per venti la stessa tassa come alla lettera a.
  1. Diritti di prelazione, di compera e di ricupera: 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  2. Annullamento e modifica di un diritto di prelazione statuito per legge: da fr. 100.– a fr. 1 000.–
  3. Contratto preliminare: 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  4. Accertamenti sull'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero: da fr. 100.– a fr. 5 000.–

Art. 17 5. Diritto azionario

  1. Atto pubblico sulla costituzione di una società anonima (anche società in accomandita per azioni): fr. 1 000.–, con un capitale azionario superiore a 200 000 franchi per il valore in più supplemento di 1 ‰
  2. Confezione e attestazione di un contratto per conferimento in natura stessa tassa come all'articolo 15 e 16 lettera a della presente ordinanza
  3. Atti pubblici sulle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione sull'aumento del capitale sociale di società anonime di fr. 500.–, per ogni aumento superiore a 200 000 franchi per il valore in più supplemento di 1 ‰
  4. Atti pubblici sulla riduzione del capitale sociale di società anonime: stessa tassa come per le deliberazioni ai sensi della lettera c. In caso di riduzione e contemporaneo rinnovato aumento del capitale azionario la tassa è calcolata una volta sola, eventualmente sull'importo maggiore.
  5. Atti di accertamento sulla procedura eseguita in merito alla notifica ai creditori in caso di riduzione del capitale: da fr. 500.– a fr. 2 000.–
  6. Atto pubblico su deliberazioni di una società anonima (revisione statutaria, liberazione posteriore d'azioni, scioglimento ecc.), se non si applicano le lettere a, e, d oppure h: da fr. 500.– a fr. 2 000.–

Art. 18 6. Diritto S. a g. l.

  1. Atto pubblico sulla creazione di una società a garanzia limitata: fr. 500.–, con un capitale azionario superiore ai 100 000 franchi sul valore superiore ai 100 000 franchi: 1 ‰
  2. Confezione e attestazione di un contratto per il conferimento in natura: stessa tassa come agli articoli 15 e 16 lettera a della presente ordinanza
  3. Atto pubblico sull'aumento o riduzione del capitale azionario di una società a garanzia limitata: tassa ai sensi della lettera a.
  4. Atti di accertamento sulla procedura eseguita in merito all'ingiunzione ai creditori in caso di riduzione del capitale: da fr. 500.– a fr. 1 000.–
  5. Atto pubblico su deliberazioni di una sociètà a garanzia limitata (revisione statutaria, scioglimento ecc.), se non si applicano le lettere a, c oppure g: da fr. 500.– a fr. 1 000.–

Art. 18a * 7. Diritto in materia di fusione

  1. Atto pubblico relativo a una decisione di fusione: da fr. 500.– a fr. 2000.–
  2. Atto pubblico relativo a una decisione di scissione: da fr. 500.– a fr. 2000.–
  3. Atto pubblico relativo a una decisione di conversione: da fr. 500.– a fr. 2000.–
  4. Costituzione e attestazione di un contratto di trasferimento di patrimonio: stessa tassa prevista dagli articoli 15 e 16 lettera a della presente ordinanza, minimo fr. 500.–
  5. Atto pubblico relativo a un contratto di fusione di fondazioni di famiglia e fondazioni ecclesiastiche: da fr. 500.– a fr. 1000.–, in caso di valore della fondazione superiore a 200 000 franchi in aggiunta l'1‰ del valore eccedente i 200 000 franchi.
  6. Atto pubblico relativo all'accertamento concernente un trasferimento di un fondo: da fr. 200.– a fr. 2000.–

Art. 18b * 8. Diritto della società cooperativa

  1. Atto pubblico relativo alla costituzione di una società cooperativa: fr. 1000.–
  2. Costituzione e attestazione di un contratto di conferimento in natura: stessa tariffa come all'articolo 15 e all'articolo 16 lettera a
  3. Atto pubblico relativo a una decisione di modificazione dello statuto: da fr. 500.– a fr. 2000.–

Art. 19 9. Ulteriore diritto obbligazionario *

  1. Attestazione della sostituzione di una firma secondo l'articolo 15 dei Codice delle obbligazioni: da fr. 100.– a fr. 300.–
  2. Attestazione di una dichiarazione secondo l'articolo 90 del Codice delle obbligazioni: da fr. 100.– a fr. 300.–
  3. Attestazioni di fideiussioni, di procure per costituire una fideiussione, dell'aumento della somma garantita, di trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale: fr. 100.–, per una somma garantita superiore a 50 000 franchi per il valore in più oltre i 50 000 franchi un ulteriore 1 ‰, al massimo fr. 5 000.–. Se il medesimo notaio deve attestare singolarmente le fideiussioni presentate separatamente di due o più garanti per lo stesso debito, potrà chiedere una soprattassa del 10 per cento della tassa per la seconda e ogni successiva attestazione, come minimo fr. 100.–, al massimo fr. 1 000.–
  4. Confezione di un contratto di vitalizio: fr. 500.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi un ulteriore 1 ‰, al massimo fr. 15 000.–
  5. Protesto della cambiale o dell'assegno bancario per la redazione dell'atto: fr. 200.–, per un valore della cambiale o dell'assegno superiore ai 100 000 franchi un ulteriore 1 ‰, al massimo fr. 1 000.–, per la presentazione della cambiale o dell'assegno senza redazione del protesto: fr. 100.–. Se la cambiale deve essere presentata a più persone la tassa è pari al 50 per cento delle precedenti aliquote per ogni successiva persona abitante nella stessa località. Se la cambiale o l'assegno devono essere presentati fuori dalla località, possono essere calcolate un'indennità di viaggio di cinque franchi al chilometro oppure le spese per il tassì.
  6. Attestazione di una estrazione della lotteria: da fr. 100.– a fr. 1 000.–
  7. Attestazione di una dichiarazione giurata: da fr. 100.– a fr. 300.–

Art. 19a * 10. Atto pubblico esecutivo *

  1. Costituzione di un atto pubblico esecutivo: fr. 200.–
  2. Notifica di un atto pubblico esecutivo, inclusa la sua autenticazione, da parte del notaio che ha costituito l'atto pubblico esecutivo da notificare: fr. 100.–
  3. Notifica di un atto pubblico esecutivo da parte di un notaio che non ha costituito l'atto pubblico esecutivo da notificare: da fr. 100.– a fr. 200.–

3. Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001[4]. A tal data è abrogata l'ordinanza sulle tasse notarili dell'8 febbraio 1982.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.12.2000 01.01.2001 atto normativo prima versione -
26.04.2005 01.05.2005 ingresso modifica -
26.04.2005 01.05.2005 Art. 1 cpv. 1 modifica -
12.12.2006 01.01.2007 Art. 2 revisione totale -
11.12.2012 01.01.2013 Art. 12 cpv. 1, d) modifica -
11.12.2012 01.01.2013 Art. 12 cpv. 1, e) introduzione -
26.09.2017 01.01.2018 Art. 14 cpv. 2 modifica 2017-035
07.11.2017 01.01.2018 titolo dell'atto normativo modifica 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 12 cpv. 1, d) modifica 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 16 cpv. 1, i), 6. introduzione 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 17 cpv. 1, g) abrogazione 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 17 cpv. 1, h) abrogazione 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 18 cpv. 1, f) abrogazione 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 18 cpv. 1, g) abrogazione 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 18a introduzione 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 19 modifica titolo 2017-038
07.11.2017 01.01.2018 Art. 19a introduzione 2017-038
19.12.2023 01.01.2024 Art. 18b introduzione 2023-037
19.12.2023 01.01.2024 Art. 19 modifica titolo 2023-037
19.12.2023 01.01.2024 Art. 19a modifica titolo 2023-037

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.12.2000 01.01.2001 prima versione -
titolo dell'atto normativo 07.11.2017 01.01.2018 modifica 2017-038
ingresso 26.04.2005 01.05.2005 modifica -
Art. 1 cpv. 1 26.04.2005 01.05.2005 modifica -
Art. 2 12.12.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 12 cpv. 1, d) 11.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 12 cpv. 1, d) 07.11.2017 01.01.2018 modifica 2017-038
Art. 12 cpv. 1, e) 11.12.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 14 cpv. 2 26.09.2017 01.01.2018 modifica 2017-035
Art. 16 cpv. 1, i), 6. 07.11.2017 01.01.2018 introduzione 2017-038
Art. 17 cpv. 1, g) 07.11.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-038
Art. 17 cpv. 1, h) 07.11.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-038
Art. 18 cpv. 1, f) 07.11.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-038
Art. 18 cpv. 1, g) 07.11.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-038
Art. 18a 07.11.2017 01.01.2018 introduzione 2017-038
Art. 18b 19.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-037
Art. 19 07.11.2017 01.01.2018 modifica titolo 2017-038
Art. 19 19.12.2023 01.01.2024 modifica titolo 2023-037
Art. 19a 07.11.2017 01.01.2018 introduzione 2017-038
Art. 19a 19.12.2023 01.01.2024 modifica titolo 2023-037
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